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  San Giovanni Bosco - Opere Edite.

LE SCUOLE DI BENEFICENZA DELL'ORATORIO DI S. FRANCESCO DI SALES IN TORINO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO

 

Pel Sacerdote GIOVANNI BOSCO

 

TORINO

TIPOGRAFIA SALESIANA

1879. {7 [449]} {8 [450]}

 

 

 

INDEX

 

Parte prima  2

Parte seconda  6

Allegati 8

Allegato A. Copia di decreto del Ministero della Pubblica Istruzione. 8

Allegato A. Prefettura della Provincia di Torino. Consiglio scolastico provinciale  9

Allegato B. Risposta. 9

Allegato C 9

Allegato C 10

Allegato D 10

Allegato D. Esami di licenza liceale e ginnasiale in Torino nella Sessione di Luglio 1879  10

Allegato E 11

Allegato E. R. Prefettura della Provincia di Torino. 11

 


 

MAESTÀ,

 

            Confidato in quella paterna bontà, che vi fa sollecito per ogni cosa, che si appartenga al bene dei vostri sudditi, e nella particolare benevolenza, che dimostraste in più occasioni verso i poveri giovanetti ricoverati nell’Oratorio di S. Francesco di Sales in Torino, e valendosi del diritto, che gli accorda l’art. 9.° n°. 4° della legge sul Consiglio di Stato 20 marzo 1865, allegato D, il Sacerdote {9 [451]} Bosco fa umile ricorso a V.M. per un affare, in cui sono implicate le sorti di migliaia di ragazzi abbandonati, e non lievi interessi della religione, della moralità e della patria.

            È noto a V.M. come un decreto del Ministero di pubblica Istruzione in data 16 maggio 1879 (V. Allegato A) ordinava la Chiusura delle scuole secondarie, che da trentacinque anni si facevano a benefizio dei poveri giovanetti ricoverati nell’Oratorio di S. Francesco di Sales in Torino. Per cagione di questo decreto dovettero essere chiuse le scuole prima del termine dell’anno scolastico, e disporsi gli allievi, con quanto loro danno e con quanto dolore lo immagini V. M.

            Or bene questo decreto non si fonda nè sopra la verità dei fatti, nè sopra una retta applicazione delle leggi.

            Permetta V. M. che come direttore {4 [452]} dell’Istituto ed obbligato per dovere di Carità ad usare ogni mezzo consentito dalle leggi per salvare dall’estrema rovina questi poveri fanciulli, il Sacerdote Bosco si faccia ad esporle alcune osservazioni in proposito, invocando nel medesimo tempo quella giustizia, che la saggezza di V.M. ed il suo cuore paterno Le detteranno. {5 [453]} {6 [454]}

 

 

Parte prima

 

            A fine di dare a V. M. una giusta idea della natura e dello scopo di questo Istituto gioverà certamente un ragguaglio storico, da cui apparisca quali siano stati i suoi rapporti colle pubbliche autorità, e come dalle medesime sia stato costantemente riconosciuto opera di Carità da' suoi primordi sino al presente.

            Fin dall’anno 1841 il Sacerdote Bosco, aiutato dalla Carità dei privati e dai sussidi del governo, va raccogliendo giovani abbandonati e li ricovera in casa sua per salvarli dai pericoli dell’indigenza e dalla corruzione delle pubbliche strade. Provvede loro il vitto ed il vestito, e come buon Padre si adopera a dar loro una cristiana educazione. Non bastando egli solo a tanta impresa cerca di associarsi altri, che animati dalla medesima carità l’aiutino. A' questo fa imparare un {7 [455]} mestiere, a quello un altro. E poichè ai nostri tempi è divenuta necessità il saper leggere, scrivere e far di conto, egli, mettendo a profitto i ritagli di tempo avanzati al lavoro, provvede a' suoi figliuoli adottivi una conveniente istruzione. Alcuni poi, perchè forniti di svegliato ingegno, o perchè appartenenti a famiglie decadute, soglionsi destinare al corso tecnico, al francese ed anche ad alcuni anni di studio classico. Con questo mezzo si provvedono allievi compositori nella Tipografia dell’Istituto, assistenti nell’Ospizio, mentre non pochi si danno alla carriera militare, o allo studio letterario, secondo che loro pare nel più breve lasso di tempo poter giungere a guadagnarsi onesto sostentamento. In siffatta maniera si poterono secondare le propensioni de' nostri giovani, e organizzare un sistema educativo conveniente ad un Istituto, che in breve tempo giunse a raccogliere ben novecento giovanetti, che tanti appunto al presente sono gli allievi del nostro Ospizio.

