DELIBERAZIONI DEL SECONDO CAPITOLO GENERALE DELLE FIGLIE DI MARIA SS. AUSILIATRICE

 

TENUTO IN NIZZA MONFERRATO NELL'AGOSTO DEL 1886 {1 [149]}

 

 

[è premesso agli scritti attribuiti o attribuibili a Don Bosco]

 

 

 

 

INDEX

Dilettissime Figlie in Gesù C. 3

Distinzione I. Regolamenti speciali 3

Regolamento pei Capitoli Generali. 3

Regolamento per la elezione dei membri del Capitolo Superiore. 5

Regolamento per ciascuna Suora del Capitolo Superiore. 6

Regolamento dell'Ispettrice. 11

Regolamento per la Direttrice. 14

Regolamento per l'impianto e sviluppo degli Oratorii festivi presso le Case delle Suore. 16

Distinzione II. Vita comune  17

Capo I. Articoli generali. 18

Capo II. Direzione. 18

Capo III. Rispetto ai Superiori. 19

Capo IV. Amministrazione. 19

Capo V. Abiti e biancheria. 20

Capo VI. Vitto e Camera. 21

Capo VII. Libri. 21

Capo VIII. Sanità e riguardi. 22

Capo IX. Ospitalità e pranzi. 23

Capo X. Abitudini. 23

Capo XI. Trasferimento di personale. 24

Capo XII. Monografie - Costumiere. 24

Capo XIII. Giorni onomastici dei Superiori e delle Superiore. 25

Distinzione III. Moralità e pietà  26

Capo I. Moralità tra le Suore. 26

Capo II. Pratiche di pietà. 27

Capo III. Motivi e norme pel licenziamento delle Suore dall'Istituto. 28

Capo IV. Moralità tra le allieve. 29

Capo V. Mezzi per coltivare tra le giovinette la vocazione allo stato religioso. 31

Capo VI. Usanze religiose. 32

Capo VII. Associazioni varie. 32

Distinzione IV.Studii 33

Capo I. Studio tra le Suore. 33

Capo II. Studio tra le allieve. 34

Capo III. Libri di testo e distribuzione dei premii. 35

Capo IV. Diffusione dei buoni libri. 36

Distinzione V. Economia  36

Capo I. Articoli generali. 37

Capo II. Provviste. 37

Capo III. Economia nei viaggi. 39

Capo IV. Economia nei lavori e nelle costruzioni. 39

Capo V. Economia nella cucina. 39

Capo VI. Economia nei lumi. 40

Capo VII. Economia nella carta. 41

Indice  41

 


Dilettissime Figlie in Gesù C.

 

            Coll'aiuto della Divina Provvidenza già due volte potè tenersi con qualche solennità il Capitolo Generale della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice: primieramente nel 1883 e poi nel 1886. Nel primo Capitolo si prese tra le altre la risoluzione di adottare le savie Deliberazioni emanate già nei Capitoli generali dei Salesiani, e si diede incarico per rivederle e adattarle al bisogno delle Suore. Nel secondo si lessero queste Deliberazioni medesime e furono approvate.

            Ora io ve le presento riunite ed ordinate in questo libro. In esse si ebbe specialmente di mira di spiegare alquanto diffusamente gli uffici dei varii membri del Capitolo Superiore, che nelle Costituzioni trovansi solo accennati. Così ciascuna consorella, e specialmente ciascuna Direttrice, saprà meglio come regolarsi e a chi indirizzarsi secondo la diversità degli affari, che possono occorrere.

            Dall'esatta osservanza delle vostre Costituzioni {3 [151]} e di queste Deliberazioni, che ne sono come l'applicazione pratica, dipende in massima parte lo sviluppo del vostro pio Istituto ed il profitto spirituale dei suoi membri. Perciò mentre raccomando lo studio e la pratica delle Costituzioni non posso a meno di raccomandare pure caldamente a ciascuna Suora questo libro delle Deliberazioni, a fine di conoscerle e di osservarle, procurando così il proprio spirituale vantaggio con quello della Comunità.

            Le Direttrici poi avranno qui come un manuale ed una guida nelle loro gestioni ed un appoggio alla loro autorità; e dovrà essere loro cura non solo l'impararle per conto proprio, ma ancora il farne argomento di conferenze, sviluppando più ampiamente ciò, che per avventura avesse bisogno di dichiarazione.

            Lo sviluppo della vostra Congregazione in Europa ed in America è un sicuro indizio che Iddio la benedice in una maniera speciale. Sia perciò impegno d'ogni Suora di rendersi ognor più degna della grazia del Signore collo spirito di preghiera, d'ubbidienza e di sacrifizio. Ciò voi potrete ottenere per mezzo dell'esatto adempimento delle vostre Costituzioni e di queste Deliberazioni.

            La grazia di N. S. G. C. vi renda sempre più costanti nella pratica della virtù, e vi conforti nel divino servizio sulla terra, per meritarvi {4 [152]} un giorno l'immensa gloria, che Iddio promette alle sue Spose fedeli in cielo.

            Dio vi benedica, o dilettissime Figlie in Gesù Cristo; e poichè si va avvicinando sempre più la fine dei miei giorni, vogliate anche pregare per me che vi sarò sempre

 

 

                                                                                    Aff. mo in Gesù C.

 

                                                                        Sac. GIOVANNI BOSCO. {5 [153]}

 

 

Distinzione I. Regolamenti speciali

 

Regolamento pei Capitoli Generali.

 

            1. Il Capitolo Generale, secondo che prescrivono le nostre sante Regole al Titolo X, si dovrà tenere ogni sei anni; e vi prenderanno parte il Superiore Maggiore, o il Direttore Generale, il Capitolo Superiore, le Ispettrici, le Direttrici delle Case della Congregazione e le Maestre delle Novizie.

            Possono anche invitarsi le semplici Suore professe, quando si trattano argomenti in cui taluna abbia perizia speciale; ma queste avranno solamente voto consultivo.

            Dai luoghi molto lontani, se non potranno intervenire le singole Direttrici e le Maestre delle Novizie, interverrà almeno ogni Ispettrice od una sua Delegata con una Direttrice della propria Ispettoria, scelte dall'Ispettrice stessa di accordo co' suoi Superiori.

            2. Alcuni mesi prima della convocazione il Superiore Maggiore nominerà Regolatore del futuro Capitolo uno dei Membri del Capitolo Superiore Salesiano, che potrà essere il Direttore Generale delle Suore, e lo notificherà al Capitolo Superiore delle Suore e alle singole Direttrici, affinchè a lui si facciano pervenire per iscritto, almeno due settimane prima che il Capitolo sia radunato, quei riflessi e quelle proposte, che si giudicheranno della maggior gloria di Dio e di vantaggio all'Istituto. {7 [155]}

            3. Il Regolatore esaminerà le osservazioni e le proposte pervenutegli; significherà al Superior Maggiore quelle cose, che giudicherà poter giovare al buon andamento delle conferenze; invigilerà sui preparativi, affinchè tutto sia ordinato al cominciare delle sedute. Aperto poi il Capitolo, egli notificherà l'ora delle conferenze, e l'ordine delle materie che si dovranno trattare.

            4. In tempo opportuno la Superiora generale, d'accordo col Regolatore, notificherà alle Direttrici di tutte le Case il giorno ed il luogo delle conferenze, cogli schemi delle materie relative, che verranno comunicati anche alle singole Suore dei Capitoli particolari.

            5. Coloro, che per lontananza o per altre gravi ragioni non potranno intervenire al Capitolo, procureranno almeno di far pervenire al Regolatore le loro proposte e i loro riflessi sulle materie comunicate.

            6. Giunte al luogo stabilito, quelle che dovranno prender parte al Capitolo si raccoglieranno in Chiesa, dove si canterà il Veni Creator Spiritus col relativo Oremus. Quindi il Superior Maggiore o chi per esso annunzierà il motivo per cui sonosi adunate, e leggerà il Titolo X delle sante Regole. Invocata poi la protezione di Maria Santissima col canto dell'Ave, Maris Stella, si darà la benedizione col SS. Sacramento.

            7. Raccoltesi tosto nella sala del Capitolo la conferenza s'incomincerà col Veni, Sancte Spiritus; Actiones; Ave Maria. In fine di ciascuna conferenza si reciterà un Pater, Ave, Gloria in onore di S. Francesco di Sales, coll'Oremus relativo, Agimus, Ave Maria e la Giaculatoria: Maria, Auxilium Christianorum, ora pro nobis. {8 [156]}

            8. Nella prima conferenza (se non si è ancor fatto antecedentemente) si stabiliranno diverse commissioni, a cui saranno distribuiti gli schemi delle materie, affinchè sieno studiate e se ne riferisca a suo tempo. Si stabiliranno ancora due Segretarie ed altre ufficiali del Capitolo, qualora occorrano.

            9. Le Segretarie avranno cura di registrare in appositi verbali, accuratamente redatti, le deliberazioni che si prendono e il sunto delle discussioni.

            10. Nelle discussioni si avrà sempre per base la nostra santa Regola, e non si prenderanno mai deliberazioni contrarie allo spirito della medesima.

            11. Le conferenze saranno presiedute e dirette dal Superiore Maggiore o da un suo delegato, dal Direttore Generale, con altro sacerdote assistente, che potrà essere il Direttore particolare della Casa-Madre, ma non avranno voto deliberativo nel Capitolo. In ogni conferenza si darà lettura dello schema e delle relazioni, che ne fa la rispettiva commissione, secondo l'ordine stabilito dal Regolatore.

            12. Ciascuna ha la facoltà di fare osservazioni e chiedere schiarimenti, e quando ognuna avrà espresso i proprii sentimenti si verrà alla votazione.

            13. Le deliberazioni saranno approvate, se otterranno la maggioranza dei voti. Qualora le proposte non fossero approvate, e nei casi di divergenza di parere, il Superiore Maggiore potrà prendere egli stesso quelle disposizioni, che giudicherà della maggior gloria di Dio.

            14. Non è permesso d'assentarsi dalle conferenze, o di partire prima che siano terminate.

            15. Prima di chiudere il Capitolo potendo si darà {9 [157]} lettura di tutte le deliberazioni, con libertà a ciascuna di fare le osservazioni, che ancora si giudicheranno opportune.

            16. Nell'ultima seduta si sottoscriverà da tutte le presenti un atto di approvazione di quanto si sarà stabilito.

            17. Il Capitolo Generale sarà conchiuso col canto del Te Deum e colla benedizione del SS. Sacramento.

            18. Sciolto il Capitolo, si metteranno in ordine le materie discusse ed approvate, per essere quindi rivedute e confermate dal Superiore Maggiore.

 

 

Regolamento per la elezione dei membri del Capitolo Superiore.

 

            Il bisogno di procedere con tutta regolarità ed esattezza in un atto di tanto rilievo, com'è quello di eleggere le Superiore di tutta la nostra Congregazione, richiede che detto atto sia diretto da un regolamento apposito. Perciò a compimento e schiarimento delle regole descritte al Titolo VII delle nostre Costituzioni saranno da osservarsi le seguenti norme pratiche.

            19. La Superiora Generale (se non sarà eletta dal Superior Maggiore), la Vicaria, l'Economa e le due Assistenti saranno elette per suffragi dal Capitolo Superiore scaduto o scadente, e dalle Direttrici tuttora in uffizio, che potranno prender parte alla elezione personalmente.

            20. Per essere elette è necessario che abbiano quelle condizioni notate nella Santa Regola, salve le eccezioni, che il Superiore credesse bene di fare. Affinchè poi l'uffizio assegnato a ciascuna di esse {10 [158]} non abbia a soffrire detrimento, dovranno ordinariamente risiedere tutte nella medesima Casa.

            21. Può essere eletta a membro del Capitolo Superiore chiunque abbia i requisiti su esposti, e se la nuova eletta si trovasse allora in qualche carica speciale, il Superior Maggiore procurerà che in quella sia supplita al più presto possibile da un'altra Suora.

            22. La loro elezione si farà in occasione del Capitolo Generale, che secondo le nostre Costituzioni deve radunarsi ogni sei anni.

            23. Tre mesi prima il Superior Maggiore farà noto a tutte le Case il tempo, in cui si farà la elezione.

            24. Se poi la Direttrice di qualche Casa, per la troppa distanza, o per altra qualsiasi causa, non potesse intervenire all'elezione, questa nondimeno sarà validamente compiuta dalle altre.

            25. Giunta l'epoca dell'elezione, si farà accuratamente una lista di tutte coloro, nelle quali si verificano le condizioni richieste per essere elette, e sarà distribuita a tutte le convenute almeno 24 ore prima del tempo della elezione.

            26. Ciascuna può dare e chiedere informazioni intorno alle candidate, ma non palesare a chi intende dare il voto, nè eccitare od invitare altre a dare il voto ad una Suora determinata piuttosto che ad un'altra.

            27. Il Superior Maggiore o chi per esso eleggerà una Segretaria minutante, la quale terrà nota in appositi verbali di quanto nelle elezioni avverrà di più notevole.

            28. Aperta la seduta preparatoria alla elezione, il Superior Maggiore, ed in sua assenza il suo Delegato, indicherà il motivo dell'adunanza, e si darà {11 [159]} lettura de' 15 primi articoli del Titolo VII delle nostre Costituzioni, i quali trattano di queste elezioni; quindi si stabilirà subito l'Uffìzio definitivo.

            29. Formeranno questo Uffìzio:

a) Come presidente il Superior Maggiore, o il suo Delegato;

b) Come scrutatori il presidente e due altri Sacerdoti assistenti;

c) Come segretarie due Suore elette dal presidente e scelte fuori del Capitolo Superiore scaduto o scadente.

            30. Formato che sia l'Ufficio definitivo, si procederà alle varie elezioni, notando che tanto per la Superiora generale, (se non sarà eletta dal Superiore Maggiore) quanto per le altre ufficiali si faranno votazioni e scrutini separati, colla sola differenza che per la valida elezione della prima si esige la maggioranza assoluta delle votanti, e per ciascuna delle altre basterà la maggioranza relativa, come spiega la Regola. Appena constatata la elezione di una il Presidente ne pubblicherà il nome.

            31. Prima di dare i voti per una carica si leggerà a chiara ed intelligibile voce l'Uffìzio di cui l'eligenda sarà incaricata; poscia da una Segretaria si distribuiranno a tutte le presenti le schede, che devono essere tutte di forma uguale.

            32. Scritto da tutte sulla scheda il nome di colei, che ciascuna intende eleggere, uno degli scrutatori farà l'appello nominale delle presenti, collocate per ordine di alfabeto, e ciascuna nominata si avanzerà e rimetterà la propria scheda ad un altro scrutatore, affinchè la metta nell'urna. Per fare più brevemente si potrà anche passare da uno scrutatore a raccogliere la scheda di ognuna. {12 [160]}

            33. Ricevute tutte le schede, il primo scrutatore le estrarrà una per una dall'urna, e dopo averla tacitamente letta, la presenterà al secondo scrutatore, il quale ne darà lettura ad alta voce e poi la farà passare al terzo scrutatore, che lettala la porrà in disparte, per abbruciarle tutte in fine della seduta, secondo l'ordine del Presidente.

            34. Intanto le due Segretarie unitamente alla Segretaria minutante scriveranno i nomi pronunziati dallo scrutatore, notando accanto a ciascun nome letto una cifra progressiva; di poi si farà il confronto: se vi è disaccordo, si rivedono le schede; se sono d'accordo tutte e tre, chi ha maggior numero di voti resta eletta a quell'uffìzio. Tuttavia il Superior Maggiore per ragionevoli motivi può variare la destinazione dei varii uffìzii e i relativi titoli alle quattro ultime elette.

            35. Fatta la elezione della Generale, si passa alla elezione della Vicaria, poi a quella dell'Economa, quindi a quella delle due Assistenti separatamente.

            36. Finiti i varii scrutinii si abbruceranno nella sala stessa tutte le schede adoperate per le elezioni.

            37. Compiuta così la elezione, il Superior Maggiore, o il Direttore generale a nome suo, darà comunicazione a tutta la Congregazione del nome delle elette e dell'Ufficio loro affidato.

 

Regolamento per ciascuna Suora del Capitolo Superiore.

 

            Le nostre Costituzioni al Titolo III, art. 1° dicono che l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice è governato e diretto da un Capitolo Superiore, composto della Superiora Generale, di una Vicaria, di {13 [161]} una Economa e di due Assistenti, dipendentemente dal Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana. Sebbene nelle Costituzioni stesse si dia un cenno sull'ufficio di ciascuna di esse, è tuttavia opportuno dare qui una spiegazione delle loro attribuzioni per renderne più facile la pratica esecuzione.

 

 

Capo I. Uffizio della Superiora Generale.

 

            38. La Superiora generale è quella che governa tutto l'Istituto nei limiti fìssati dalla santa Regola, e secondo questa spetta a lei il destinare gli uffizi alle Suore, e la cura dei mobili e degli immobili, dipendentemente dal Superiore Maggiore.

            39. Nelle cose di maggior rilievo, quali sono le notate all'articolo 2° e 4° del Titolo VI ed altre consimili, radunerà il suo Capitolo e non prenderà decisione veruna, senza avere il parere favorevole della maggioranza. Nei casi dubbii e più gravi consulterà il Superior Maggiore o il Direttore generale, e in via di urgenza almeno qualche altro Superiore salesiano.

            Tutte le altre poi del Capitolo Superiore dovranno tenersi ognora in istretta relazione e dipendenza con lei, per informarla di quanto riguarda il proprio uffizio, e per ricevere e comunicare alle subalterne gli ordini e le istruzioni opportune.

            40. Una delle attribuzioni principali della Superiora generale è il promuovere nelle Suore lo spirito di pietà e di perfezione, e renderle abili a procurare la maggior gloria di Dio e la salute del prossimo, conformemente allo scopo dell'Istituto. {14 [162]}

            41. Almeno una volta all'anno invierà o procurerà che dal Superior Maggiore sia inviata una lettera circolare diretta a tutte le Suore, nella quale siano trattati punti della santa Regola od altri argomenti giudicati più opportuni.

            42. Alle lettere di qualche importanza e specialmente di confidenza si farà impegno di rispondere di proprio pugno, e si studierà di usare espressioni efficaci bensì, ma sempre edificanti e condite col sale della prudenza e col miele della carità.

            43. A lei in modo particolare incombe che siano ben ordinate e dirette le Case e le classi delle giovani Aspiranti e delle Novizie; per conseguire il qual fine si terrà in frequente relazione colle loro assistenti o maestre. D'accordo colla maestra delle Novizie si darà la massima sollecitudine, per far conoscere e praticare lo spirito di carità e lo zelo che deve animare colei, che desidera dedicare interamente la sua vita al bene delle anime e alla gloria del suo Sposo celeste.

            44. Durante la ricreazione andrà passando il maggior tempo che le sarà possibile ora colle Aspiranti ed ora colle Novizie e colle altre Suore, trattenendosi fra loro con molta affabilità e mostrandosi qual madre colle proprie figlie.

