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Don Bosco-Memorie biografiche Vol 10.html
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 Nel capo XI, De acceptione vennero soppressi gli articoli 6° e 7°, dov'erano elencate le condizioni richieste per essere ascritti alla Pia Società, le quali in parte vennero apposte nel 1° articolo, e in parte in due nuovi (il 2° e il 5°), in questa sostanza: nel 1°: - gli aspiranti alla Società devono presentare le lettere testimoniali degli Ordinari prescritte dal Decreto della S. Congregazione dei VV. e RR. "Romani Pontifices " del 25 gennaio 1848, ed essere di tale sanità da poter osservare tutte le Costituzioni senz'eccezioni; e i laici, oltre le altre cose ( praeter alia ) che sappiano almeno il catechismo ( saltem fidei rudimenta calleant ); nel 2°: - per ammettere novizi aspiranti allo stato ecclesiastico, qualora abbiano qualche irregolarità, è necessaria la dispensa della S. Sede; nel 5°: - tanto nelle accettazioni di aspiranti alla Società, come nelle ammissioni alla professione, si osservino tutte le prescrizioni del Decreto "Regulari disciplinae " del 25 gennaio 1848..





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