            Sin qui l’Oratorio di S. Francesco di Sales fu considerato quale ospizio di carità a benefizio dei poveri ed abbandonati fanciulli. L’Autorità Scolastica lo aiutò moralmente e materialmente.

            Il novello modo di raccogliere ed educare i figli della più bisognosa, e, possiamo dire, della più pericolante porzione della Società, trasse gente da varie parti.

            Il Sindaco di Torino, Cav. Bellono, il Prefetto, Parecchi Deputati e Senatori venivano con piacere {8 [456]} a farci visita passando delle ore nei laboratorii, nelle scuole, e perfino in ricreazione coi fanciulli.

            Un giorno venne il Conte Sclopis col Marchese Ignazio Pallavicini e col Conte Luigi Collegno, tutti Senatori del Regno. Visitarono l’Ospizio, le scuole, il giardino di ricreazione e le radunanze festive.

            Nella loro partenza dissero voler riferire ogni cosa al Senato, affinchè ne facesse calda raccomandazione al Governo, e lo impegnasse a favorire una istituzione che ha per fine, essi dicevano, di diminuire il numero dei discoli e di quelli che vanno a popolare le carceri.

            Difatto nella tornata 1° marzo 1850 la camera dei Senatori diede una splendida testimonianza a questa istituzione. La commissione di Senatori, che si recò tra noi, raccomandò vivamente al governo l’opera degli Oratorii affinchè la favorisse, l’appoggiasse con mezzi morali e materiali, come istituzione veramente utile ai nostri tempi, eminentemente umanitaria e cristiana.

            Si può vedere l’esposizione di tale visita negli atti del Senato, come nell’Appendice N° 1, dell’Opuscolo L’Oratorio di S. Francesco di Sales ecc. Allegato F.

            Il Governo e sopratutto il Ministero dell’Interno prese allora in alta considerazione la raccomandazione dei Senatori, e cooperò anche con mezzi materiali allo sviluppo dell’Ospizio.

            I Ministri Rattazzi, Cavour, Farini, Lanza, Peruzzi, {9 [457]} Ricasoli, Nicotera, giudicarono questo Istituto quale opera loro, inviandoci qui ogni genere di ragazzi abbandonati. Quando poi aveva luogo qualche trattenimento di ginnastica, distribuzione di premi, teatrino, o concerti musicali, quei benemeriti Signori si professavano lieti di poter intervenire quali Padri in mezzo ai Proprii figli. Più d’una volta avvenne che il Prefetto della Provincia e il Sindaco di Torino accompagnavano il ministro dell’Interno ed anche i Principi di Casa Reale a prendere parte alle nostre feste di famiglia. Alcune lettere dell’Appendice N° 2, del precitato opuscolo fanno testimonianza dell’asserto, e palesano il giudizio che quei personaggi facevano di questo Istituto.

            Il Municipio di Torino ha sempre considerato l’opera degli Oratorii come istituzione di beneficenza. La incoraggiò con premi, la favorì con mezzi materiali e indirizzovvi assai di frequente dei fanciulli pericolanti.

            Nel 1854 quando il Cholera morbus invase i nostri paesi, il Sindaco di forino raccolse in apposito locale i fanciulli fatti orfani dal morbo micidiale, e ne affidò la cura e la direzione allo scrivente. Una cinquantina dei più abbandonati furono dal medesimo Sindaco inviati a quest’Ospizio, dove vennero educati, istruiti e avviati ad un’arte o mestiere. Si veda l’Appendice N° 3 del citato opuscolo.