            45. È anche dovere della Superiora Generale ammonire amorevolmente le Suore del suo Capitolo e qualunque altra, qualora scorgesse in loro qualche negligenza nel praticare o nel far osservare le Regole della Congregazione, come pure di fare le Conferenze settimanali alle Suore della Casa di sua residenza, eccettuando quei giorni, in cui sono fatte dal Direttore locale, secondo lo spirito della Regola. {15 [163]}

            46. È pure suo uffizio speciale significare al Superior Maggiore o al Direttore Generale qualunque cosa giudicherà utile al bene dell'Istituto. Perciò procurerà di tenersi informata dello stato di tutte le Case della Congregazione. À tal fine si farà spedire un rendiconto trimestrale da tutte le Ispettrici o Direttrici sullo stato spirituale, morale ed anche sanitario delle Suore.

            Procurerà altresì di tenersi a giorno dello stato finanziario delle singole Case, e di non mai conservare danaro fermo in cassa, che non sia strettamente necessario ai bisogni delle Case, ed occorrendole di averne lo invierà o consegnerà al Superior Maggiore, affinchè lo impieghi secondo che ei giudica della maggior gloria di Dio.

            47. Terrà un esatto registro delle Suore con tutte le indicazioni necessarie, cioè il nome di casato, di battesimo, del padre e della madre, della patria e dell'età, la data della loro entrata nelle nostre Case, della Vestizione e Professione di ciascuna e simili; e questo registro sarà conforme a quello, che deve pur tenere la Vicaria.

            48. Procurerà che a tempo debito sia preparato l'elenco delle giovani Aspiranti e delle Novizie da ammettersi alla Vestizione ed alla Professione. Ne tratterà appositamente nel suo Capitolo, e dopo del medesimo invierà la nota delle proposte e delle ammesse al Superior Maggiore, affinchè o per sè o per mezzo del suo Delegato sia dato a ciascuna un breve esame di vocazione. - Se l'Aspirante o la Novizia si fosse trovata per alcun tempo in altra Casa, innanzi di proporla all'ammissione, domanderà informazioni intorno alle sue qualità fisiche, morali e religiose, anche alla Direttrice e al Capitolo particolare di quella {16 [164]} Casa, e, in mancanza di questo, alle Professe perpetue della medesima.

            49. Si adoprerà presso le Ispettrici o Direttrici, affinchè in tutte le Case siano praticati i mezzi prescritti dalle Costituzioni pel profitto delle Consorelle nella virtù, specialmente coi rendiconti individuali e colle conferenze mensuali. Nella Casa ove risiede il Capitolo, potendo, riceverà essa medesima il rendiconto delle Suore, che vi abitano. Lo stesso praticherà nelle visite che farà alle singole Case dell'Istituto.

            Per ciò che riguarda le visite alle Case si atterrà a quello, che viene stabilito nel capo IV del Regolamento dell'Ispettrice, con quelle più ampie facoltà che ha come Superiora generale.

            50. D'accordo col Direttore Generale procurerà che in tutte le Ispettorie si facciano a loro tempo gli spirituali esercizi, distribuendo le cose in modo che tutte le Suore possano parteciparvi, e che a dettarli siano incaricate persone adattate.

            51. Procurerà che le Ispettrici o Direttrici mandino per tempo le biografie delle Consorelle defunte nella propria Ispettoria o Casa, per farle stampare a comune edificazione, o almeno per conservarle per buona memoria.

 

 

Capo II. Uffizio della Vicaria.

 

            La Vicaria, secondo le nostre Costituzioni, è colei che fa le veci della Superiora Generale. Ella la supplisce sia nel governo ordinario dell'Istituto in caso di assenza, sia in tutte le cose, di cui avrà ricevuto particolare incarico. {17 [165]}

            Suo ufficio speciale poi è l'amministrazione in generale delle cose dell'Istituto, dovendo da lei partire ed a lei riferirsi quanto già appartiene o dovrà in appresso appartenere al medesimo, sempre dipendentemente dalla Superiora e nei limiti fissati dal Superior Maggiore.

            Ella pertanto a norma dell'articolo 5° del Titolo VI della s. Regola deve:

            52. Tenere registro delle pratiche spettanti a ciascuna Casa della Congregazione e dei relativi mezzi di sussistenza.

            53. Tenere un registro delle proprietà dei membri della Congregazione, conservare i testamenti, le carte di obbligo e simili.

            54. Tener il registro generale di tutte le Professe della Congregazione, notando il loro casato, il nome di battesimo, la paternità e maternità, patria, nascita, battesimo e cresima, condizione o mestieri esercitati prima d'entrare in Congregazione, l'epoca della loro Professione triennale o della perpetua, della loro morte od uscita dall'Istituto, della quale noterà la data e la cagione.

            55. Amministrare, nei limiti prescritti dalla Superiora generale, per sè o per mezzo d'altri, tutto quello che provenisse ai membri della Congregazione, e conservare accuratamente un registro dei crediti e dei debiti dei medesimi.

            56. Rendere conto almeno una volta all'anno della sua amministrazione al Superior Maggiore, ed ogni altra volta che da esso o dalla Superiora generale ne fosse richiesta.

            57. Avvenendo di aver danaro in cassa oltre al bisogno delle varie Case, avvertirne la Superiora, affinchè ne faccia quell'uso, che le prescrive la Regola. {18 [166]}

            58. Secondo gli ordini della Superiora Generale provvedere a quanto occorre per l'impianto delle nuove Case; riscuotere dalle Ispettrici e dalle Direttrici i sopravanzi od anticipazioni secondo le circostanze, e a sua volta venir in soccorso a quelle Case, che ne fossero in bisogno.

            59. Ricevere ed esaminare i rendiconti annuali amministrativi delle Ispettorie, o singole Case, facendo quelle osservazioni che saranno opportune.

            60. Mantenere colle Ispettrici e, dove non vi è Ispettoria, colle singole Direttrici una corrispondenza trimestrale, per essere informata e a sua volta informare la Superiora Generale dell'andamento delle varie Case.

            61. Badare che si seguano in tutte le Ispettorie le stesse regole di contabilità, tanto per le Case di sole Suore, quanto per quelle che hanno annessi Educatorii, Orfanotrofii e simili, epperciò provvedere a tutte i registri necessarii stampati secondo lo stesso esemplare.

            62. Compilare ogni anno il catalogo della Congregazione, chiedendo per tempo alle Ispettrici o Direttrici i nomi di tutte le Suore della loro Ispettoria o Casa.

            63. Si terrà informata delle Suore abili in qualche arte speciale o nei lavori domestici, e, ove sia d'uopo, verrà in aiuto alle Ispettrici e Direttrici nelle loro richieste del personale suddetto, d'accordo colla Superiora Generale e coll'Economa. {19 [167]}

 

 

Capo III. Uffizio dell'Economa.

 

            L'Economa è quella, che in aiuto della Superiora Generale ha la cura di tutti i beni immobili dell'Istituto. Siccome questo per ora non è in alcun luogo dalle leggi civili approvato come ente morale, e perciò nell'impossibilità di possedere come tale, così l'uffizio dell'Economa si riduce ad aver cura di quegli stabili, che dalle Suore, da caritatevoli persone, e dai Salesiani sono lasciati alla Congregazione. Per conseguenza ella a norma dei Titoli. 2°, 5° e 6° delle nostre Costituzioni:

            64. Previo accordo col Superior Maggiore e coll'Economo del Capitolo Superiore dei Salesiani, dovrà attendere all'esecuzione materiale di quanto occorre nelle Case dell'Istituto.

            65. Secondo le istruzioni, che avrà dal Superiore, tratterà colle Ispettrici o colle Direttrici sulle riparazioni da farsi nelle singole Case, sulle nuove costruzioni e sui contratti di maggiore importanza, riferendo di ogni cosa al medesimo, o direttamente o per mezzo della Superiora generale.

            66. All'Economa è affidata la parte contenziosa privata, e perciò procurerà di conoscere almeno genericamente le cose più essenziali, riguardanti i contratti, le successioni e simili, affinchè mostrandosene informata possa più facilmente evitare litigi e comporre pacificamente le questioni insorte. Riguardo alle cause giudiziali, e alla vendita di beni stabili dell'Istituto (qualora, col permesso del Superior maggiore venisse a possederne per approvazione {20 [168]} legale in qualche Stato) o delle Suore non farà nulla, senza intendersi prima colla Superiora Generale, che alla sua volta ne tratterà col Superior Maggiore.

            67. Procurerà di stabilire o indicare centri in ciascuna Ispettoria, ai quali si possa ricorrere per provviste di stoffe, libri, oggetti di cancelleria, commestibili e combustibili, ecc., in conformità di quanto è stabilito nel Cap. II, Dist. 5a delle Deliberazioni. In quanto alle Case in Italia vi ha un centro solo, che esiste nell'Oratorio di S. Francesco di Sales in Torino.

            68. Insieme colla Vicaria esaminerà i rendiconti annuali di amministrazione delle Ispettrici o Direttrici.

            69. Si terrà in relazione colle Ispettrici e Direttrici intorno ai laboratorii tanto interni quanto esterni, affinchè siano ben diretti pel vantaggio morale e materiale delle Case. E ove in qualche luogo sovrabbondi il lavoro, concerterà per farne parte ad altra Casa più vicina, ove sia d'uopo.

 

 

Capo IV. Uffizio della prima Assistente.

 

            A norma delle Costituzioni, le Assistenti sono due Aiutanti e Segretarie della Superiora Generale, e potranno fare eziandio le veci di quelle del Capitolo Superiore, che per malattia o per altra causa non potessero attendere al loro uffizio. Esse intervengono a tutte le deliberazioni, che riguardano l'accettazione al Noviziato, l'ammissione ai voti, il licenziamento di qualche Suora professa, ed ogni qual volta si tratta dell'apertura di nuove Case, dell'elezione della Direttrice di qualche Casa particolare, {21 [169]} ecc.; in una parola prenderanno parte a tutte le cose di maggior importanza, che spettano al bene generale dell'Istituto. Tuttavia le due Assistenti hanno pure attribuzioni speciali.

            Secondo l'articolo 8° del Titolo IV della santa Regola la prima Assistente terrà le corrispondenze del Capitolo Superiore con tutte le Case dell'Istituto, e le relazioni, come decreti, lettere ed ogni altro scritto, che si riferisca alle pubbliche Autorità.

            A disimpegno di questo suo uffizio essa, come Segretaria e confidente della Superiora Generale, osserverà quanto segue:

            70. Quando le lettere indirizzate alla Superiora Generale contengano varie commissioni ne prenderà nota speciale, e vedrà che siano fatte nel tempo e nel modo richiesto.

            71. Nelle risposte si atterrà esattamente alle postille segnate sulla lettera o alle verbali espressioni della Superiora, sarà semplice nello stile, corretta nella grammatica ed ortografia, e noterà sulla missiva, se è da conservarsi, o in altro foglio, la data e la sostanza della fatta risposta.

            72. Se le lettere responsive sono di qualche importanza, specialmente se dirette ad una Autorità, ne conserverà la minuta o ne farà copia conforme; al qual uopo, per risparmio di tempo, potrà giovarsi del copia-lettere.

            73. Terrà riunite in altrettante caselle o legate in pacchetti a parte, e per ordine di tempo e di materia, le carte spettanti a ciascuna Casa, e porrà nell'archivio quelle appartenenti alle pubbliche Autorità.

            74. In modo speciale le si raccomanda di non mai venir meno al suo titolo di 1a Assistente e di Segretaria, e perciò aiuterà sempre nel miglior {22 [170]} modo possibile la Superiora Generale, e terrà nel più alto segreto le confidenze, che passano per le sue mani o vengono altrimenti a sua cognizione. Basterebbe una sola imprudenza e indiscrezione a questo riguardo, per mettere in sospetto la sua carica, e farle chiudere il cuore dalla Superiora e dalle Consorelle.

            75. Procuri di condire con qualche buon pensiero, avviso e ricordo le lettere dirette alle Suore, usando convenientemente del suo uffizio quale di un mezzo efficace per promuovere la santa osservanza, la perfezione religiosa e l'amor di Dio.

            76. Finalmente si rammenti che la parola viva vola e può essere facilmente dimenticata, ma che la parola scritta rimane; e perciò si guardi attentamente dal lasciar cadere dalla penna espressioni pungenti, o poco caritatevoli, o contrarie alla gravità religiosa.

 

 

Capo V. Uffizio della seconda Assistente.

 

            Al Titolo VI, art. 9 delle nostre Costituzioni si dice che alla seconda Assistente sarà affidato quanto riguarda le scuole e l'insegnamento nelle varie Case dell'Istituto. Ella pertanto:

            77. Avrà la cura generale di quanto spetta all'insegnamento nelle Case della Congregazione, tanto in riguardo alle Suore, quanto in riguardo alle alunne. Nel disimpegno poi del proprio uffizio si atterrà a ciò che è prescritto al Titolo I, articolo 3° e 4° delle nostre Costituzioni, e alla Distinzione IV delle Deliberazioni. {23 [171]}

            78. Si procurerà la conoscenza delle leggi, dei regolamenti e programmi riguardanti la pubblica e privata istruzione, per servirsene all'uopo.

            79. Terrà registro di tutte le insegnanti, delle loro patenti, certificati ed autorizzazioni, che si potranno avere nella Congregazione, colla rispettiva data.

            80. Conserverà presso di sè tali documenti per somministrarli dove e quando ve ne sarà bisogno, invigilando che le Ispettrici o Direttrici ne abbiano gran cura, ed al principio di ogni anno si farà indicare da ciascuna Ispettrice o Direttrice gli uffizi scolastici o civili, a cui furono consegnati.

            81. Spedendo alcuni di tali documenti ne terrà nota per richiamarlo e ritirarlo, cessato il bisogno, o per farlo rimettere da un'Ispettrice o da una Direttrice all'altra nel passaggio delle Suore dall'una all'altra Ispettoria, dall'una all'altra Casa.

            82. Si terrà in relazione colle Ispettrici e Direttrici, assistendole ed aiutandole nelle cose scolastiche, specialmente nei primordii del loro uffizio.

            83. Procurerà che nelle scuole si dia l'insegnamento in conformità delle leggi e dei programmi vigenti nello Stato, non che del programma annuale dei Salesiani per le scuole elementari, e del Regolamento - programma per gli Asili d'infanzia.

            84. Ricorderà spesso alle Maestre che loro uffizio è non solo d'insegnare la scienza, ma soprattutto la religione e la pratica della virtù. Perciò invigilerà che non s'introducano mai libri che possano ledere la moralità o la religione, secondo che è prescritto nella Distinz. IV capo IV di queste Deliberazioni.

            85. Richiederà dalle Ispettrici o dalle Direttrici un rendiconto trimestrale scolastico di ogni Casa, secondo il modulo appositamente preparato. {24 [172]}

            86. A lei s'indirizzeranno le Ispettrici o Direttrici per avere il personale insegnante ed assistente, allorchè ve ne sarà difetto nelle proprie Ispettorie o Case, ed essa d'intelligenza colla Superiora Generale vedrà di provvederle.

            87. Nei casi di maggior momento, come sarebbe per istabilire il tempo e il luogo, dove debbano mandarsi le Suore a subire gli esami di abilitazione all'insegnamento, e quando insorgessero gravi questioni colle autorità scolastiche, informatane la Superiora generale, ricorrerà al Superiore Maggiore o al Direttore Generale per quelle disposizioni, che saranno da prendersi.

            88. È parimenti suo ufficio di compilare il programma annuale d'insegnamento per tutte le scuole dell'Istituto, sia per le Suore, sia per le allieve interne, adottando o prendendo norma da quello formato dal Consigliere scolastico dei Salesiani.

            89. Avrà eziandio cura che ciascuna Ispettrice o Direttrice faccia debitamente redigere le monografìe delle proprie Case e Collegi.

 

 

Regolamento dell'Ispettrice.

 

            Uffizio dell'Ispettrice è di mantenere esattamente l'osservanza delle Costituzioni, impedire gli abusi, che potrebbero introdursi, e dare a questo fine tutti gli opportuni provvedimenti nelle Case della propria Ispettoria o Provincia, a nome della Superiora Generale.

            Per ora i doveri, che qui si dicono della Ispettrice, potranno essere in gran parte disimpegnati ancora, almeno in Italia e nel Continente, dalla Superiora Generale o dalle Visitatrici elette temporaneamente, secondo il bisogno. {25 [173]}

 

 

Capo I. Elezione della Ispettrice.

 

            90. Affinchè una Suora possa eleggersi Ispettrice, deve avere emessi i voti perpetui ed aver tenuto costantemente vita esemplare nell'osservanza delle sante Regole. Di preferenza sarà scelta fra le Direttrici delle Case della Provincia, che le si deve affidare; od almeno dovrà aver sufficiente conoscenza degli usi, dei costumi, delle persone di quei luoghi, in cui eserciterà il suo ufficio.

            91. La Superiora Generale si procurerà le dovute informazioni sull'idoneità della Suora che s'intende scegliere, poi la presenterà al Capitolo Superiore, indi al Superior Maggiore o al Direttore Generale, affinchè sia esaminata ed approvata la convenienza della medesima a quest'ufficio.

            92. L'Ispettrice durerà sei anni in carica; ma la Superiora Generale, secondo il bisogno, può riconfermarla, traslocarla in altra provincia, o destinarla ad altro ufficio, dove giudicasse che potesse meglio promuovere la gloria di Dio. Ma ciò non farà senza preavvisarne i suoi Superiori.

 

 

Capo II. Doveri dell'Ispettrice.

 

            93. L'Ispettrice deve precedere le Consorelle della sua provincia nell'ossequio, nella riverenza ed ubbidienza alla Superiora Generale e a tutti i Superiori. Promuova coll'esempio l'esatta osservanza delle Costituzioni, e si faccia piuttosto amare che temere. {26 [174]}

            94. Procuri che la Superiora Generale conosca pienamente ed apertamente tutto lo stato delle Case della sua Ispettoria; quindi ogni mese scriva alla medesima, e procuri che ciascuna delle Direttrici e Suore le scriva altresì di quando in quando, e si tenga in relazione con lei.

            95. Ogni anno farà un rendiconto alla Superiora Generale, secondo un apposito formolario.

            96. Senza il permesso della Superiora o del Superior Maggiore, o del Direttore Generale non si assenti dalla sua Ispettoria, eccettuati i casi di grave bisogno; nè permetta che le Direttrici si assentino notabilmente dalle proprie Case senza ragionevole motivo.

            97. Interverrà al Capitolo Generale, alla elezione dei membri del Capitolo Superiore, ed ogni qual volta ne fosse chiamata dalla Superiora.

            98. Nei casi di lunga assenza dalla sua Ispettoria, la Superiora Generale d'accordo col Superiore Maggiore o col Direttore generale provvederà una Supplente o Vicaria, con quelle facoltà che crederà necessarie ed opportune.

            99. L'Ispettrice tratterà colle Direttrici della sua Ispettoria sul luogo e tempo conveniente per gli Esercizi Spirituali delle Suore, dopo aver prese le dovute intelligenze colla Superiora e col Direttore generale.

            100. Procurerà che ogni Casa abbia la propria cronaca.

            101. Avrà cura di conservare diligentemente le carte e documenti spettanti la sua Ispettoria[1]. {27 [175]}

            102. Toccherà pure all'Ispettrice vegliare sul deposito di provviste, che soglionsi fare a pro delle Suore.

            103. La Casa di residenza dell'Ispettrice sarà fissata dalla Superiora generale, d'accordo col Superiore Maggiore o col Direttore generale.

 

 

Capo III. Facoltà dell'Ispettrice.

 

            104. L'Ispettrice ha l'autorità sulle Direttrici delle Case della sua Ispettoria, ma non potrà traslocarle senza il consenso de' suoi Superiori Maggiori.

            105. Ogni anno in occasione degli Esercizi Spirituali od in altra circostanza radunerà le Direttrici della sua Ispettoria, e tratterà delle cose più importanti al buon avviamento delle Case a lei affidate, nonchè della distribuzione del personale, come sarebbe delle maestre, assistenti, cuciniere ecc., e di tutto farà relazione alla Superiora generale, la quale a sua volta ne informerà il Direttore generale, e per mezzo di lui il Superior Maggiore, per averne l'opportuna approvazione.

            106. Abbisognandosi di personale, l'Ispettrice si rivolgerà {28 [176]} alla Superiora generale, e le Direttrici alla Ispettrice, salva sempre a queste la facoltà di rivolgersi direttamente alla Superiora generale.

            107. Qualora le venga fatta proposta d'aprire nuova Casa o scuola, non potrà accettarla senza prima averne informata la Superiora generale, ed averne ottenuto il consenso a norma degli articoli 2° e 3° del Titolo VI della santa Regola.

            108. Verificandosi il caso che nella sua Ispettoria debba aprirsi un Noviziato, proporrà alla Superiora Generale una Suora da eleggersi a Maestra delle Novizie, secondo l'articolo 1° del Titolo IX, ed avente le qualità ivi richieste.

            109. Potrà accettare alla prova, come aspiranti, le giovani che giudicasse idonee alla Congregazione, o che come tali le fossero proposte dalle Direttrici di sua Ispettoria, ancorchè la Casa di tal prova trovisi in altra provincia. In questo caso ne terrà informata la relativa Ispettrice, e in ambidue i casi poi ne scriverà alla Superiora generale. Per ciò che riguarda l'accettazione al Noviziato, ammettere ai voti, licenziare dalla Congregazione, prolungare la prova alle Aspiranti e Novizie si terrà a quel e facoltà, di cui fosse stata investita dai Superiori maggiori. {29 [177]}

 

 

Capo IV. Visita dell'Ispettrice.

 

            L'Ispettrice visiterà le Case della sua Ispettoria una volta l'anno d'uffizio, ed ogni altra volta che qualche ragionevole causa lo richieda. Ella è come una madre, una sorella, la quale va a fare visita per aiutare e consigliare le sue consorelle, e per trattare colle Direttrici delle cose riguardanti le rispettive loro Case. Pertanto:

            110. Avviserà la Direttrice del tempo scelto per la visita, a fine di evitare che ella sia assente, e le cose non trovinsi preparate.

            111. Entrerà dapprima nella cappella interna, se esiste, e dopo avervi alquanto pregato visiterà la infermeria, se vi sono malate, osservando così come è trattata la casa e la persona del divin Salvatore, indi le sue membra inferme.

            Per meglio conoscere se le malate sono ben accudite, si tratterrà alcun tempo con ciascuna di esse, e le animerà a confidarle ogni loro pena e bisogno. Occorrendo assisterà alla visita medica e farà alla Direttrice e alla infermiera tutte quelle osservazioni e raccomandazioni, che fossero del caso.

            112. Visiterà le camere, i dormitorii, la cucina, la cantina, la dispensa; osserverà attentamente se non vi è spreco di libri, carta, biancheria, abiti, commestibili, combustibili; noterà, se occorre, quello che le pare contrario alla pietà, alla moralità, all'igiene ed alla povertà.

            113. Dopo aver ricevuto il rendiconto personale dalla Direttrice con un ragguaglio sopra tutte le Consorelle della Casa, ascolterà con benevolenza i bisogni {30 [178]} morali e materiali delle medesime, secondo le prescrizioni della Regola, e terrà nella massima segretezza le cose, che potessero riferirsi alla coscienza, eccetto che la Suora dia licenza di servirsene per esporre il suo bisogno al Superiore.

            114. Si informerà se le Direttrici abbiano costantemente ricevuto dalle loro subalterne il dovuto rendiconto mensile, e se hanno fatto le prescritte conferenze.

            115. Se la Casa delle Suore ha un educatorio, orfanotrofio, laboratorio e simili, visiterà le sale di scuola e di lavoro, osservando se non vi sono cose dà provvedere e riparazioni da farsi. Parlerà colle Maestre, visiterà le classi e le decurie, notando se sono usati i libri di testo stabiliti, se non vi sono allieve trascurate in classe, ecc.

            116. Visiterà i registri della contabilità, osservando il numero delle allieve, se gl'incassi sono fatti a tempo, se vi sono dei tardivi nei pagamenti, e come si possono sollecitare. Chiederà se fannosi le provviste a tempo debito, se all'ingrosso quelle che ciò comportano. Nè abbandoni i registri fino a tanto che non conosca bene lo stato delle finanze in debito e in credito.

            117. Se in qualche Casa vi fosse danaro oltre lo stretto bisogno, la Direttrice lo consegnerà all'Ispettrice per sopperire ai bisogni generali della Congregazione, od a quelli speciali della sua Ispettoria.

            118. Se poi vi sono passività, riparazioni da farsi, lavori da iniziarsi, l'Ispettrice ne prenderà nota, penserà al modo di provvedere i mezzi necessari, ed ogni cosa esporrà alla Superiora generale e per mezzo suo al Superiore Maggiore.

            119. Prima di partire indirizzerà alcune parole a tutte le allieve, farà una conferenza a tutte le {31 [179]} Consorelle, e si tratterrà quanto è necessario colla Direttrice, per esaminare le difficoltà che essa incontrasse nella sua direzione, per conferire e dar consiglio in tutto quello, che giudicasse poter giovare alla sanità, alla moralità, all'amministrazione, ed alla maggior gloria di Dio.

            120. L'Ispettrice nella sua visita usi la massima prudenza e carità, per non compromettere o diminuire l'autorità della Direttrice o quella di altri Superiori.

            121. Quello che qui vien detto della Ispettrice può essere applicato alle Visitatrici straordinarie nelle visite, che dovessero fare alle Case dell'Istituto.

 

 

Regolamento per la Direttrice.

 

            122. La Direttrice è la Superiora di ciascuna Casa. Essa ha cura di tutto l'avanzamento morale, scolastico e materiale della Casa a lei affidata a norma della santa Regola, e n'è risponsabile in faccia a Dio e in faccia alla Congregazione.

            123. La Direttrice riconoscerà pienamente l'autorità della Superiora generale, del Capitolo Superiore, dell'Ispettrice, non che degli altri Superiori designati dalla santa Regola, e si adoprerà per farla riconoscere dalle sue dipendenti.

            Nelle Case, ove presiede un Sacerdote salesiano, designato dal Superiore Maggiore col nome di Direttore particolare delle Suore, la Direttrice gli presterà pure obbedienza pel governo della Casa, avendo però sempre facoltà, nei casi dubbii e di qualche importanza, di ricorrere per consiglio al Superiore Maggiore, o al Direttore generale, oppure all'Ispettore, dove questi fa le loro veci. 32 [180]}

            124. Ella viene nominata dal Capitolo Superiore delle Suore, coll'approvazione del Superiore Maggiore, potrà durare in carica sei anni, ed essere riconfermata; ma in ogni caso ella starà sempre disposta ad essere traslocata dall'una nell'altra Casa, ed anche ad essere dimessa dal proprio uffizio, qualora i Superiori giudicassero ciò tornare a maggior gloria di Dio.

            125. Interverrà ai Capitoli generali, ed alle adunanze del Capitolo Superiore, nelle quali si tratti di costituire il Capitolo della sua Casa; e non potendo intervenire sarà rappresentata dall'Ispettrice.

            126. Essa dal canto suo deve in tutte le cose regolarsi in modo da poter ad ogni momento render conto della sua amministrazione a Dio ed ai Superiori.

            127. Nelle difficoltà verso le Autorità scolastiche, municipali ed ecclesiastiche farà ricorso all'Ispettrice, ed in ogni caso, se il tempo e il luogo lo permettono, potrà rivolgersi anche liberamente alla Superiora generale o ai Superiori Maggiori.

            128. La Direttrice non può comperare nè vendere immobili, nè costruire nuovi edifizi, nè demolire i già fatti, nè far novità di rilievo, senza il consenso del Superior Maggiore.

            129. Se alla Casa delle Suore va annessa una Casa di educazione per le fanciulle, e se la direzione di questa è indipendente da ogni esterna autorità, a lei, come Capo dell'Istituto, spetta l'accettare o licenziare le alunne, e potrà anche delegare a questo la Vicaria od altra Suora. Ella è responsabile dei doveri di ciascuna impiegata, della moralità e della educazione delle allieve.

            130. La Direttrice può modificare gli uffizi delle sue dipendenti, la disciplina e l'orario stabilito, anzi {33 [181]} le si consiglia di ciò fare ogni volta, che il maggior bene lo esige. Ella però in tal caso ne darà comunicazione all'Ispettrice o alla Superiora generale.

            131. Terrà Capitolo ogni mese e ogni qual volta vi sarà qualche affare d'importanza da trattare. In queste radunanze dia facoltà a ciascuna Suora di esprimere liberamente il proprio parere.

            132. Tenga regolarmente la prescritta conferenza ogni domenica e veda di prepararsi convenevolmente. Riceva immancabilmente tutti i mesi il rendiconto da tutte le Suore.

            Faccia almeno tre conferenze all'anno con tutto il personale insegnante ed assistente.

            133. La Direttrice ceda volentieri alla Vicaria o ad altra Suora l'incarico di punire le alunne e gli altri uffizi alquanto odiosi.

            134. Si studii di conoscere l'indole, la capacità, le doti fisiche e morali delle sue dipendenti, per essere in grado di dare a ciascuna la conveniente direzione. In questo modo potrà conseguire l'importantissimo scopo di formarsi il personale secondo il regolamento interno delle Case, affidando a ciascuna l'uffizio che più le è confacente.

            135. Cerchi di occupare tutte secondo le proprie forze, procurando di non avere mai alcuna Suora disoccupata, sebbene sia di capacità molto limitata, ma neppure di averne altre sopraccariche di lavoro, in modo che mettano a pericolo la loro sanità, o non possano osservare le pratiche di religione.

            136. La Direttrice riservi per sè le cose di maggior importanza, procurando che tutti gli altri uffizi siano convenientemente disimpegnati dalle subalterne. {34 [182]}

            137. Si darà massima sollecitudine d'impedire le spese inutili, vegliando che nè la Vicaria, nè l'Economa, nè altra della Casa facciano spese di sorta se non nei limiti, per quegli oggetti e per quelle provviste, di cui furono espressamente incaricate. Ella poi terrà un registro delle sue spese private, che presenterà a suo tempo all'Ispettrice o alla Superiora generale.

            138. Si studi di esonerarsi dalle udienze inutili e dalla corrispondenza epistolare, ad eccezione degli affari a lei riservati.

            Non cerchi, e, per quanto può, non accetti occupazioni estranee alla Casa a lei affidata.

            139. Non faccia stampare nuovi programmi per l'accettazione delle alunne, nè introduca mutazioni nei già stampati, senza intelligenza colla propria Ispettrice, la quale non approverà novità di momento senza renderne consapevole la Superiora generale e per mezzo suo il Superiore.

            140. La Direttrice procuri di visitare con frequenza la Casa; veda la condizione di tutto, passi nelle camere, nella cucina, nei refettorii, nelle scuole, se vi sono, affinchè abbia piena conoscenza delle cose. È questo il mezzo d'impedire che mettano radice i disordini.

            141i. Ogni tre mesi ciascuna Direttrice riempierà i formolarii stampati a parte e li manderà all'Ispettrice, oppure, ove questa ancora non esiste, alla Superiora generale. A tale scopo deve tener nota precisa del personale occupato o libero, sano od ammalato, dar conto dello stato morale e sanitario delle Suore, ed anche scientifico delle allieve interne, se vi sono.

            142. Terrà registro delle persone benemerite e befattrici della Casa, per invitarle ad assistere alle {35 [183]} solennità in occasione di feste religiose, di accademie o distribuzione di prendi alle allieve.

            143. Si raccomanda in modo particolare alla Direttrice che osservi è faccia osservare con esattezza tutte le sante Regole, specialmente quanto si contiene nel Titolo XV della Clausura, ed ove scorga qualche pericolo ne dia tosto avviso ai Superiori.

            144. Scriverà o invigilerà che si scriva la monografia della sua Casa, notando quanto in presente o in futuro possa riuscire di edificazione e di ammaestramento o di utilità per la storia.

 

 

Regolamento per l'impianto e sviluppo degli Oratorii festivi presso le Case delle Suore.

 

            L'articolo 3° del Titolo I della santa Regola dice che sarà cura speciale delle Suore l'assumere, tra le altre, la direzione di Oratorii festivi a vantaggio delle fanciulle. Ora per corrispondere nel miglior modo possibile a questo nobile intento della Regola giova moltissimo nelle città e nei paesi, dove già esistono od esisteranno Case delle Suore, il fondare eziandio un giardino di ricreazione, ossia un luogo di pio convegno od Oratorio festivo per le giovanette esterne, come vien già praticato in più luoghi con grande vantaggio delle anime.

            Per l'impianto e sviluppo di tali Oratorii si ritenga e si pratichi quanto segue:

            145. Ogni Direttrice si dia sollecitudine di fondare un Oratorio festivo presso la sua Casa, se ancor non esiste, e di dargli maggior vita, se già è impiantato. Ad eccitamento del suo zelo ricordi che un Oratorio festivo fu la culla della Congregazione Salesiana, alla quale le Suore sono aggregate. {36 [184]}

            146. Nell'accettare la direzione di asili infantili, di scuole e simili si procuri di avere presso l'abitazione delle Suore un luogo, che si presti a tale uopo, e si metta per condizione di potervi impiantare l'Oratorio, foss'anche solo col radunarvi le fanciulle in alcune ore dei giorni di festa.

            147. Si promuovano in modo speciale gli Oratorii presso le Case di nostra proprietà, e vi s'impieghino le Suore che hanno qualche attitudine a stare colle ragazze, affinchè si rendano ognor più capaci ad esercitare in altri luoghi un così importante ufficio di carità a vantaggio delle medesime.

            148. Per quanto è possibile la Direttrice dell'Oratorio sia la stessa Superiora della Casa, altrimenti la Direttrice veda di affidare un tale uffizio ad una Suora, che dipendentemente da lei possa esercitarlo con utilità, ed essa si dia sempre amorevole premura di fornirle quegli aiuti materiali e personali, che le possono occorrere.

            149. Tutte le Suore, specialmente le Professe, si stimino fortunate di prestare l'opera loro o nell'assistere o nell'istruire le giovanette dell'Oratorio, persuadendosi essere questo un apostolato oggidì non meno utile che quello delle maestre nelle scuole, perchè si può dire che per molte fanciulle delle città e delle grosse borgate l'Oratorio sia una tavola di salvamento.

            150. Si procuri di andare intese e di mantenersi in buona relazione coll'Autorità ecclesiastica, e s'inviti il Parroco a visitare l'Oratorio qualche volta, e a prendere parte alle sacre funzioni, almeno nelle feste principali.

            151. Ove non convenga o non si possano celebrare nell'Oratorio le religiose funzioni della sera, vi si {37 [185]} trattengano non di meno le giovinette anche solo per la ricreazione nelle ore che non vi sono funzioni in parrocchia; si faccia loro un poco di catechismo, si racconti qualche esempio edificante, si faccia cantare una lode e simili. Se poi si vengono a conoscere delle giovinette un po' adulte, ignoranti delle cose di religione, si faccia loro il catechismo a parte, e s'invitino a venirvi eziandio nei giorni feriali e in ora loro più comoda.

            152. Se la Casa delle Suore è un Collegio od Ospizio di giovanette interne si scelga per l'Oratorio un sito separato dal medesimo, o almeno s'impedisca ogni comunicazione delle convittrici colle esterne.

            153. Vi sia possibilmente un cortile per la ricreazione, un luogo riparato in caso d'intemperie, una decente Cappella, con una o più camere per qualche trattenimento.

            154. La ricreazione essendo uno degli allettamenti più efficaci per attirare all'Oratorio la gioventù, si procuri che vi siano giuochi e divertimenti di vario genere, secondo l'età delle ragazze e gli usi del paese, ma si allontani ogni trastullo meno che onesto e conveniente. Il ballo per regola generale non sia permesso nemmeno tra ragazze e ragazze. La Direttrice vedrà se in alcune circostanze particolari, come negli ultimi giorni del carnovale, sia il caso di permetterlo alle figlie esterne adulte, coll'unico fine di allontanarle dai balli pubblici e promiscui, e da altri spettacoli non meno pericolosi.

            155. A promuovere la frequenza e la buona condotta negli Oratorii giovano pur molto i premii da distribuirsi a tempi fissi, per es. libri, oggetti di divozione, come pure le lotterie, i teatrini, le festicciole ed altrettali. {38 [186]}

            156. È anche di grande utilità il tener notate in apposito registro le giovani che frequentano l'Oratorio, il consegnar loro, dopo un mese di frequenza, il libretto d'iscrizione, dove siano notati i giorni festivi dell'anno, e segnarlo con timbro. I bolli sono ai parenti una garanzia della venuta delle proprie figliuole all'Oratorio, e a queste danno il diritto ai premii mensili, trimestrali ed annuali.

            157. Fra tutti i mezzi atti a rendere le giovinette amanti e frequenti all'Oratorio efficacissime sono le maniere affabili e cordiali delle Suore dirigenti, insegnanti ed assistenti; e perciò si raccomanda loro di usare sempre una grande pazienza, carità e benevolenza verso tutte, affinchè ne mantengano sempre cara memoria e lo frequentino eziandio quando siano adulte.

            158. La Direttrice o la Suora particolarmente incaricata dell'Oratorio procuri di trovarsi più spesso che può in mezzo alle giovani senza alcuna distinzione; veda di tenerne a mente il nome e cognome, e si studi di guadagnarsi il loro cuore col dire ora a questa, ora a quell'altra una parola in confidenza, che la carità di Gesù Cristo e lo zelo delle anime saprà metterle sulle labbra. Soprattutto le animi alla frequenza dei santi Sacramenti e all'allontanamento dai luoghi e dalle persone pericolose.

            159. La Direttrice ogni quindici giorni od almeno una volta al mese tenga una conferenza alle catechiste, assistenti e alle altre, che hanno qualche ingerenza nell'Oratorio, trattando di quelle cose, che si giudicano utili al suo buon andamento. Sarebbe ottima cosa che almeno qualche volta questa conferenza fosse fatta dal Sacerdote addetto all'Oratorio e possibilmente in Chiesa. {39 [187]}

            160. Siano introdotte fra le giovanette e raccomandate le Compagnie appositamente stabilite, siccome quelle che servono a promuovere e a mantenere la pietà e la moralità, ed anche a svolgere e coltivare le vocazioni religiose.