            Altri fanciulli pure colpiti dalla stessa sventura in numero di 20 vennero qua indirizzati dal Prefette {10 [458]} di Ancona: parecchi da Sassari, da Napoli e nove da Tortorigi in Sicilia e da altri paesi d’Italia.

            Assai benevolo concetto mostrò sempre avere di questo Istituto la R. Famiglia. Più volte i nostri amati Sovrani Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II, avendo inteso che l’Istituto versava in grandi strettezze, lo soccorsero con offerte degne di loro reale munificenza; e quest’ultimo in certe occasioni, con segno di veramente paterna benevolenza, rallegrò coi frutti delle sue caccie la mensa dei nostri poveri giovanetti. I Principi poi, oltre le ricche offerte di danaro e di tutti gli attrezzi di ginnastica, che avevano servito a loro nel Real Castello di Moncalieri, si degnarono talvolta di onorare quest’Oratorio assistendo alle rappresentazioni teatrali, che davano i giovani per loro spasso e divertimento.

            Noi ci ricordiamo sempre con gratitudine i Soccorsi che V. M. si degnò d’inviarci più volte ed il suo nome sta scritto fra i più insigni benefattori di questo Istituto.

            Nè meno favorevoli furono le relazioni di questo Istituto colle Autorità Scolastiche.

            La legge Boncompagni del 1848 considerò questo Ospizio come ricovero di poveri giovani, e lo lasciò totalmente sotto al Ministero dell’Interno. (V. Legge Boncompagni art. 3°).

            Lo stesso dicasi della legge Lanza nel 1857. Quel ministro non solo lasciò le nostre scuole libere nella scelta dei Maestri, ma le sussidiò {11 [459]} più volte, e con lettera del 29 Aprile del 1857 diede un premio di Lire 1000 assicurando il suo appoggio e tutti i mezzi che da lui dipendevano, aftinchè Questo istituto avesse il suo maggior sviluppo.

            La legge Casati nel 1859 lasciò pure le nostre scuole nella loro autonomia; e 1’Autorità scolastica continuò coll’opera personale e anche con sussidii pecuniarii ad appoggiare questo istituto, il quale proseguì a godere del libero esercizio riguardo ai maestri.

            Nel 1865 il R. Provveditore degli studi, ignaro del carattere, della natura tutta speciale del medesimo, voleva considerarlo quale ginnasio privato, e quindi obbligarlo ad avere professori patentati; ma una lettera del Ministro dell’Interno ed un’altra del Sindaco di Torino indirizzate al sig. Ministro della Pubblica Istruzione, dichiararono esser questa un’opera di beneficenza in tutto il rigore della parola; e notarono che l’obbligazione di porre maestri patentati e perciò stipendiati in classe, ne sarebbe la rovina, non avendosi un soldo sul bilancio preventivo. Pago di quella asserzione il Sig. Ministro ed il R. Provveditore non fecero più parola sulla legalità dei nostri insegnanti. Si veda la lettera nell’Appendice N° 4, dell’Opuscolo citato.

            In tutto questo tempo (1841-1877) i Ministri della Pubblica Istruzione ci hanno costantemente inviati poveri fanciulli; ed i RR. Provveditori godevano di potersi recare eglino stessi nelle Classi a porgere {12 [460]} norme didattiche ai maestri e dare lezioni ai medesimi allievi. Tutti questi Superiori scolastici hanno sempre promosso il nostro insegnamento, nè mai pensarono a sottoporlo alla legge comune. Solamente nell’anno scolastico 1877-78, il Sig. Provveditore ordinò di porre in classe insegnanti titolati sotto pena di non permettere l’insegnamento ginnasiale. Tale esigenza cagionava non leggero disturbo e spesa.