            161. A sopperire ai molti bisogni dell'Oratorio la Direttrice veda d'impegnare le persone più influenti e facoltose della città e del paese, le inviti, se sono signore o damigelle, a prestare l'opera loro o col fare il catechismo o coll'assistere alle giovinette in ricreazione e nella cappella, ed averne cura lungo la settimana, e le preghi eziandio a cooperare al buon esito della istituzione con doni da distribuirsi alle medesime, o con limosine onde far fronte alle spese occorrenti.

            162. Ogni anno la Direttrice farà all'ispettrice o alla Superiora generale una relazione particolareggiata dell'Oratorio festivo annesso alla sua Casa, indicando il numero delle giovani inscritte e delle state promosse alla prima Comunione, le spese occorse e le limosine ricevute, le difficoltà incontrate, e quanto altro giudicherà degno di particolare memoria. {40 [188]}

 

 

Distinzione II. Vita comune

 

            La vita comune fu tenuta da Gesù Cristo coi suoi Apostoli, e dagli Apostoli fu introdotta nella Chiesa. Essa è il legame, che sostiene le istituzioni religiose, e le conserva nel fervore e nell'osservanza delle loro Costituzioni.

            Pertanto noi dobbiamo darci premura di introdurla perfettamente, conservarla e farla osservare tra di noi con molta esattezza.

 

 

Capo I. Articoli generali.

 

            163. Le Suore di Maria Ausiliatrice conserveranno uniformità nella direzione ed amministrazione, nell'orario, negli abiti, nella biancheria, nel vitto, nelle abitazioni e suppellettili.

            164. Ogni Suora abbia una copia delle Costituzioni e delle Deliberazioni, affinchè possa con sua comodità leggerle, impararle ed eseguirle.

            165. Pel buon andamento della Congregazione, per conservare l'unità di spirito e seguire l'esempio degli altri Istituti religiosi, è fissato dal Superior Maggiore un confessore stabile per ciascuna Casa, il quale possibilmente sarà un Salesiano. Il Superior Maggiore ed il Direttore generale sono confessori ordinarii e straordinarii in qualunque {41 [189]} Casa delle Suore, e l'Ispettore nelle Case esistenti nella propria Ispettoria, purchè siano approvati per le confessioni in quelle date diocesi.

            166. In tutte le Case siavi il massimo impegno nell'osservare uniformità nell'orario e nei regolamenti; occorrendo il bisogno di qualche modificazione si ricorra alla Superiora generale o alla Ispettrice, se ciò torna più comodo.

            167. Ciascuna Suora procuri di trovarsi presente alle ricreazioni ed a tutte le pratiche di pietà, che si fanno in comune.

            168. Affinchè le consorelle siano informate dello stato della Congregazione, si stamperà ogni anno nel mese di gennaio il catalogo delle Suore, divise secondo la Casa a cui ciascuna appartiene, e se ne distribuirà una o più copie per ogni Casa.

            169. Di quando in quando si stamperà anche un breve cenno biografico delle Suore chiamate alla vita eterna, e di questo si distribuirà copia a tutte le Suore professe e novizie ed alle giovani aspiranti.

 

 

Capo II. Direzione.

 

            170. La dipendenza e soggezione ai proprii Superiori è il più sodo fondamento d'ogni Congregazione. Dovendo la Superiora generale essere informata di quanto accade alle sue subalterne, non si intraprenda mai opera d'importanza senza prima averne da lei ottenuto il permesso; essa poi, ove ne sia il caso, s'intenderà col Superior Maggiore o col Direttore generale.

            171. Le Direttrici e tutte quelle, che esercitano qualque {42 [190]} autorità, cerchino di eseguire e di far eseguire nelle proprie Case ogni disposizione proveniente dalla Superiora generale, che nelle cose di particolare rilievo prenderà consiglio dai Superiori maggiori.

            172. Quando si abbisogna di qualche cosa nessuna se la procuri da se medesima, ma ne domandi sempre permesso alla Superiora locale, sia per cose di cucina, sia per cose di cancelleria, di abiti e simili.

            173. In ogni Casa si consegnino dissuggellate alla Direttrice le lettere, che si hanno da spedire. Questa parimenti potrà aprire le lettere, che si ricevono e consegnarle dissuggellate a quelle, cui furono indirizzate; ma ciò si eseguisca con tutta prudenza e carità.

            174. Sono eccettuate le lettere dalle Suore indirizzate alla Superiora generale o da essa inviate; più quelle di cui si accenna al Titolo XVIII, artic. 3 delle nostre Costituzioni; non che le dirette alla propria Ispettrice ed anche le spedite all'Ispettore, nelle regioni lontane, dal Superior Maggiore e dalla Superiora generale, come nell'America e simili.

            175. Almeno due volte all'anno, o in occasione della festa del S. Natale, o nel giorno onomastico, la Direttrice di ciascuna Casa a nome di tutte le Suore invii una lettera al Superior Maggiore. Altrettanto faccia colla Superiora generale, e col proprio Direttore. Così parimenti si pratichi dalle Suore colla propria Direttrice; ma con questa ciò si può fare o mediante una lettera comune o personalmente a viva voce.

            176. Ogni Suora in qualunque tempo può liberamente scrivere al Superior Maggiore, al Direttore generale, non che a quei Superiori, che in alcuni {43 [191]} luoghi lontani fossero particolarmente incaricati di fare le loro veci. Se le lettere fossero confidenziali noteranno in capo alle medesime la parola riservata.

            177. Tutte coloro, che esercitano qualche uffizio, si mettano in grado di conoscere i proprii doveri e le regole, che al medesimo si riferiscono, per poterli eseguire; nè alcuna abbandoni mai l'incarico affidatole, senza preventivo consenso della Superiora.

            178. Quando una Suora, per qualunque motivo, avesse da intraprendere un viaggio, ne dovrà per mezzo della Direttrice chiedere prima il permesso alla Superiora generale, o alla Ispettrice, o ad uno dei primi Superiori, eccettuato il caso di urgenza, pel quale la carità o la convenienza richiedesse altrimenti. Della urgenza sarà giudice la Direttrice o il Direttore locale.

 

 

Capo III. Rispetto ai Superiori.

 

            179. Tutte le Figlie di Maria Ausiliatrice abbiano sempre radicati nel cuore sentimenti profondi di venerazione e rispetto verso i Superiori, siccome quelli che vegliano al loro bene, e sono in modo particolare responsabili delle anime loro dinanzi a Dio.

            180. Quelle stesse, che già esercitano qualche autorità nella Casa, debbono mostrarsi loro obbedienti e rispettose.

            181. Niuna si permetta mai di biasimare le disposizioni dei Superiori, o criticare le loro azioni, le loro parole, i loro scritti e simili. {44 [192]}

            182. Ciascuna sostenga sempre la riputazione della Congregazione, prestando e facendo prestare ossequio alle deliberazioni ed ordinazioni dei Superiori, parlandone con rispetto e riconoscenza. Le Suore si sostengano quanto è possibile tra di loro, specialmente in faccia agli esterni ed inferiori, nutrendo e dimostrandosi vicendevole stima ed affezione.

            183. Perchè sia più costante e meritoria presso Dio la nostra ubbidienza, ciascuna si ricordi di obbedire, non per riguardo o per le buone maniere di chi comanda, ma unicamente perchè sa che, adempiendo il comando dei Superiori, adempie la volontà di Dio.

            184. Dove si può lodare i Superiori, si faccia per gloria di Dio e pel buon esempio. Qualora poi avvenisse che non si potesse approvare una disposizione, o si trovasse in loro cosa meritevole di biasimo, ciascuna si rammenti che giudice delle azioni dei Superiori è Dio solo; e dovendo parlarne con chi può porvi rimedio, lo faccia con prudenza, sommessione e carità, scusando ciò, che non può altrimenti lodare, o tacendo ciò, che non è necessario svelare.

            185. Quelle, che esercitano qualche impiego nelle Case, procurino che apparisca sempre e specialmente in faccia alle subalterne il loro buon accordo colla Superiora, componendo privatamente e con carità i dispareri, che fra loro potessero insorgere.

            186. Le Superiore secondarie procurino di eseguire con puntualità i comandi della Superiora generale, e nulla cangino o trascurino delle disposizioni sue, senza previa intelligenza colla medesima o con chi la può rappresentare. {45 [193]}

 

 

Capo IV. Amministrazione.

 

            La Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice ha per principio fondamentale che i suoi membri ritengano il possesso delle loro sostanze anche dopo la Professione religiosa, ma non l'amministrazione dei frutti a norma del Titolo II, art. 6o e 7° delle nostre Costituzioni, e perciò:

            187. L'amministrazione dei beni mobili ed immobili, di cui al luogo citato, appartiene al Superiore Maggiore della Congregazione Salesiana; e l'amministrazione dei beni mobili delle Case particolari, non addette ad un Istituto Salesiano e non mantenute a spese del medesimo, dipende dalla Superiora generale, subordinatamente al Superiore Maggiore.

            188. La contabilità sia uniforme per tutte le Case della Congregazione, e non siano mai introdotte variazioni nella medesima, senza speciale accordo coi Superiori.

 

 

Capo V. Abiti e biancheria.

 

            189. La biancheria è in comune dopo la Professione religiosa; e perciò non è necessario che alcuna pensi al corredo quando cangia domicilio. Sono ad uso privato le scarpe, le flanelle, ed in generale gli abiti, che si fanno su misura personale.

            190. Tutti gli oggetti di biancheria della Congregazione siano segnati colle iniziali C. M. A. {46 [194]} (Casa Maria Ausiliatrice), per distinguerli dagli altri ed impedirne la perdita[2].

            191. Le camicie saranno distinte in tre tagli, cioè per la statura alta, media ed infima, e la guardarobiera procurerà di distribuirle proporzionate alla misura ed ai bisogni di ognuna.

            192. Ciascuna sia contenta, per maggior mortificazione, d'aver le cose peggiori. A quelle però, che dovessero trattare colle persone esterne, saranno usati quei convenienti riguardi, che la povertà nostra, comporta.

            193. Salve le eccezioni, che in alcuni luoghi e tempi potrebbero essere consigliate, le Suore porteranno l'abito del colore e della foggia seguente: - Velo di lana nero in capo, che discenda oltre alla metà delle spalle; sottana nera colle maniche sino alla nocca delle dita e larghe 46 centimetri; mantelletta o pellegrina nera lunga sin presso la cintura con grembiale parimenti nero, e il soggôlo o modestino candido. Oltre a ciò le Professe porteranno appeso al collo il Crocifisso, e le Novizie la Medaglia di Maria Ausiliatrice.

            194. Tra le Figlie di Maria Ausiliatrice non essendovi la classe delle Suore, dette comunemente Converse, l'abito suddescritto sarà alquanto modificato per quelle di loro, tanto Professe quanto Novizie, che devono uscire per fare commissioni, o trattare più frequentemente con persone fuori di Casa, od impiegarsi in uffizii più o meno faticosi. Dette Religiose, chiamate Suore Coadiutrici, {47 [195]} non porteranno il soggôlo, e invece del velo avranno in capo una cuffia con reticella nera.

            Giova notare altresì che in caso di necessità o di convenienza è lecito di andare vestite nella foggia più o meno comune, specialmente in occasione di lunghi viaggi o di dimora in luoghi avversi alla nostra santa Religione.

            195. La stoffa dell'abito sia uniforme tanto per l'inverno quanto per l'estate, e si per le Superiore quanto per le suddite, come si conviene a Religiose. Esso dovrà durare almeno tre anni.

            196. Nella stagione invernale e nei paesi freddi è permesso il portare sulle spalle lo sciallo nero pei casi di viaggio o di uscita o di malattia.

            197. Si badi attentamente che i panni, le tele, il calzamento e i modi, con cui sono lavorati, non disdicano alla povertà religiosa, nè presentino una forma mondana. La seta, le lane preziose, gli stivalini, le scarpe verniciate ed ogni calzatura elegante non siano mai usate nella nostra Congregazione. Dicasi lo stesso dei ricami, dei tappeti e di ogni elegante lavoro, che non sia per uso di Chiesa, o pei casi di ospitalità a qualche personaggio.

            198. Nessuna può tener presso di sè più di un abito, di un grembiale, di un velo e di un paio di scarpe, oltre quello che ha in dosso.

            199. In un giorno della settimana una Suora a ciò stabilita riceverà dalle Sorelle le scarpe rotte per farle riparare; alla medesima si consegneranno pure le cose fuori d'uso.

            Dove le Suore sono addette al servizio di una Casa salesiana, e senza percepire stipendio, saranno da questa provvedute di quanto occorre {48 [196]} per abiti, calzature, biancheria, viaggi ordinati o permessi secondo la Regola, e ogni altra cosa, che loro abbisogni alla vita tanto pel tempo di sanità, quanto per quello di malattia.

 

 

Capo VI. Vitto e Camera.

 

            200. Le Suore avranno a colazione caffè e latte; a pranzo una pietanza e frutta o cacio; a cena parimenti una pietanza con frutta o cacio; in amendue i pasti vino in misura discreta, pane e minestra a piacimento. A quelle, che sono al di sotto di anni 25 o non bene in salute o impiegate in gravi lavori è concesso di fare merenda con pane dalle 4/2 alle 5 pomeridiane.

            201. Ciascuna si mostri contenta degli ordinarii apprestamenti di tavola, eviti ogni spreco di cibo, ed abbia per regola di non ricercare la soddisfazione del palato, ma solo di dare al corpo il necessario nutrimento. Se poi avvenisse un bisogno particolare, si ricorra alla Superiora o Direttrice, che darà le disposizioni opportune.

            202. Niuna può tenere presso di sè nella propria camera bibite o commestibili di veruna sorta. Per ogni bisogno sarà destinata possibilmente una camera o dispensa o altro luogo, dove queste e consimili cose verranno poste in comune e distribuite da colei, che è di ciò incaricata.

            203. Allorquando alcuna va a trovare parenti o conoscenti, se offron bibite o commestibili, ove possa esimersi dall'accettarli, li ricusi; ma con prudenza senza ledere la suscettibilità altrui. La {49 [197]} stessa cosa si faccia riguardo ai regali d'ogni genere ed alle cose che si offerissero in tempo e in quantità non opportune; ma ciascuna può accettare oblazioni, che si intendono fatte non all'individuo, ma alla Congregazione.

            204. Le camere da letto siano possibilmente uguali e nessuna suppellettile siavi di proprietà particolare. Perciò non si trasportino senza necessità da camera a camera, qualora la Suora avesse a mutare stanza, e neppure per qualsiasi altro motivo. Nei dormitorii comuni, se è possibile, i letti abbiano le tende. È a tutte permesso l'usare il materasso, specialmente d'inverno e in caso di malattia.

            205. Ognuna da sè terrà in ordine ed assetto la persona, il letto e la propria camera. La Superiora potrà concedere che qualcuna faccia la pulizia e tenga in assetto la camera di quelle Suore soltanto, che per motivo d'impiego o d'infermità avessero bisogno di questo aiuto.

 

 

Capo VII. Libri.

 

            206. A nessuna Suora è permesso di provvedersi, di leggere o ritenere libri presso di sè, senza il permesso della Superiora o Direttrice, che nei casi dubbi prenderà consiglio dai Superiori, o almeno dal Direttore locale.

            207. Nelle scuole non si adopreranno che quei soli libri già stati approvati dalla Direttrice degli studi, d'accordo col Direttore generale, che occorrendo prenderà informazioni dal Consigliere scolastico salesiano. {50 [198]}

            208. Occorrendo il bisogno di associarsi a qualche periodico scolastico o giornale da disegno, si chieda il permesso alla Superiora generale o alla Direttrice degli studi.

            209. Quando le Suore, non escluse le Maestre, cangiassero domicilio, non porteranno seco se non i loro manoscritti, e quei libri di divozione o di scuola, pei quali avessero ottenuto il permesso dalla Superiora o Direttrice.

 

 

Capo VIII. Sanità e riguardi.

 

            Devesi avere gran cura della sanità propria e di quella delle consorelle. La sanità è un dono assai prezioso del Signore, con cui possiamo fare molto bene a noi ed agli altri. Pertanto:

            210. All'accettazione di un'Aspirante si badi che questa sia in buono stato di salute e di sana costituzione fisica; e quelle, che sono chiamate a dare notizie a quest'uopo, cerchino d'averle esatte, domandando confidenziali informazioni a qualche persona che ne conosca la famiglia. Può ritenersi quale argomento di buona costituzione fisica della giovane la sanità, longevità e robustezza dei genitori, o degli avi. In generale poi non si dia voto d'accettazione al Noviziato a quelle candidate, che non possono uniformarsi alla vita comune, e compiere gli uffizi e i lavori, che sono proprii della nostra Congregazione.

            Qualora la troppa lontananza od altra grave ragione non lo impedisca, si procuri, prima della formale accettazione, che la giovane postulante {51 [199]} sia veduta ed interrogata da qualche Superiora o Superiore dell'Istituto.

            211. Le ammalate coi voti triennali non sono a carico della Congregazione se non durante il triennio, dopo il quale, se la sanità non comporta di continuare, si possono rinviare ai proprii parenti, eccetto che ragioni e meriti particolari consiglino altrimenti. Ma le Professe perpetue, essendo membri effettivi della Congregazione, sono a totale carico della medesima. Per questa cagione non si conceda la Professione perpetua se non alle Suore, che ad una specchiata virtù congiungono una sanità sufficiente al disimpegno delle ordinarie occupazioni, o presentano condizioni speciali da non tornare di aggravio alla Comunità.

            212. Se non si possedono Case apposite per le invalide, le consorelle infermiccie rimangano o siano distribuite per le diverse Case, dove saranno trattate con quei riguardi che la carità religiosa richiede. Ad esse siano affidate quelle leggiere occupazioni, che sono compatibili col loro stato.

            213. Chi si sente notabilmente incomodata è obbligata ad avvisarne la Superiora, od almeno l'assistente dell'infermeria. Agli incomodi ordinarii e leggieri generalmente si rimedia colla moderazione nelle occupazioni e nel cibo, e con sufficiente riposo.

            In ogni casa principale vi sarà un'esperta e caritatevole infermiera, la quale possibilmente non avrà occupazioni che la distolgano dalla cura delle ammalate. Ma nelle malattie lunghe si preferisca inviare le Suore in quella Casa, dove per il clima e per l'assistenza possano essere meglio aiutate nel corpo e nell'anima.

            214. Niuna si applichi ad alcun lavoro intellettuale dopo la cena; ma, recitate le orazioni comuni, {52 [200]} ciascuna si rechi tostamente a riposo. La Superiora giudicherà quando sia da farsi qualche eccezione.

            215. La diligenza di ogni Suora nel compiere il proprio dovere e la ragionevole distribuzione degli uffizi, secondo le forze di ciascuna, gioveranno assai alla conservazione della sanità.

            216. Chi è in convalescenza ed è obbligata dal medico a stare nell'infermeria, abbia nella medesima cibi convenienti al suo bisogno.

            217. Chi è semplicemente indisposta, ma lavora, specialmente col fare scuola, sia servita a tavola comune di cibi da ammalata; e quando la malattia il richiede, la Superiora, avutane facoltà dal Superiore, permetta l'uso del grasso nelle vigilie. Ma nessuna di proprio arbitrio dia ordine in proposito in cucina od all'inserviente, perchè questo spetta alla Superiora.

            218. Abbiasi gran cura che i cibi siano sani. Non si diano cose indigeste, specialmente alla cena; nella quantità e qualità dei cibi si abbia riguardo al luogo, alla stagione e alle altre particolari igieniche circostanze.

            219. Giova pure assai a conservare la sanità il non mettersi tosto allo studio dopo aver preso cibo; il non fermarsi a lavorare, o studiare o dormire in luoghi, dove sianvi correnti d'aria a cagione di porte o finestre aperte; il non lavorare a lungo e con frequenza in luogo umido; il non passare dal caldo al freddo e viceversa, senza i dovuti riguardi; il non fermarsi al sole nei mesi che incomincia ad esser caldo, mentre all'ombra l'aria è ancor fredda; il non alleggerirsi troppo presto di vestimenta e il coprirsi per tempo convenientemente nel mutare della stagione; il non bere troppo fresco quando si ha troppo caldo; il fare passeggiate {53 [201]} discrete, camminando a passo moderato, e senza farsi sudare; il chiudere le finestre dei dormitorii prima del cader del sole e nei giorni di pioggia e di nebbia e simili. E perciò, oltre all'usare tutte le Suore questi riguardi, si raccomanda alle Direttrici di ricordarli e inculcarli sovente alle proprie consorelle, soprattutto alle più giovani, e far sì che siano osservati puntualmente.

            220. Prima di aprire o accettare nuove Case, la Superiora o chi per essa abbia sempre l'occhio alla salubrità del clima e dell'abitazione, e non faccia accettazioni e se fatte ne dia il diffidamento, qualora, non ostante le ordinarie, precauzioni, la sanità delle Suore ne avesse a soffrire.

            221. Le Superiore devono conoscere i bisogni particolari delle figlie loro soggette, e perciò, scorgendo in loro qualche malessere, sappiano da buone madri e nel modo dovuto interrogarle in proposito, ed usar loro tutti quei riguardi che sono del caso, a fine di prevenire o superare certi malanni, che trascurati potrebbero farsi disastrosi ed irrimediabili.

 

 

Capo IX. Ospitalità e pranzi.

 

            222. Si usino buone maniere, e cortesia con tutti. Nelle visite, che le Suore ricevono dai loro parenti, si raccomanda carità e prudenza.

            223. Non è conveniente il dare ospitalità, nelle Case delle Suore, alle persone secolari, specialmente se sono di altro sesso. Quando però la Superiora credesse fare eccezione, dette persone saranno trattate a parte e trattenute nelle sole {54 [202]} camere che servono ai forestieri, e in tal caso una o due Suore potranno far loro compagnia a tavola insieme colle figlie, se dette persone sono il padre o la madre.

            224. Si raccomandi alle Suore e Postulanti di persuadere in bel modo i parenti a volersi accontentare di far loro una visita, come si costuma negli altri Istituti religiosi, o di prendere alloggio altrove, senza indurre la Comunità a fare delle eccezioni.

            225. Nelle solennità dell'Immacolata Concezione, Natale, Pasqua, Pentecoste, di Maria Ausiliatrice, di S. Francesco di Sales, nell'ultimo giorno degli Esercizi Spirituali, nell'ultimo giorno di carnevale, nel giorno onomastico di ciascuna Direttrice, e in un giorno della visita ordinaria della Superiora generale, si aggiungerà per tutte una pietanza al vitto comune.

 

 

Capo X. Abitudini.

 

            226. Le abitudini buone, cioè quelle che tendono e conducono al bene, si debbono promuovere e conservare. Tale è l'uso delle giaculatorie, del segno della Croce, dell'acqua benedetta nell'entrare in chiesa o in camera, salutare le Sorelle dicendo, Sia lodato Gesù Cristo, e il rispondere sempre sia lodato, oppure, Viva Gesù, rispondendo, sempre nel nostro cuore, il salutare Maria al batter delle ore, il chinare il capo al Gloria Patri, quando si pronunzia il nome di Gesù e di Maria, o il Sacerdote apre o chiude il s. Tabernacolo e simili. {55 [203]}

            227. Le abitudini cattive, od anche solo indifferenti, ma che possono diventar biasimevoli in rapporto ai luoghi od alle condizioni delle persone, siano affatto distrutte.

            228. Il prender tabacco da naso per regola ordinaria non si concede a nessuna. La Superiora può concederne l'uso, allorchè questo viene ordinato dal medico.

            229. Il fare uso di vino, di caffè o d'altre bevande simili fuor di pasto, l'uscir ogni giorno di casa pel passeggio, dormire dopo il pranzo, sono cose da non permettersi, a meno che la sanità o il clima esiga tale eccezione. Ciò è rimesso alla prudenza delle Direttrici. Qualora la necessità o il clima richiedessero tale riposo pel dopo pranzo, si prenda possibilmente solo da sedute e per poco tempo.

            230. Ognuna procuri di evitare la ridicola eccezione d'aver oggetti di vestiario più eleganti delle altre consorelle.

 

 

Capo XI. Trasferimento di personale.

 

            231. Quando una Suora deve recarsi da una Casa ad un'altra per qualunque siasi motivo, la Direttrice la munisca sempre d'una lettera d'accompagnamento, in cui si accenni la ragione del viaggio, il tempo che dovrà fermarsi, con tutte le altre indicazioni necessarie od opportune. Tale lettera abbia sempre possibilmente il bollo della Casa da cui la Suora parte. {56 [204]}

            232. Arrivando questa alla Casa a cui è destinata ancorchè per poco tempo, per prima cosa consegni alla Direttrice la lettera di accompagnamento. Con quest'atto s'intende posta sotto la sua dipendenza pel tempo che ivi dimorerà.

            233. È stabilito che quando una Suora vien trasferita da una Casa ad un'altra deve andarvi decentemente vestita e provveduta del necessario, ma non deve portar seco nè baule, nè libri, nè suppellettile di sorta, fuori degli abiti fatti sopra misura personale, e quegli oggetti, per cui avesse ottenuto particolare permesso. La Direttrice giudicherà quando occorresse permettere qualche eccezione.

            234. Allorchè una consorella ha da fare un viaggio, o deve recarsi provvisoriamente in altra Casa, le si dia il danaro necessario per l'andata ed il ritorno, con quel soprappiù che le potesse occorrere.

            235. I denari, che in occasione di viaggio si ricevono di sopravanzo, non si potranno spendere in altre cose. Il prolungare il viaggio a piacimento, od il comperare oggetti senza permesso è cosa contraria alla obbedienza e povertà.

            236. Ritornata dal viaggio, ciascuna vada a presentarsi alla Superiora e le consegni il danaro sopravanzato od acquistato, e le renda conto della spesa fatta.

 

 

Capo XII. Monografie - Costumiere.

 

            237. La Direttrice avrà cura di scrivere o fare scrivere la monografia della Casa, di cui è posta al governo. In principio di detta monografia si noterà l'anno in cui fu fondata la Casa, il nome del Vescovo diocesano, nome ed anno del Sommo Pontefice e del capo dello Stato; chi ne promosse {57 [205]} l'apertura o fece beneficenze speciali; e in seguito tutti quei fatti particolari, che possono interessare la storia della Congregazione.

            Ogni tre anni se ne manderà copia al Capitolo Superiore, perchè sia deposta nell'archivio principale.

            238. È pure stabilito uno storico della Congregazione, il quale avrà cura di raccogliere le epoche, le difcoltà, gli appoggi che si ebbero, i documenti relativi alle autorità civili ed ecclesiastiche, procurando di dar ragione dei fatti, e di collegare le cose che ai medesimi si riferiscono. Detto storico potrà essere quel medesimo della Congregazione Salesiana, od altro appositamente incaricato dal Superior Maggiore.

            239. Tutti gli anni ad ogni Casa saranno inviate lettere dalla Superiora generale, o dal superiore Maggiore, in cui si esporranno cose, che possano edificare le consorelle od in qualche modo giovare alla cristiana pietà. Queste lettere si leggeranno in comune, e si potranno dare a leggere a tutte e singole le Suore.

            240. Ogni Ispettoria avrà il suo Costumiere[3], dove saranno notati gli usi ed i costumi dei varii paesi, per esaminare quali si hanno da adottare per la Congregazione.

            241. Detto Costumiere conterrà pure le risoluzioni, che si prendono nei Capitoli ispettoriali. Ogni Casa dovrà averne una copia. Le sue prescrizioni restano obbligatorie nelle sole Case di ciascuna particolare Ispettoria, senza estendersi alle altre. {58 [206]}

 

 

Capo XIII. Giorni onomastici dei Superiori e delle Superiore.

 

            Affinchè siavi anche uniformità negli atti di rispetto e di gratitudine, da praticarsi in occasione dei giorni onomastici verso la persona dei Superiori, si stabiliscono i seguenti articoli.

            242. In segno di gratitudine si celebrerà, con qualche singolarità, il giorno onomastico della sola Superiora generale dalle Suore e da altre convittrici della Casa Madre, ove risiede il Capitolo Superiore. La festa potrà consistere nell'offerta di un mazzo di fiori veri, se n'è la stagione, od in un vaso di fiori finti, se è altrimenti; nella lettura di componimenti ed in canti e suoni adatti alla circostanza. La parte migliore della festa sarà la Comunione e la preghiera fatta per la Superiora.

            243. Se nella Casa convivono in educazione giovinette di civile condizione, queste potranno anche partecipare alla festa, e in questo caso da una maestra o da una compagna potranno essere invitate qualche tempo prima a fare un'offerta, onde procurare e presentare alla Superiora un regalo. Nel provvedere doni in tale circostanza si deve avere di mira il bisogno della Congregazione.

            244. Le Suore siccome religiose e nulla possidenti non occorre che facciano alla Superiora alcun regalo nè in danaro nè in altri oggetti materiali; e per lo più neppure conviene che ne domandino ai parenti e benefattori per tal uopo. La Vicaria o l'Economa vedrà se sia il caso di permetterlo {59 [207]} a quelle Suore, i cui parenti o benefattori mostrino di prestarsi volentieri a questo atto di figliale dimostrazione.

            245. Oltre la s. Comunione le Suore delle altre Case prenderanno parte alla festa coll'inviare alla Superiora i loro augurii con una lettera collettiva; ma a scanso di disturbi non faranno regali.

            246. Le stesse regole si osserveranno nell'onomastico delle singole Direttrici nelle Case da loro governate. Occorrendo di far loro qualche presente potranno concorrere le giovanette interne od esterne secondo la natura della Casa, e in ciò si avrà pure di mira il bisogno della medesima.

            247. L'onomastico delle maestre potrà celebrarsi dalle rispettive allieve e soltanto nella scuola, colla lettura di qualche componimento. Le maestre non accetteranno doni nè collettivi nè individuali, e sarà loro premura di far conoscere alle allieve che la prova più gradita di loro riconoscenza è il pregare per esse, e soprattutto la loro buona condotta religiosa, morale e scolastica.

            248. È permesso alle Aspiranti e alle Novizie il celebrare alla guisa delle allieve l'onomastico della propria maestra.

            249. Nel giorno onomastico del Superiore Maggiore la Casa-Madre delle Suore potrà concorrere con qualche offerta da concertarsi col Direttore generale, ma in ogni caso concorrerà sempre col fare la s. Comunione per lui, e colle felicitazioni fatte dalla Superiora a nome del Capitolo e di tutto l'Istituto.

            250. Le Suore delle altre Case praticheranno ugualmente in quanto alla Comunione e alle felicitazioni per mezzo di una lettera collettiva; e qualora potessero avere qualche regalo, lo faranno {60 [208]} tenere al Superior Maggiore per mezzo della Superiora generale.

            251. Similmente a preghiere e a felicitazioni si limiteranno e la Superiora generale e la Casa-Madre ed ogni altra Casa nell'onomastico del Direttore generale; e così pure le Suore delle Case particolari pel proprio Direttore.

            Si potrà fare un'eccezione per l'onomastico del Direttore particolare della Casa-Madre, qualora nel provvedere qualche regalo possano concorrere le persone esterne, e le interne si limitino ad un lavoro in comune, secondo la loro condizione, o ad un'offerta, che possa riuscire di speciale utilità alla Casa.

            252. Nei luoghi, dove l'Ispettore e la Ispettrice, per la grande lontananza dalla Casa-Madre, fanno le veci del Superiore Maggiore e della Superiora generale con facoltà particolari, come appunto è oggidì per le Suore di America, si potranno onorare i loro giorni onomastici, prendendo per norma le regole stabilite per l'onomastico del Superiore Maggiore e della Superiora generale.

            253. Dove la Superiora non può presentarsi personalmente, basterà una lettera per augurare buone feste natalizie, buon fine e buon capo d'anno al Superior Maggiore, alla Superiora generale, al rispettivo Direttore ed al Vescovo della diocesi. Le Direttrici delle Case non appartenenti alla Congregazione vedranno, se nelle feste natalizie e nei giorni onomastici, la convenienza richieda di onorare con qualche dimostrazione il presidente dell'opera a cui sono addette, il parroco, il sindaco, e i principali benefattori e benefattrici. Per regola ordinaria in tali occasioni può bastare una lettera ossequiosa od un augurio fatto personalmente. {61 [209]}

 

 

Distinzione III. Moralità e pietà

 

Capo I. Moralità tra le Suore.

 

            La moralità è il fondamento e la conservazione degli Istituti religiosi, massime di quelli, come il nostro, che hanno per fine le opere di carità verso del prossimo e l'educazione della gioventù; e perciò:

            254. Prima di accettare una Postulante od Aspirante si prendano informazioni sicure sulla sua condotta morale nella vita anteriore. Si potrà talvolta transigere sulla istruzione e sull'interesse materiale, ma non mai intorno alle doti morali. Non si accetti alcuna, la quale per cagione di mala condotta sia stata espulsa da qualche Congregazione, od Istituto educativo.

            255. Le Postulanti, che nei 6 mesi di prova lasciano dubbio sulla moralità, non siano ammesse alla Vestizione.

            256. Si potrà prolungare la prova alle Postulanti, quando trattasi di semplici difetti facilmente emendabili, ma non mai se trattasi di costumi.

            257. Sono proibite le strette di mano, gli abbracci, i baci, il passeggiar a braccetto, e simili cose secolaresche, e specialmente le amicizie particolari, sia colle consorelle, sia colle giovani educande o allieve delle scuole od Oratorii. Si ritenga {62 [210]} la massima di s. Girolamo: O ignorarle tutte, od amarle tutte egualmente.

            258. Stia altamente fisso nell'animo il detto del Salvatore: Il vizio contrario alla castità non si tien lontano che col digiuno e colla preghiera. Perciò si raccomandi instantemente a tutte lo spirito d'orazione e la temperanza nel mangiare e nel bere, e siano proibite le refezioni di nascosto alla Superiora e fuori della mensa comune.

            259. Giova pur moltissimo a conservare la bella virtù, e perciò la moralità, il custodire gelosamente il proprio cuore, e il frenare per tempo le sue affezioni sensibili. Giova soprattutto il pensare che nessuna creatura può soddisfare appieno l'animo nostro, e che Dio fonte ed autore di ogni bontà e bellezza, l'amabilissimo Gesù, che riempie di gioia indicibile milioni di Angeli e di Santi, può ben soddisfare ancor noi se, ricordando che lo abbiamo scelto per nostro Sposo, ci serbiamo a Lui costantemente fedeli.

            260. Non si permetta di uscire di Casa senza bisogno; non si facciano visite inutili, nè in patria, nè presso i parenti, nè presso i conoscenti. Non si accettino inviti di pranzi, non si facciano viaggi senza grave necessità, e in caso di questi si procuri di poter prendere stanza presso qualche Istituto religioso di donne, o presso qualche famiglia onesta e pia.

            261. La sera dopo le orazioni sono proibiti i privati colloquii; perciò ognuna si ritiri tosto e in silenzio nella propria camera.

            262. Si escludano per quanto è possibile dalle Case le persone secolari, e le Direttrici invigilino che le maestre ed assistenti non contraggano inutili relazioni cogli esterni, e si osservi da tutte quanto {63 [211]} riguarda la Castità, la Clausura e le Regole generali che fanno a questo proposito.

            263. È cosa utilissima che le giovani aspiranti e le educande siano affatto separate in ricreazione dalle Suore professe, eccettuate le incaricate del loro insegnamento ed assistenza.

            264. Non sia permesso (fuori che alle Superiore) di entrare nei dormitorii, o camere altrui, e nessuna si faccia servire dalle educande.

            265. Le Direttrici procurino che tutte le Suore facciano sempre i rendiconti mensili, posatamente e con impegno.

            266. Ogni due mesi le Direttrici nel dare all'Ispettrice o alla Superiora generale conto dell'andamento religioso, morale e igienico di ciascuna consorella, notino specialmente le particolarità di merito o demerito sulla condotta esterna delle medesime, affinchè i Superiori possano ben conoscere i membri della Congregazione e provvedere al bisogno.

 

 

Capo II. Pratiche di pietà.

 

            L'osservanza delle pratiche di pietà è da porsi come principale sostegno della moralità tra le Suore; e perciò si eseguiscano esattamente le cose ordinate a quest'uopo nel Titolo XVII delle Costituzioni. Per renderne poi più facile l'esecuzione, e perchè uniforme sia il modo di fare l'esercizio della Buona Morte ed i rendiconti mensili, si stabilisce quanto segue.

            267. L'esercizio della Buona Morte per quanto si può si faccia in comune, tenendo queste regole: {64 [212]}

            a) Oltre la meditazione solita del mattino, che sarà sui Novissimi, si farà pure la lettura delle ore 4 pomeridiane sullo stesso argomento, e per quel giorno si osserverà silenzio moderato nella ricreazione libera, concessa dall'articolo 4 del Titolo XVI della santa Regola.

            b) Si faccia come una rivista mensile della coscienza, e la confessione di quel giorno sia più accurata del solito, come di fatto fosse l'ultima della vita, e si riceva la s. Comunione come fosse per viatico.

            c) Si pensi almeno per una mezz'ora al progresso o al regresso che si è fatto nella virtù nel mese passato, specialmente per ciò che riguarda i proponimenti fatti negli Esercizi spirituali, l'osservanza delle sante Regole, e si prendano ferme risoluzioni di vita migliore.

            d) Si rileggano in quel giorno tutte od almeno in parte le Regole della Congregazione.

            e) Sarà anche bene di scegliere un Santo od una Santa per protettore del mese, che si sta per cominciare.

            268. Se taluna per le sue occupazioni non può fare l'esercizio della Buona Morte in comune, nè attendere a tutte le accennate opere di pietà, col permesso della Direttrice lo pratichi privatamente per quella volta, e compia quelle soltanto, che sono compatibili col suo impiego, rimandando le altre ad un giorno più comodo.