            Tuttavia considerando che questo sarebbe stato un infortunio per tanti figli del popolo, e desideroso d’altro canto di obbedire, non alla legge, che ciò non comandava, ma all’Autorità che così esigeva, vennero scelti cinque professori patentati, cui furono affidati i diversi insegnamenti voluti dalla legge. Non sembrò pago di questo il Sig. Provveditore, il quale in due ispezioni fatte improvvisamente all’Istituto dichiarò che perla pulizia, igiene, disciplina e moralità, non si lasciava niente a desiderare, ma notò che nel tempo della sua ispezione mancavano dalla scuola alcuni professori titolati e che le loro classi erano tenute da Supplenti. Per questo solo fatto il Consiglio scolastico provinciale, dietro relazione del Provveditore, propose la chiusura delle scuole Salesiane, ed il Ministero approvando la proposta emanò il decreto di chiusura il 16 maggio 1879, che ritardò a comunicare a D. Bosco fino al 23 Giugno. Vedi Allegato A2a.

            Ricevuto questo decreto il Sacerdote Bosco si rivolgeva al Ministero facendogli osservare che {13 [461]} quel decreto non aveva fondamento legale, sia perchè essendo il suo un Istituto di beneficenza, non era tenuto a porre nelle classi professori titolati, già perchè, come si richiede negli istituti privati, i diversi insegnamenti erano affidati a professori patentati, i quali, quando siano impediti dal far lezione, possono farsi supplire da altri insegnanti; sia ancora perchè non vi era nessuna delle gravi cagioni indicate dall’articolo 242 della legge per la chiusura di un istituto.

            Quella lettera fu lasciata senza risposta. Allora si ricorse a V. M. che con paterna ed ammirabile bontà mandava al Ministro di Pubblica Istruzione il fatto ricorso (V. Allegato B). Il Ministero rispose ripetendo le parole del decreto di chiusura, come consta da lettera scritta al Ministro della Casa Reale in Torino, di cui il Sacerdote Bosco non potè avere copia.

            Sottentrato un novello Ministero, D. Bosco rinnovò più volte la dimanda perchè fosse rivocato il decreto. Ma invano. (Vedi Allegati C1a. e C2a.) Dalla fatta esposizione risulta:

            1° Che l’Oratorio Salesiano è un ospizio di beneficenza;

            2° Che per tale fu tenuto sempre dalle Autorità del Regno;

            3° Che le sue scuole ne formano parte integrante, come quelle che son destinate alla educazione dei giovanetti in esso ricoverati;

            4° Che pel corso di 30 e più anni, sotto gli occhi delle Autorità, e col loro favore ed aiuto {14 [462]} il Sac. Bosco potè dare l’istruzione necessaria ai suoi giovanetti senza che mai si pretendessero da lui professori titolati;

            5° Che solamente dal 1877 in qua le Autorità scolastiche si misero nell’impegno d’esigere dalle scuole salesiane i Professori titolati, e credendo di non averli trovati nell’anno passato ne ordinarono la chiusura.

            Sopra questo ultimo fatto mi sia lecito aggiungere alcune osservazioni. È certo essere le scuole Salesiane un’opera di beneficenza. Ora è giusto e ragionevole che si esigano per esse professori titolati? No: per le seguenti ragioni :

            1° Lo stipendio necessario a provvedere i professori titolati è tutto sottratto alla beneficenza, ed il governo che li esige viene con questo a colpire di una tassa gravissima i poveri giovani abbandonati;

            2° Negli istituti privati si chiedono i titoli legali per assicurare la buona riuscita in giovani, che, qualora non vi fossero istituti privati, avrebbero agio di frequentare le scuole pubbliche e godere il benefizio di una soda istruzione. Ma ciò non accade nelle scuole di D. Bosco, i cui allievi, se non vi fossero quelle, non avrebbero modo di frequentarne altre. Qui il Governo, a cui incombe il dovere di promuovere l’istruzione, non ha da scegliere fra il poco ed il molto; ma tra il poco (nel caso che fosse poca l’istruzione data dai professori non titolati) e il niente, e mi pare che non debba restare dubbioso nella scelta. (Vedi {15 [463]} Allievo, pag. 21, 22 dell’opuscolo: La Legge Casati, ecc. Allegato G.)