            269. A tenore degli articoli 18, 19 e 20 del Tit. XVIII almeno ogni mese si renda conto del proprio stato sanitario spirituale e morale alla Direttrice. I punti principali su cui debbono versare questi rendiconti sono:

            a) Sanità. {65 [213]}

            b) Studio e lavoro.

            c) Se si possono disimpegnar bene le proprie occupazioni e quale diligenza si mette in esse.

            d) Se sì abbia comodità di adempiere le pratiche religiose, e quale sollecitudine si pone in eseguirle.

            e) Come si diporti nelle orazioni e nelle meditazioni.

            f) Con quale frequenza e divozione si accosti ai santi Sacramenti.

            g) Come si osservino i voti, e se non vi siano dubbii in fatto di vocazione. Ma si noti bene che il rendiconto si raggira solamente su cose esterne e non di confessione.

            h) Se abbia dispiaceri od astio verso qualcuna, e se ha confidenza coi Superiori.

            i) Se conosce qualche disordine, a cui siavi da porre rimedio, specialmente quando si tratta di impedire l'offesa di Dio.

            270. Nelle Case, che hanno per Direttore un Sacerdote salesiano, il rendiconto si farà al medesimo almeno tre volte all'anno, nel mese di marzo, giugno e novembre, eccetto che si abbia occasione di farlo al Superior Maggiore o al Direttore generale, oppure ad altro Superiore dai medesimi appositamente incaricato.

            La Direttrice, qualora nol potesse verbalmente, lo potrà fare per iscritto, colla dovuta prudenza, alla Superiora generale o al Superiore. {66 [214]}

 

 

Capo III. Motivi e norme pel licenziamento delle Suore dall'Istituto.

 

            Come ogni persona ha diritto alla propria conservazione, così ogni ben ordinata società e perciò anche la nostra Congregazione ha diritto di usare quei mezzi ragionevoli, che giudica acconci a conservarsi in vita. Uno di tali mezzi è il licenziamento di quelle Suore, che, dimentiche del proprio dovere, potrebbero essere, (che Dio nol permetta), colla propria condotta, di malo esempio nell'Istituto.

            Per altra parte a quel modo che un membro di qualsiasi associazione, se vuol continuare ad appartenervi e goderne i vantaggi, deve osservarne i patti e le condizioni apposte, e non ha più diritto di appartenervi e ne viene anche allontanato, quando più non li adempia; così una Suora infedele alle sue promesse si rende di per se stessa indegna di rimanere nell'Istituto, è questo ha il diritto di disfarsene per non aver a soffrire grave detrimento in causa di essa.

            Di questo diritto si parla all'articolo 6° del Titolo XII della Regola, quando occorra grave motivo di moralità e di condotta. A compimento di quanto è ivi ordinato si stabilisce ancora quanto segue:

            271. È forte motivo di allontanamento dall'Istituto anche un solo atto volontario e grave di mal costume, praticato con una persona interna od esterna. {67 [215]}

            272. Il sospetto d'immoralità con fondamento è ragione sufficiente, perchè una Novizia non sia ammessa alla Professione e che una Professa triennale non sia più ammessa a ripetere i voti. Può ritenersi buon fondamento di un sospetto il fomentare un'amicizia sensibile e geniale, lo scrivere una lettera od un biglietto con espressioni sconvenienti, il leggere di nascosto romanzi od altri libri pericolosi, il discorrere di cose sconvenevoli ad una persona religiosa, il trattare troppo famigliarmente o con frequenza o senza le norme prescritte con persone di altro sesso e simili.

            273. La Suora Novizia o Professa, che abitualmente disubbidisce alla santa Regola, trascura il proprio uffizio, non attende alle pratiche di pietà, risponde arrogantemente alle Superiore, trascorre a mormorazioni, offende volontariamente le compagne, ed offesa mantiene per lungo tempo il broncio, o manca gravemente in altro modo alla carità contro Suore od allieve, non merita di appartenere alla Congregazione, se più volte avvisata non diede segni di sincero emendamento.

            274. Le Suore, che avessero date prove di leggerezza, non si stabiliscano nelle Case addette al servizio del pubblico, ma si tengano occupate o nella Casa-Madre, oppure in altra Casa appartenente alla Congregazione, dove possono essere meglio aiutate a conservare lo spirito religioso.

            275. Quando la Direttrice venisse a scoprire in una Suora un mancamento di rilievo ne dia tosto avviso alla Ispettrice o alla Superiora generale, le quali si daranno premura di prendere quelle misure, che saranno del caso. Se la cosa presentasse qualche urgenza la Direttrice potrà scrivere direttamente al Superior Maggiore o al Direttore {68 [216]} generale, dandone nel tempo stesso avviso all'Ispettrice e alla Superiora generale.

            276. Se mai per disgrazia (che il buon Dio ce ne liberi) per la gravezza del fatto o pel pericolo di serie conseguenze non si potesse procrastinare, la Direttrice potrà anche far accompagnare direttamente la Suora o alla Superiora generale o al Superior Maggiore, prevenendoli o informandoli contemporaneamente con sua lettera.

            277. Il licenziamento definitivo delle Suore professe è riserbato al Superior Maggiore, il quale comunicherà alla Suora la sua deliberazione per quel mezzo, che giudicherà opportuno. In ogni caso si vedrà di compiere questo atto doloroso con carità e prudenza, salvando il buon nome della povera religiosa, ed aiutandola a ritornare nel mondo nella maniera più onorata, che sia possibile.

            278. Nelle regioni molto lontane, per la difficoltà delle comunicazioni, l'Ispettrice e l'Ispettore o chi fa le veci del Superior Maggiore si atterrà alle facoltà avute in proposito.

            279. Per tranquillità delle Suore di buon volere si avverte che non si faranno licenziamenti per solo motivo di sanità, eccettuato il caso che la Suora, coll'acconsentimento e piacere de' suoi parenti, desiderasse ritornare in seno alla propria famiglia e domandasse lo scioglimento dai voti. Il licenziamento delle Professe perpetue, anche per motivo di condotta, sarà sempre ponderato dai Superiori alla presenza di Dio, e tolto il caso del l'articolo 1°, non sarà effettuato, senza aver prima tentata con molta carità la prova dell'emendamento della colpevole. {69 [217]}

 

 

Capo IV. Moralità tra le allieve.

 

            La moralità tra le allieve progredisce in proporzione che essa risplende nelle Suore. Le giovanette ricevono quello che loro si dà; e le Suore di Maria Ausiliatrice non potrebbero mai dare alle altre quello, che esse non possedessero. Siano ben considerate queste parole, e le Direttrici di Educatorii, Oratorii e simili, ne facciano tema delle loro conferenze.

            280. La precisione dell'orario, la puntualità di ciascuna al proprio uffizio e la regolare assistenza sono l'anima e il sostegno del buon costume tra le allieve.

            281. Si preferiscano i trastulli, in cui ha parte la destrezza della persona, ma s'impediscano quelli in cui soglionsi usare strette di mano, baci, carezze od altro, che possa interpretarsi contro le regole di buona creanza; e sia comune l'impegno d'impedire che le allieve si mettano le mani addosso, facendo loro conoscere che questo è contrario alla buona educazione. Non si permetta il divertimento del ballo.

            282. In dormitorio, nelle ricreazioni, a mensa, nel cortile, nelle passeggiate ed in chiesa le allieve siano possibilmente classificate per età.

            283. Le maestre e le assistenti non permettano mai che in tempo di scuola o di studio escano più insieme per qualsiasi bisogno.

            284. Non si permetta alle educande il fermarsi a studiare o lavorare dopo le orazioni della sera. Se occorresse qualche eccezione non si lascino senza la necessaria assistenza. {70 [218]}

            285. I dormitorii di giorno siano regolarmente chiusi, e di notte alquanto illuminati; così pure s'intende dei corridoi e degli altri siti di passaggio.

            286. Le cortine del letto delle assistenti nei dormitorii debbono sempre tenersi aperte sufficientemente da poter osservare anche di notte le allieve; si terranno chiuse solo nel tempo in cui l'assistente si leva o si corica.

            287. Gioverà anche potentemente alla moralità non lasciar mai libero adito ai nascondigli.

            288. Conosciutasi un'allieva pericolosa in fatto di moralità, sia immediatamente separata dalle compagne, e quindi, ove non si emendi, restituita alla propria famiglia.

            289. La Direttrice per sè o per altre di notte faccia di quando in quando una visita nei dormitorii in qualche ora inaspettata.

            290. Finita la scuola, le maestre non si fermino mai da sole con alcuna delle scolare nella scuola medesima; ma occorrendo di dare qualche avviso particolare o fare una correzione, lo facciano chiamando l'alunna in disparte al tavolino in presenza di tutta la scolaresca, o almeno in presenza di alcune.

            291. Nessuna maestra od assistente permetta che le allieve entrino in sua camera o cella, nè lei presente, nè lei assente. È a tutte indistintamente proibito di accostarsi a parlare con chicchessia, quando è già a letto, ad eccezione del caso di infermità.

            292. Si procuri per quanto è possibile che i letti in dormitorio non sieno troppo ristretti, nè le allieve troppo vicine le une alle altre nelle scuole e nello studio.

            293. Si usi sorveglianza assidua e solerte nel dormitorio, nella chiesa, nella scuola, nello studio, {71 [219]} nella infermeria, nella ricreazione e nelle passeggiate. In questa vigilanza consiste buona parte del metodo preventivo tanto raccomandato nelle nostre Case e che già fece si bella prova; ma essa deve farsi in modo che quasi le allieve non se ne accorgano, almeno senza che abbiano a pensare che sono prese in sospetto.

            294. Si usi grande sorveglianza nel teatrino; giacchè se vien fatto secondo le regole della morale cristiana, può tornare di grande vantaggio alla gioventù; mentre dimenticandosi tali regole, potrebbe riuscir di grave danno.

            295. In esso non si abbia altro di mira che rallegrare, istruire e nello stesso tempo moralmente educare le allieve. Perciò la vigilanza si estenda alla materia da rappresentarsi, alle cose da escludersi, al contegno delle attrici, e a quello degli spettatori, seguendo le norme stabilite nel Regolamento delle Case.

            296. Ogni Casa abbia un parlatorio conveniente, e non si permetta a nessuno di quelli che vengono a visitare le giovani, di entrare nel cortile, dove le alunne fanno ricreazione. Non si lascino mai entrare in Casa a parlare colle compagne quelle giovani, che fossero state espulse dalle nostre Case, e quelle che uscendo non lasciarono buona fama di sè, come pure qualsiasi persona, che non sia parente o conosciuta dalla Direttrice.

            297. Nel parlatorio, nelle ore in cui si possono visitare le educande, vi sia sempre una Superiora ad assistere, per impedire i discorsi sconvenienti, l'introduzione di libri o fogli pericolosi, ed ogni altra cosa, che possa essere di nocumento alle medesime.

            298. S'impediscano le amicizie particolari, e la trasmissione di biglietti e lettere tra compagne, e sia {72 [220]} tolta ogni speciale relazione tra le interne e gli esterni.

            299. A quando a quando, e specialmente nel principio dell'anno scolastico, si faccia qualche visita ai libri, cataloghi, stampe, fotografie, bauli ed involti appartenenti alle alunne.

            300. La Direttrice s'intrattenga sovente in mezzo alle educande, ed ascolti sempre quelle, che le vogliano parlare.

            301. Ogni sera o ben sovente prima d'andare a letto, la Direttrice o chi per essa dica qualche parola a tutte le educande radunate. È questo un mezzo potente per animarle a pensare seriamente alla salute dell'anima.

            302. Sul principio dell'anno scolastico la Direttrice procuri alle educande un triduo di predicazione alla sera, o al mattino, e tre giorni di regolari Esercizi spirituali verso la metà dell'anno.

            Si darà pure sollecitudine di provvedere alle allieve interne un confessore straordinario almeno ogni due o tre mesi.

 

 

Capo V. Mezzi per coltivare tra le giovinette la vocazione allo stato religioso.

 

            Come un padrone od una padrona fissa ai suoi servi e alle sue serve le occupazioni e gli uffizi, che vuole siano da loro esercitati nella propria casa, così Iddio fin dalla nostra creazione stabilisce quello, che ciascuno di noi deve compiere per servirlo fedelmente durante la vita. Iddio pertanto delle cristiane chiama le une a servirlo in uno stato meno {73 [221]} perfetto, e le altre in uno più perfetto; talune vuole che lo servano nel mondo da semplici cristiane, le tali altre intende che lo servano da religiose; queste nelle cure di una famiglia, quelle nel recinto di un monastero, e via dicendo.

            Colei pertanto che si mette nella via, che le ha tracciata il Signore e per quella cammina, con poca fatica adempie la divina volontà sua, trova la pace del cuore e la porta della eterna felicità; chi al contrario di suo arbitrio si mette per altra strada, stenterà a vivere da buona cristiana, e rendendosi immeritevole delle grazie più necessarie, correrà fors'anche pericolo di perdersi.

            Essendo adunque la vocazione e la scelta dello stato cosa di tanta importanza, le Suore di Maria Ausiliatrice nelle loro Case di educazione interne ed esterne devono darsi massima cura di coltivare nella pietà quelle giovanette, che mostrassero di essere dalla divina Provvidenza elette ad uno stato più sublime.

            Tuttavia giova notare che, scopo principale delle nostre Case di educazione essendo di formare delle buone cristiane ed oneste figliuole, così nel formare le vocazioni non si tratta già di sforzare allo stato religioso quelle giovanette, che non vi avessero nè inclinazione nè attitudine, ma solo di conservare, o sviluppare e coltivare la vocazione in quelle di esse, che pel loro carattere ed indole dessero non dubbii segni di averla dal Signore ricevuta. Pel che si danno qui alcune norme pratiche:

            303. La vita esemplare, pia, esatta delle Suore, la carità tra di loro, le belle maniere e la dolcezza colle alunne sono mezzi efficaci per coltivare le vocazioni allo stato religioso, perchè, verba movent, exempla trahunt. {74 [222]}

            304. Le maestre e le altre Superiore vedano di cogliere l'occasione per proporre esempi edificanti di giovanette, che si consacrarono a Dio nello stato religioso, ed esporre il bene che vi hanno fatto, e la contentezza che ne hanno provato.

            305. Si consiglino le giovanette a non parlare della loro vocazione anzi tempo, se non col loro Direttore spirituale o colle loro Superiore.

            306. Si promuovano le pie associazioni delle Figlie di Maria; si usi speciale benevolenza a quelle che vi appartengono; s'impedisca ogni disprezzo che possa loro pervenire, ma nello stesso tempo si guardi dall'avvilire quelle che non vi fanno parte. Occorrendo di dare qualche avviso o fare qualche rimprovero ad una giovanetta appartenente ad alcuna di queste associazioni, per quanto è possibile, lo si faccia privatamente e con buona grazia.

            307. Almeno ogni mese la Direttrice faccia alle Associate una conferenza; legga la loro regola, la spieghi e dia un fioretto da praticarsi;

            308. Si consiglino attentamente le allieve alla fuga delle cattive compagne ed alla frequenza delle buone, all'amore del lavoro e della preghiera, ad astenersi dalla lettura di libri non solo cattivi e pericolosi, ma anche dagli inutili o meno opportuni.

            309. Pel tempo delle vacanze si raccomandi la frequenza dei SS. Sacramenti e l'assistenza alle funzioni religiose, ed anche di tenere relazione epistolare colle proprie Superiore.

            310. Si persuada la necessità d'una vita ritirata in tempo di vacanza, e si cerchi modo di diminuire loro la dimora fuori di collegio, dando comodità di continuare le vacanze in alcuna delle nostre Case, coi necessarii sollievi. {75 [223]}

            311. Si allontanino inesorabilmente dalle nostre Case quelle giovani e quelle persone, che in qualche modo si conoscessero pericolose in cose di moralità e di religione, non eccettuate quelle, che frequentano anche solo l'Oratorio festivo.

 

 

Capo VI. Usanze religiose.

 

            312. Per usanze religiose qui s'intendono le pratiche di pietà, che non sono comandate dalla Santa Chiesa, ma che, essendo conformi allo spirito della medesima, servono potentemente a promuovere il sentimento di divozione ed a proteggere la moralità delle allieve. Di questo genere sono la lettura a mensa, i tridui, le novene, gli Esercizi spirituali, le solennità, e le varie Compagnie o pie Associazioni.

            313. Queste pratiche devonsi caldamente raccomandare, e sono come l'anima della pietà. Si deve però usar prudenza per non dar motivo a critiche intempestive, e non ispingere le cose troppo avanti con zelo talvolta inopportuno. Ma non si ommetta di fare ogni mese l'esercizio della Buona Morte, nella quale occasione anche le alunne esterne siano invitate ad accostarsi ai Santi Sacramenti della Confessione e della Comunione. Le Direttrici sceglieranno a quest'uopo il giorno, che crederanno più conveniente.

            314. Le preghiere, il canto delle laudi sacre, i libri e le regole di musica siano uniformi in tutte le Case.

            315. Si ritengano le usanze della Casa Madre, se ne serbi memoria, e si mantengano in vigore in ogni {76 [224]} nostra Casa o Collegio. Pare conveniente che le preghiere prima e dopo la Comunione si facciano in comune almeno negli Oratorii festivi, come trovansi nella Figlia Cristiana, per la ragione che le giovinette esterne, non avendo talora il libro, non saprebbero farle da sè medesime.

            316. Nei giorni festivi, fra le altre divote pratiche, si reciti al mattino il Mattutino e le Lodi della Beata Vergine, e alla sera si faccia il Catechismo, si canti il Vespro, si ascolti la istruzione o predica e poi si riceva la Benedizione del SS. Sacramento.

            317. Al principio dell'anno scolastico si farà l'inaugurazione degli studi, se è possibile, con un triduo di prediche come è sopra stabilito; finito il quale si farà l'esercizio di Buona Morte. Alla sera poi, cantato il Veni Creator, si darà la Benedizione col SS. Sacramento.

            318. Ogni anno, o prima o dopo Pasqua, tutte le allieve avranno gli Esercizi spirituali di tre giorni intieri.

            319. In tutte le Case si solennizzi colla maggior pompa possibile la festa di Maria SS. Ausiliatrice, o nel giorno in cui cade, o in quello che si giudicherà più opportuno.

            320. È pure usanza utilissima e lodevolissima quella di consacrare a Maria Ausiliatrice il mese che corre dal 24 aprile al 24 maggio, o l'intero mese di maggio, come si pratica ormai in tutto il mondo. {77 [225]}

 

 

Capo VII. Associazioni varie.

 

            Le pie Associazioni, Confraternite, Compagnie già esistenti nei luoghi, dove apriamo Case, siano sempre da noi incoraggiate, rispettate e promosse, prestando all'uopo l'opera nostra per farle fiorire; si eviti ogni biasimo per parte nostra a loro riguardo. Non mancheremo però di proporre, sostenere e far ognor più conoscere:

            321. La pia Associazione dei divoti di Maria Ausiliatrice canonicamente eretta nell'Arciconfraternita dello stesso nome in Torino, approvata, benedetta ed arricchita di molte indulgenze dalla santa memoria di Pio IX.

            322. Nell'interno delle nostre Case si propaghino molto le Compagnie, di cui si parla al capo Usanze religiose. Formino esse l'oggetto speciale delle comuni sollecitudini.

            323. È da commendarsi in modo tutto particolare l'Opera dei Figli di Maria per le vocazioni allo stato ecclesiastico. Il Capitolo raccomanda che tutte le Suore, specialmente le Direttrici, cerchino di farla conoscere e di promuoverla, e se conoscono qualche parente, il quale abbia i requisiti dal programma richiesti, procurino d'indirizzarlo in quelle delle nostre Case, dove si fanno gli appositi studii. Egualmente si faccia pei giovanetti e per le giovanette da collocarsi in educazione, suggerendo e consigliando ai proprii parenti ed ai parenti delle allieve quei nostri Collegi, che fossero del caso {78 [226]}

            324. Un'Associazione per noi importantissima, braccio forte della nostra Congregazione, è la Pia Unione dei Cooperatori e delle Cooperatrici Salesiane.

            325. I Cooperatori e le Cooperatrici Salesiane sono buoni cristiani, i quali vivendo nelle proprie famiglie mantengono in mezzo al mondo lo spirito della Congregazione di S. Francesco di Sales, e l'aiutano con mezzi morali e materiali, allo scopo di favorire specialmente la cristiana educazione della gioventù. Essi formano come un Terz'Ordine, e si propongono l'esercizio di opere di carità verso il prossimo, soprattutto verso la gioventù pericolante.

            326. Affinchè una persona possa essere Cooperatore Salesiano o Cooperatrice si richiede:

            a) Che abbia l'età di 16 anni, e goda buona riputazione.

            b) Si trovi in tali condizioni da poter prestare qualche aiuto morale o materiale alla Congregazione o alle opere, che alla medesima si riferiscono.

            c) Osservi il Regolamento dell'Associazione.

            327. Vincolo di unione tra i Cooperatori è il Bollettino Salesiano.

            Quando qualche membro si rendesse immeritevole d'essere Cooperatore, si cessa di mandargli il Bollettino, senz'altra formalità.

            328. Anche gl'Istituti educativi possono far parte di questa pia Associazione. Per tali Istituti basta che sia iscritto nel catalogo il Superiore o la Superiora, e il nome dell'Istituto; ma tutti i membri devono concorrere a qualche opera secondo il Regolamento, affinchè possano partecipare ai favori spirituali. {79 [227]}

            329. L'esser poi questa Pia Associazione sciolta da ogni vincolo di coscienza fa sì che anche i religiosi e le religiose dei varii Ordini possano prendervi parte.

            330. Le Direttrici ed in generale tutte le Suore si adoperino per accrescere il numero dei Cooperatori e delle Cooperatrici. A questo fine parlino sempre bene di questa Associazione, dicendo che il Santo Padre è il primo Cooperatore, che il suo scopo è affatto estraneo alla politica, e che mirando solo a far del bene alla società, specialmente coll'impedire la rovina dei giovani pericolanti, ne deriva che chiunque vi può prender parte. Ma non se ne faccia mai proposta, se non a persone già conosciute per la loro onestà e probità.

            331. Tra i parenti delle Suore e delle allieve si trovano facilmente persone, che hanno tutti i requisiti per esservi ascritte, e possono fare del bene a sè ed al prossimo. Si raccomanda allo zelo e alla prudenza delle Direttrici il farne loro parola, quando il giudicano opportuno.

            332. Quando un'Aspirante e soprattutto una Novizia di buona condotta non potesse continuare nell'Istituto, e dovesse ritornare nel mondo, s'inviti ad ascriversi tra le Cooperatrici Salesiane, e le si dia il relativo diploma sottoscritto dal Superiore. Egualmente si faccia colle allieve adulte, che finiti gli studii ritornano alla propria famiglia. {80 [228]}

 

 

Distinzione IV.Studii

 

Capo I. Studio tra le Suore.

 

            333. Essendo pure scopo delle Figlie di Maria Ausiliatrice l'istruzione della gioventù, le Postulanti e le Suore che dimostreranno attitudine allo studio saranno ammesse alla scuola preparatoria pel conseguimento delle patenti magistrali.

            334. Questa scuola abbraccia tre corsi, e vi si svolgono le materie prescritte dai programmi governativi.

            335. Finiti i corsi, quelle che saranno giudicate capaci di sostenere i pubblici esami saranno inviate a subirli dove i Superiori crederanno opportuno.

            336. Le studenti oltre al tempo pei lavori femminili avranno non meno di tre ore di scuola al giorno e tre ore di studio.

            337. La seconda Assistente del Capitolo Superiore delle Suore, d'accordo col Direttore generale e per mezzo di lui col Consigliere scolastico del Capitolo Superiore Salesiano, indicherà ogni anno la materia da studiarsi in ciascun corso, e i libri da usarsi dalle maestre.

            338. Fuori d'Italia le Ispettrici d'accordo colla suddetta si regoleranno a norma delle leggi e degli usi esistenti presso le rispettive nazioni. {81 [229]}

            Ciascuna Ispettrice o Direttrice fisserà l'epoca degli esami finali negli Educatorii esistenti nella sua Ispettoria, o nella propria Casa, e potendo procurerà alle allieve speciali esaminatrici od esaminatori pel saggio verbale.

            339. Ogni Direttrice procuri che le Suore maestre della sua Casa abbiano mezzo, tempo e comodità di studiare e prepararsi alla scuola, e invigili che detti studii si facciano in modo conveniente, che nessuna perda tempo o si occupi in letture non necessarie, trascurando i proprii doveri. Dal canto loro le maestre si diano massima sollecitudine di attendere ai proprii doveri scolastici; perciò è loro proibito di tenere o leggere libri o giornali, alieni dai loro studii, senza espressa licenza della Direttrice.

            340. Per le Suore, che non fanno parte dello studentato, sia fissata per ogni settimana qualche ora di scuola per abilitarsi a leggere, a scrivere, a fare una lettera e un po' di conto.

            341. Si raccomanda alle Direttrici, se hanno Suore di nazione diversa da quella dove esiste la Casa, di procurar loro ogni giorno qualche ora di scuola, per essere esercitate nella lingua del paese, sino a che la possano almeno capire e parlare sufficientemente.

            342. In ogni Casa di Noviziato sarà per ogni settimana fissato un tempo per lo studio, ed occorrendo anche per la recita del Catechismo piccolo della propria diocesi, e nessun'Aspirante o Novizia sarà ammessa a fare Vestizione o Professione, se non sa con qualche perfezione il Catechismo.

            343. Le Superiore vedranno di andare provviste di qualche libro ascetico dei più lodati ed appropriati, e ne faranno frequente lettura a proprio {82 [230]} vantaggio ed vantaggio delle Consorelle lepare Conferenze, pei rendiconti e per la direzione spirituale. Si raccomandano in modo speciale i libri segnati all'articolo 2 del Titolo XVII della santa Regola.

 

 

Capo II. Studio tra le allieve.

 

            344. I libri di testo ed i programmi, per le allieve in Italia, saranno fissati ogni anno dalla Direttrice degli studi o seconda Assistente del Capitolo Superiore, la quale prenderà norma da quanto sarà stabilito dal Consigliere scolastico del Capitolo Superiore Salesiano, e niuna Direttrice o maestra li potrà cambiare, senza permesso. Fuori d'Italia le Ispettrici adotteranno i libri e formeranno i programmi a norma delle leggi e degli usi delle rispettive nazioni, tenendo sempre per base il programma della Casa-Madre.

            345. Si abbia massima cura che le allieve non passino il tempo in ozio, come pure che nessuna studi più di quello che le forze le permettono con danno della sanità.

            346. La ricreazione per regola ordinaria volta per volta non oltrepassi l'ora. Nei giorni di vacanza e dopo il pranzo d'ogni giorno non oltrepassi l'ora e mezzo.

            347. La durata dello studio volta per volta non sia mai troppo prolungata: essa non dovrà oltrepassare le due ore di seguito; così pure quella del lavoro. In caso che si abbia da prolungare l'occupazione s'interrompa almeno per un quarto di ora, lasciando alle allieve una moderata libertà. {83 [231]}

            348. La maestra non spinga oltre alle forze loro quelle, che sono di scarso ingegno. Le alunne siano caritatevolmente aiutate sì nei lavori, che negli studi, specialmente quelle, che incontrano maggior difficoltà.

            349. Nell'occasione che le Suore maestre si portano in Casa-Madre, o nella Casa Ispettrice, la Direttrice degli studi, o chi per essa, dia loro tutte quelle norme e quei consigli, che giudicherà opportuni pel buon andamento delle scuole in ogni Casa o Collegio.

            350. Nessuna maestra sia messa in classe ad insegnare, se prima non ha letto e compreso il Regolamento nella parte che la riguarda.

            351. Per aver uniformità d'insegnamento e maggiore comodità nell'orario delle lezioni sarà conveniente che tutte le insegnanti appartengano all'Istituto.

            352. Ogni giorno non vi sia meno di otto ore tra scuola, studio e lavoro.

            353. Riguardo alle materie d'insegnamento si seguano, per quanto è possibile, i programmi governativi e le istruzioni della Direttrice scolastica del Capitolo Superiore, o della Ispettrice se è fuori d'Italia.

            354. Le maestre non omettano di dare regolarmente l'esame mensile; ed il semestrale e finale sia dato con maggior importanza e solennità.

            355. Si notino ogni giorno i punti di studio, ed una volta per settimana quelli di lavoro e di condotta.

            356. La Direttrice d'ogni Collegio si faccia un dovere d'inviare almeno una volta all'anno un rendiconto generale del numero, studio, condotta e lavoro delle educande, alla Superiora generale, e fuori d'Italia alla Ispettrice. {84 [232]}

            357. Si raccomanda alle maestre che abbiano cura di tenere in ordine le decurie settimanali, non che i registri scolastici, contenenti i voti mensili, semestrali ed annuali.

            358. Le maestre abbiano soprattutto di mira nel loro insegnamento di non disgiungere mai la pietà dallo studio. Studio senza pietà è lavoro non diretto al suo fine, perchè l'uomo è inseparabile dal cristiano, e perchè specialmente la donna è portata alla pietà per sua natura.

            359. Affinchè la scuola sia davvero educativa, procurino le maestre e nelle parole e nella scelta dei temi di evitare tutto quello, che favorisce i due difetti dominanti, che sono la vanità e la soverchia sensibilità.

 

 

Capo III. Libri di testo e distribuzione dei premii.

 

            360. Per regola generale i libri di testo siano provveduti nelle librerie salesiane.

            361. Qualora le autorità scolastiche comandassero qualche libro, potrà essere introdotto nelle nostre scuole previa licenza della Direttrice degli studii; ma se in questo libro si contenessero massime contrarie alla religione od alla moralità non sia mai dato nelle mani delle allieve. In questo caso si provveda col dettare in classe i passi necessari a studiarsi, omettendo quelle espressioni, che fossero giudicate pericolose o inopportune.

            362. Affinchè in tutte le Case siavi uniformità nei libri che si adoperano e nelle materie che si insegnano, ogni Direttrice e maestra si attenga fedelmente al programma che la Direttrice scolastica {85 [233]} del Capitolo Superiore distribuirà ogni anno prima che incomincino le scuole. Occorrendo il bisogno di cambiare qualche cosa, se ne dia avviso alla medesima oppure alla Ispettrice, se trattasi di paese fuori d'Italia.

            363. Si usi molta diligenza per tener lontano dalle allieve ogni sorta di giornali e libri cattivi o pericolosi; e s'inculchi sempre che una figlia deve anteporre i lavori allo studio.

            364. Nelle nostre Case di educazione non si diffondano libri, che non abbiano l'approvazione ecclesiastica e quella di qualche Superiore Salesiano.

            A tale effetto la Direttrice degli studi, d'accordo col Direttore generale e col Consigliere scolastico dei Salesiani, compili, per norma delle Case, una nota di libri di lettura, che siano ad un tempo ameni ed educativi.

            365. Si vegli anche attentamente sui libri di premio, e siano di preferenza scelti quelli di pubblicazione dei Salesiani; e ciò a fine di essere più sicuri che non contengano massime contrarie alla moralità ed alla religione.

            366. Le Direttrici formino una nota di libri che loro sembrino più opportuni per le premiazioni e adattati a giovanette, e la facciano conoscere alla propria Ispettrice o alla Direttrice degli studii. Questa poi la presenterà per l'approvazione al Superior Maggiore o a chi per esso.

            367. Dove le scuole dipendessero dai Municipii o da altre Commissioni, si trovi il modo di persuaderli a lasciare la scelta dei libri a giudizio della Direttrice del Collegio.

            368. Nell'annuale distribuzione dei premi vi siano facili declamazioni, alcuni pezzi di musica eseguiti sul piano-forte da taluna delle allieve e qualche {86 [234]} cantata. Alcune brevi parole di opportunità spieghino lo scopo della radunanza. Si leggano le promozioni; si distribuiscano i premii, e se vi sono parenti delle allieve si facciano consegnare per mano dei medesimi alle proprie figliuole, altrimenti dalle persone più rispettabili che assistono alla festa. Si ringrazino gli spettatori e si aggiunga sempre qualche pensiero di ossequio alle autorità religiose e civili. Ma si faccia in modo che il trattenimento non oltrepassi un'ora e mezzo. Si conchiuda con una parlata fatta possibilmente da un Sacerdote salesiano, rivolta alle allieve e ai loro parenti, lasciando alle une e agli altri opportuni consigli.

            369. In occasione delle distribuzioni dei premi e dei saggi scolastici, le Direttrici delle Case d'Italia, qualche tempo innanzi ne mandino i relativi programmi alla Direttrice degli studii per la revisione, eccettuato il caso che possano giovarsi dei lumi del Direttore locale o di qualche altro Superiore Salesiano. Per lo stesso effetto nelle altre nazioni le Direttrici si rivolgano all'Ispettrice o a qualche Superiore dei Salesiani.

            370. Ad assistere alla distribuzione dei premi siano invitati coloro, che in paese sono in qualche autorità o per qualche titolo commendevoli.

 

 

Capo IV. Diffusione dei buoni libri.

 

            371. Ognuna si adoperi per la diffusione dei buoni libri, specialmente di quelli pubblicati dalle tipografie salesiane. La diffusione è facile a farsi tra le allieve degli Oratorii festivi, dei laboratorii e {87 [235]} dei Collegi, non che tra i parenti, in occasione che vengono a visitare le proprie figliuole.

            372. I libri che le Suore possono più di ogni altro raccomandare sono le Letture Cattoliche, cominciate da D. Bosco fin dal 1852, più volte lodate dal Santo Padre Pio IX di santa memoria, e commendate dai Vescovi italiani; la sua Storia d'Italia, ecclesiastica e sacra, ed ogni altro, scritto da qualche Salesiano per gli attuali bisogni della religione e delle scuole.

            373. Giova alla diffusione dei buoni libri tenere uno scaffale, con vetrina o senza vetrina, in ogni parlatorio destinato alle persone esterne, dove siano esposti libri di vario genere e di maggior utilità pei tempi presenti, con cartello portante scritte le seguenti od altre consimili parole: Si vendono a vantaggio dei poveri giovanetti ricoverati nelle Case salesiane.

            374. In quanto alla stampa si avverte che a nessuna Suora è permesso di pubblicare, neppure sui giornali, qualsivoglia scritto portante il proprio nome, o il nome di altra Suora, senza la revisione e la licenza di qualche Superiore dell'Istituto. {88 [236]}

 

 

Distinzione V. Economia

 

 

            Il nostro vivere è appoggiato sulla divina Provvidenza che mai non ci mancò, e speriamo che non sarà per mancarci in avvenire. Noi però dal canto nostro dobbiamo usare massima diligenza per fare risparmio di quello, che non ci è necessario, per diminuire le spese e procacciare qualche utilità nelle compere e nelle vendite. Quindi:

 

 

Capo I. Articoli generali.

 

            375. È stabilita una contabilità uniforme per tutta la Congregazione: perciò in tutte le Case si useranno registri appositamente stampati per ogni ramo d'amministrazione. Ciascuna Direttrice procuri di uniformarvisi intieramente.

            376. È cosa essenziale per l'amministrazione la buona tenuta dei registri; perciò si raccomanda di averne molta cura. Per semplificare la contabilità ciascuna Casa tenga i suoi conti assestati trimestralmente colle altre Case della Congregazione; ed occorrendo ad alcuna di non poter fare il saldo a tutti i debiti, ricorra alla Casa-Madre o alla Casa Ispettrice, le quali soddisferanno direttamente alla Casa creditrice, se questa è delle nostre. { [89 [237]}

            377. Ogni trimestre ciascuna Casa mandi nota dei crediti alla Casa debitrice. Ricevuta tale nota, la Casa debitrice procuri di soddisfarvi al più presto.

            378. Il danaro sia inviato alla Direttrice o al Direttore di quella tal Casa, indicando a quale debito s'intenda di soddisfare, e se il debito è verso l'Oratorio di Torino, il danaro si mandi all'uffizio creditore. Se si tratta di pensioni ricevute a conto di altra Casa, se ne dia mensilmente annunzio, colla data del versamento. Ciò che sopravanza a ciascuna Casa, pagate le note, ogni tre mesi ed anche più spesso, se occorre, si trasmetta alla Superiora generale, oppure alla Ispettrice, le quali ne faranno quell'uso, che la Regola comanda.

            379. Ciascuna Direttrice tenga i registri in modo che possa render conto della propria amministrazione qualunque momento ne sia richiesta, procurando di conservare tale chiarezza, che chi avesse a succederle possa facilmente aver la conoscenza de' suoi registri e de' suoi affari.

            380. L'Economa e la Direttrice delle varie Case, per le provviste all'ingrosso, dovranno domandare il consenso alla Superiora generale, eccetto che si mettano in relazione colla Ispettrice o col Provveditore dei Salesiani.

            381. Per tutti i Collegi di pari condizione le divise delle alunne siano uniformi, per non cagionar troppo gravi spese ai parenti, qualora una educanda d'un Collegio dovesse passare ad un altro.

            382. Si lasci libero ai parenti delle allieve di provvedere essi stessi la divisa anche con stoffa non affatto uguale, purchè sia dello stesso colore e di egual forma.

            383. Ciascuna Suora vedendo un oggetto in abbandono o in pericolo di guastarsi abbia cura di {90 [238]} raccoglierlo o ne avvisi la Direttrice. I libri usitati si conservino per distribuirli alle figlie, che godono della beneficenza della Casa.

            384. Non si spediscano lettere, pieghi, libri od altro per posta o per ferrovia senza bisogno, e si procuri di riunire, ove si possa senza inconveniente, in una sola busta quelle lettere, che hanno la medesima destinazione.

            385. Dovendosi far uso di cartoline postali tra le Suore, si faccia preferibilmente con cartoline doppie, cioè con risposta pagata.

 

 

Capo II. Provviste.

 

            386. E stabilito un Procuratore o Provveditore generale per tutta la Congregazione, ed un altro Provveditore per ogni Ispettoria. Ciascuna Casa stia in relazione stretta col Provveditore delle Ispettorie più vicine o col Provveditore generale, il quale converrà interpellare quando occorre il bisogno di provviste rilevanti.

            387. E necessario che ogni Casa Ispettrice o quella che venisse dall'Ispettrice o dalla Superiora generale designata, sia fatta centro di tutte le operazioni commerciali, come quella che potrà più facilmente provvedere alla anticipazione delle spese, all'acquisto ed alla distribuzione delle merci, secondo i bisogni generali delle singole Case da lei dipendenti.

            388. Facciasi in modo di pagare sempre in contanti ed al più presto possibile; le provviste siano di primo acquisto e fatte all'ingrosso, ad eccezione {91 [239]} solo di quelle di breve conservazione, le quali devonsi fare quando ve n'è bisogno, come sarebbe del pane, della carne e simili. Se a queste non si può soddisfare in contanti ogni volta, si procuri almeno che entro il mese tutti i conti siano saldati[4].

            389. La Direttrice o la Economa di ciascuna Casa studii le specialità del paese, ne esamini i prezzi, e poi partecipi alla Casa Ispettrice o alla Casa-Madre oppure ai Provveditori la convenienza ed il modo di provvedere di primo acquisto, specialmente i prodotti del paese e dei luoghi vicini. In principio d'ogni anno, ciascuna Direttrice indichi al Provveditore dell'Ispettoria o al Provveditore generale quelle derrate, di cui sia per abbisognare.

            390. Colla scorta di tali nozioni e colla puntualità nelle esazioni potrà il Provveditore ispettoriale, e specialmente il generale, calcolare l'importanza degli acquisti da farsi per la generalità delle Case, stabilire le condizioni dei contratti, fissare le epoche dei pagamenti, dipendentemente dalle epoche dei rimborsi che loro possono spettare, ed in ultimo pensare ai mezzi più acconci di far giungere a ciascuna Casa le cose richieste. Secondo le circostanze, essi giudicheranno se lor convenga fare direttamente i contratti, ovvero darne l'incarico a quella Casa, che ne abbia maggior comodità.

            391. La Casa Ispettrice, posta in grado di far più utili acquisti, procurerà di comunicare i vantaggi alle altre Case, colle migliori condizioni di rivendita ad essa possibili. {92 [240]}

            392. Ove sia possibile, le merci richieste si faranno spedire direttamente alle singole Case richiedenti per evitare i doppi trasporti. Tuttavia un deposito dovrà sempre trovarsi presso il Provveditore generale, il quale delle merci esistenti in magazzino centrale spedirà ad ogni Casa l'elenco secondo le regole di commercio.

            393. Si facciano le richieste per tempo, affinchè si possano fare le spedizioni a piccola velocità con notabilissimo risparmio, specialmente quando il peso oltrepassi i 50 chilogrammi. Si noti che l'agevolezza di prezzo nel trasporto delle merci per ferrovia è assai più grande, quando si può avere un carro completo.

            394. Nelle spedizioni si procuri di operare con quel riguardo, che esige la qualità della merce che si spedisce, e la necessità della prontezza dell'arrivo.

            395. Si abbia l'avvertenza di spedire le merci in porto assegnato[5], per ottenere maggior sollecitudine nelle spedizioni ed evitare il pericolo di pagare due volte.

            396. Dovendosi fare qualche spedizione se ne dia avviso alla destinataria, la quale, confrontata la merce colla fattura, ne accuserà ricevuta.

            397. È indispensabile che tutte le Case, nel fare le richieste, prendano le opportune misure, per poter soddisfare agli assunti impegni nelle epoche e nei modi stabiliti, affinchè i Provveditori possano fare a suo tempo le provviste di primo acquisto. Anzi converrà che nel pagare i debiti si dia sempre la preferenza a quelli, che si hanno verso le Case della Congregazione, anticipando {93 [241]} eziandio, per quanto è possibile, le somme occorrenti per le necessarie provviste.

            Si raccomanda di non fare acquisti presso altre Case, quando gli stessi generi trovassi al medesimo prezzo nelle Case Salesiane, eccettuati gli oggetti di poco momento, ed i casi di grave urgenza.

 

 

Capo III. Economia nei viaggi.

 

            398. Non si viaggi se non per ragionevole bisogno o per cose, che riguardino gli affari della Congregazione, o col dovuto permesso.

            399. Nella ferrovia, anche per corse brevi, si approfitti sempre delle riduzioni, ove sono concesse.

            400. Non si vada ad alloggiare o a mangiare negli alberghi o nei caffè, a meno che non si possa convenientemente fare in altro modo.

            401. Ciò che si può portare a mano non si metta fra i bagagli a pagamento; e nei casi di lunghi viaggi ciascuna abbia con sè gli oggetti più indispensabili, affinchè il rimanente si possa spedire a piccola velocità[6].

            402. Nei viaggi all'estero conviene avere con sè i proprii bagagli per evitare gl'inconvenienti delle dogane. {94 [242]}

 

 

Capo IV. Economia nei lavori e nelle costruzioni.

 

            403. Non si eseguiscano mai costruzioni senza espressa autorizzazione del Superior Maggiore, sottoponendogli il disegno, la spesa, la necessità di farla, e accennando anche alla probabilità di averne i mezzi relativi; nè si comincino i lavori, senza prima averne ottenuto il permesso per iscritto.

            404. Nella forma degli edifizi, nella scelta dei materiali, nella mano d'opera, nella esecuzione dei lavori, negli ornamenti sì esterni, sì interni, non si dimentichi mai la povertà religiosa.

            405. Nelle provviste di attrezzi domestici, come sedie, tavolini, scrittoi, invetriate, porte, finestre e simili, si osservi prima se non esiste in Casa qualche oggetto, che, mediante qualche riparazione, possa servire al bisogno.

            406. Le piccole riparazioni si devono eseguire prontamente, affinchè, pel ritardo, il guasto non si faccia maggiore.

            407. Si abbia cura di far dare per tempo olio, biacca, vernice, catrame alle serrature, alle ferramenta, graticole, grondaie, usci, finestre e gelosie, per la loro conservazione.

            408. In ogni Casa siavi un magazzino per riporvi i materiali vecchi e nuovi, gli usci ed altri legnami posti fuori d'uso, le ferramenta e gli utensili di vario genere, e prima di fare acquisto o dare ordini per oggetti nuovi si osservi se non ve ne siano di quelli, che possano servire egualmente con poca o niuna riparazione. {95 [243]}

            409. Dove le finestre sono soggette a guasti dalle persone interne o dagli esterni siano munite di graticola, per evitare le rotture dei vetri.

            410. Si tenga nota dei danni cagionati a motivo dei trastulli delle allieve, od altrimenti da esse recati; e la spesa sia addebitata all'autrice del danno, se è conosciuta; del resto si può distribuire in parti eguali fra le allieve.

 

 

Capo V. Economia nella cucina.

 

            411. Per regola ordinaria per le Suore siavi a colazione caffè e latte od altro secondo l'uso del paese. A pranzo si prepari una pietanza di carne, nei giorni di grasso, e negli altri, o di uova o di pesce o di altro genere sostanzioso, con frutta o cacio; a cena pietanza mista, con frutta o cacio; minestra buona ed abbondante e vino a pranzo e a cena.

            La cuoca conservi la rimanenza dei commestibili e ne approfitti per altro pasto, quando ciò può farsi con vantaggio. Ciò si addice a chi ha fatto voto di povertà.

            412. L'usanza di fare una quotidiana distribuzione di pane o di minestra ai poveri, che si presentano alla porta, non può darsi come regola generale. Il tutto è rimesso alla prudenza della Direttrice delle singole Case.

            Si tenga tuttavia come norma di non far mai pubblicamente si fatte distribuzioni, specialmente nelle grandi città; perchè ciò reca grave disturbo, riesce arduo nell'applicazione, ed è cosa diffìcile potersi assicurare che tale elemosina vada a vantaggio di coloro, che sono veramente poveri. {96 [244]}

            413. Nelle città più piccole e nei borghi, dove le distribuzioni possano porsi più facilmente in pratica, con reale vantaggio dei veri bisognosi, si facciano in modo conveniente alla nostra povertà; ed in questo si abbia specialissimo riguardo alle giovanette dai 10 ai 15 anni; perchè, essendo costrette a girovagare di porta in porta, sono esposte a gravi pericoli.

            414. Ogni Casa faccia d'avere un orticello da coltivarsi a profitto della Comunità.

            415. Chi deve fare le provviste per la cucina, tenga nota di que' commestibili, che tornano di miglior nutrimento e gradimento, la qual cosa riesce altresì di maggior economia.

            416. Gioverà che ogni Casa alquanto numerosa faccia per tempo provviste di uva pel vino occorrente nel corso dell'anno, utilizzando i raspi pel secondo vino e per l'aceto.

            417. Per fare il caffè e per le cose di piccola ebollizione si faccia uso di un caminetto a parte, senza accendere il fuoco nel grande fornello. Ove esiste il gaz se ne potrebbe adottare l'uso nella cucina per il caffè e nelle infermerie.

            418. Le legna siano comperate in quel tempo e in quei luoghi dove si spera qualche agevolezza. Ma non si bruci legna verde, umida o troppo grossa. Si abbia cura delle legna, della cenere, del carbone e della spazzatura.

            419. Le legna in pezzi non tanto grossi e spaccate in più piccoli e corti danno maggior economia, non essendo necessaria una forte corrente d'aria per alimentare la fiamma.

            420. Si osservi che la bocca del camino sia piuttosto piccola e capace della sola quantità necessaria per dare una fiamma moderata. Meglio {97 [245]} aggiungere legna più sovente che bruciarne troppa insieme.

            421. La cuoca veda altresì di non accendere troppo presto il fuoco, e di spegnerlo appena non è più necessario, e non dimentichi che economia, igiene e pulizia non devono mai essere separate.

 

 

Capo VI. Economia nei lumi.

 

            422. Non si mettano fiamme maggiori di quanto fa strettamente bisogno; non si accendano prima dell'ora dovuta e si spengano appena se ne possa fare a meno. I lumi indispensabili per la notte nei dormitorii, nei corridoi e nelle scale siano impiccioliti in guisa che bastino a rompere l'oscurità.

            423. Si possono omettere alcuni lumi nelle scale, nei corridoi e nei portici, in quelle notti in cui si può godere il chiarore della luna.

            424. L'incarico della sorveglianza dei lumi sia affidato a persona speciale nelle singole Case. Ad essa spetta la cura di tutti i lumi, affinchè si mettano in buono stato di servizio, siano tenuti accesi i soli necessari, e all'ora prescritta siano spenti; soprattutto si assicuri che non disperdano come che sia il gaz o il liquido combustibile per l'illuminazione.

            425. Per avere il lume sufficiente nello studio e nei laboratorii, ove non esiste il gaz-luce, pare accertato che il petrolio presenti finora maggiori vantaggi, sia riguardo alla minore spesa, sia riguardo alla maggior quantità di luce che trasmette. {98 [246]}

            426. Dove si adopera la così detta benzina si usi la precauzione, quando si versa nei lumi, di non mai lasciarle vicina alcuna fiamma, perchè per la sua evaporizzazione è facile ad accendersi, e potrebbe produrre gran danno alla persona e pericolo d'incendio.

 

 

Capo VII. Economia nella carta.

 

            427. Si è osservato che si possono fare notevoli economie col tener conto della carta usitata; perciò si raccomanda di averne cura.

            428. I mezzi fogli bianchi delle lettere, che si ricevono e simili, siano usati a far quadernetti, a prendere memorie, a scriver ricevute, ricordi, ecc. Se questi pezzi di carta non possono usarsi in alcuno dei nostri Collegi, si mandino ad altra Casa.

            429. La carta scritta da una sola parte e bianca dall'altra, come sono ordinariamente le pagine dei lavori scolastici, e degli esami, sia mandata in una Casa ove esiste la tipografia. Ivi sarà con vantaggio impiegata per le bozze e prime stampe, quando non possa altrimenti essere utile nella Casa.

            430. La carta d'imballaggio e di giornali non si sprechi, ma si adoperi nell'avviluppare merci che occorre mandar lontano; ed anche quando già fu usata si adoperi ancora nelle varie spedizioni, servendosi il meno possibile di carta nuova. Ove non se ne abbisogni si mandi parimente nelle nostre Case di beneficenza, quando occorre di farvi altre spedizioni, e s'indirizzi alla libreria o al magazzino dell'Ispettoria. {99 [247]}

            431. Qualunque altra carta scritta, come pure i ritagli raccolti negli studi e nelle scuole, quelli delle lettere o corrispondenze fatte a pezzi e simili, non trovando modo di venderli nei diversi paesi, se merita la spesa, si spediscano al magazzino dell'Ispettoria, oppure alla cartiera.

            432. Si può eziandio praticare grande economia nella carta nuova, procurando d'impedirne lo spreco negli altri, e non usandola noi senza necessità. Nelle buste, nelle lettere, nei quaderni si faccia uso di carta ordinaria e piuttosto sottile.

            La carta elegante, forte e di lusso non conviene alla nostra povertà. Quando però si deve scrivere a persone di riguardo, si adoperi carta conveniente alla dignità di coloro, cui lo scritto è indirizzato.

 

 

CONCLUSIONE.

 

            Le Fighe di Maria Ausiliatrice, specialmente le Superiore e quelle, che hanno qualche particolare uffizio nella Casa, leggano sovente queste Deliberazioni, affinchè le conoscano bene in ciò che le riguarda, e le possano osservare puntualmente con vantaggio di ognuna e con profitto di tutto l'Istituto. {100 [248]}

 

 

Indice

 

 

Distinzione I.

Regolamenti speciali.

 

REGOLAMENTO PEI CAPITOLI GENERALI.

 pag. 7

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CAPITOLO SUPERIORE.

 10

REGOLAMENTO PER CIASCUNA SUORA DEL CAPITOLO SUPERIORE

 13

Capo I. Uffizio della Superiora Generale.

 14

Capo II. Uffizio della Vicaria.

 17

Capo III. Uffizio dell'Economa.

 20

Capo IV. Uffizio della prima Assistente.

 21

Capo V. Uffizio della seconda Assistente.

 23

 

 

REGOLAMENTO DELL'ISPETTRICE.

 25

 

 

Capo I. Elezione della Ispettrice.

 26

Capo II. Doveri dell'Ispettrice.

 ivi

Capo III. Facoltà dell'Ispettrice.

 28

Capo IV. Visita dell'Ispettrice.

 30

REGOLAMENTO PER LA DIRETTRICE.

 32

REGOLAMENTO PER L'IMPIANTO E SVILUPPO DEGLI ORATORI FESTIVI PRESSO LE CASE DELLE SUORE.

 30

 

 

 

 

Distinzione II.

Vita comune.

 

 

Capo I. Articoli generali.

 41

Capo II. Direzione.

 42

Capo III. Rispetto ai Superiori.

 44

Capo IV. Amministrazione.

 46

Capo V. Abiti e biancheria.

 ivi

Capo VI. Vitto e Camera.

 49

Capo VII. Libri.

 50

Capo VIII. Sanità e riguardi.

 51

Capo IX. Ospitalità e pranzi.

 54

Capo X. Abitudini.

 55

Capo XI. Trasferimento di personale.

 56

Capo XII. Monografie - Costumiere.

 57

Capo XIII. Giorni onomastici dei Superiori e delle Superiore.

 59 {101 [249]}

 

 

 

 

Distinzione III.

Moralità e Pietà.

 

 

Capo I. Moralità tra le Suore.

 pag. 62

Capo II. Pratiche di pietà.

 64

Capo III. Motivi e norme pel licenziamento delle Suore dall'Istituto.

 67

Capo IV. Moralità tra le Allieve.

 70

Capo V. Mezzi per coltivare tra le giovinette la vocazione allo stato religioso

 73

Capo VI. Usanze religiose.

 76

Capo VII. Associazioni varie.

 78

 

 

 

 

Distinzione IV.

Studi.

 

 

Capo I. Studio tra le Suore.

 81

Capo II. Studio tra le Allieve.

 83

Capo III. Libri di testo e distribuzione dei premii.

 85

Capo IV. Diffusione dei buoni libri.

 87

 

 

 

 

Distinzione V.

Economia.

 

 

Capo I. Articoli generali.

 89

Capo II. Provviste.

 91

Capo III. Economia nei viaggi.

 94

Capo IV. Economia nei lavori e nelle costruzioni.

 95

Capo V. Economia nella cucina.

 96

Capo VI. Economia nei lumi.

 98

Capo VII. Economia nella carta.

 99

CONCLUSIONE.

 100 {102 [250]}

 



[1] Queste carte e documenti sono:

a) Copia dei decreti dei Sommi Pontefici, delle sacre Congregazioni e del Vescovo, che riguardano o che possono interessare l'Istituto.

b) Le circolari del Superiore e della Superiora comuni a tutta la Congregazione o particolari per quella sola provincia.

c) Un registro che contenga le prescrizioni o raccomandazioni del Superiore o della Superiora nonchè delle Visitatrici, fatte in occasione della visita.

d) Un registro in cui sia notato il personale della provincia, cioè le Professe perpetue, triennali, e Novizie, patria, età e paternità di ciascuna, la data dell'ammissione al Noviziato, della Professione triennale o perpetua, e la perizia o l'abilità di ciascuna in qualche scienza od arte.

e) Un libro in cui si notino le patenti, i certificati e simili conseguite dalle Suore maestre dimoranti nella sua Ispettoria.

f) Un registro in cui si noti un riassunto dei rendiconti annuali sullo stato finanziario ed economico dei beni mobili ed immobili, in cui si trova ciascuna Casa.

g) Un libro ove sieno notate le Consorelle defunte, il luogo ove morirono, l'anno e il giorno, l'età ecc., e quelle eziandio che fossero uscite o state licenziate dalla Congregazione.

h) Un registro coll'indice di tutti gli atti pubblici ed anche delle carte private di qualche importanza, riguardanti le Case della sua Ispettoria.

i) Un registro che serva a notare le Messe fatte celebrare in suffragio delle Consorelle defunte nella sua Ispettoria.

[2] Per economia invece di cifre a filo giova farle con inchiostro indelebile appositamente preparato, ma piuttosto piccole e posto sull'estremità di un angolo.

[3] Costumiere è un quaderno per lo più manoscritto, copiato in tanti esemplari quante sono le Case della provincia, nel quale si registrano le usanze speciali di quella in tanti capi separati quante sono le materie di cui si tratta.

[4] Per norma si nota che in commercio pagandosi in contanti si ha ordinariamente almeno il 2 per % di sconto.

[5] Dicesi in porto affrancato, quando il trasporto viene pagato dal mittente, in porto assegnato, quando viene pagato dal destinatario.

[6] Occorrendo negli uffizi di spedizione dei bagagli in ogni stazione si possono lasciare in deposito le valigie, i pacchi ed i sacchi da viaggio, pagando in ragione di dieci centesimi ogni 24 ore. Sulle ferrovie francesi ogni viaggiatore può portar seco 30 Kg.




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