            3° Un’altra grave differenza corre tra gli ospizi di beneficenza e gli istituti privati, ed è che questi, esigendo dagli allievi una regolare pensione, debbono dar loro certe guarentigie d’idoneità, ed il governo le deve assicurare. Ma ciò male a proposito si esigerebbe da un’opera di beneficenza, ove ogni cosa è data gratuitamente. Qui il Governo non ha da assicurare la quantità o la forma dell’istruzione, ma solamente la qualità in ciò che si riferisce alla moralità ed alle patrie istituzioni (Vedi Allievo opusc. cit. pag. 27), per il che non son necessari i titoli legali di abilitazione all’insegnamento.

            4° Il Professor Allievo a pag. 23 del citato opuscolo fa al nostro proposito 1’Osservazione seguente: L’art. 356 della legge suona in tal modo:

            Le persone che insegnano a titolo gratuito nelle scuole festive pei fanciulli poveri, o nelle scuole elementari per gli adulti od in quelle dove si fanno corsi speciali tecnici per gli artieri, sono dispensati dal far constare la loro idoneità.”

            Le parole dell’art, da me poste in corsivo accennano all’insegnamento secondario tecnico, sebbene il Capo, a cui esso si riferisce, appartenga al titolo V. della legge, che riguarda la istruzione elementare. Ma siccome in questo stesso titolo è compreso il capo degli articoli riguardanti le scuole normali, che non appartengono di sicuro all’istruzione elementare, perciò se non sono richiesti {16 [464]} i titoli legali a chi insegni a titolo gratuito in iscuole tecniche, che costituiscono il primo grado dell’insegnamento secondario tecnico, ragion vuole che fruisca della stessa concessione chi insegna a titolo gratuito in iscuole ginnasiali che formano il primo grado dell’insegnamento secondario classico. »

            5° Le scuole Salesiane, che coll’approvazione di tutte le Autorità godettero per più di 30 anni la facoltà di sussistere e prosperare senza i professori titolati, pare che abbiano acquistato un diritto di prescrizione, che non deve loro esser tolto, se non vengano meno allo scopo della loro fondazione, ed allo spirito che le informava. Il che ha tanto più forza in questi ultimi tempi che le istituzioni patrie e lo Spirito nazionale tendono ad ogni maniera d’onesta libertà.

            6° Il decreto del Ministero di pubblica istruzione, di cui è qui unita la copia, dice:(V. Allegato A) il ginnasio privato annesso all’Oratorio di S. Francesco di Sales in Torino tenuto dal Sacerdote Bosco ó chiuso. Da queste parole apparisce che l’Autorità scolastica credette di trovare nelle scuole dell’Oratorio Salesiano un ginnasio privato annesso al medesimo; che le riguardò come uno di quegli istituti, che la legge comprende sotto questo nome, ne richiese le medesime condizioni e parendole di non averle trovate, ne ordinò la chiusura.

            Ma questo è un grave errore di fatto. All’Oratorio Salesiano non fu mai annesso un ginnasio {17 [465]} privato; ma vi furono delle scuole destinate all’educazione dei poveri giovani in esso ricoverati, le quali ne facevano parte integrante, a quella guisa che un padre non si dice annettere un ginnasio privato alla sua famiglia, quando insegna o fa insegnare a' suoi figli gli elementi delle lettere e delle scienze.

            Il che si fa più chiaro pei fatti seguenti:

            A. Nell’art. 247 della legge Casati sono prescritte le formalità che deve compiere chiunque voglia aprire legalmente un ginnasio privato. Ma le scuole Salesiane esistevano già prima di detta legge, la quale non avendo nulla disposto a lor riguardo, s’intende che le lasciava nella lor primiera condizione; e le Autorità scolastiche non pensarono mai a richiedere dal Sac. Bosco tali formalità, riconoscendo essere ben altra la natura del suo Istituto.

            B. L’art. 246 della legge dice ancora che gli insegnamenti (nei ginnasi privati) debbono essere dati in conformità del programma in cui sarà annunziata al pubblico l’apertura dello Stabilimento. Dal che apparisce, che aprendosi un ginnasio privato la Direzione deve farne conoscere al pubblico il programma d’insegnamento per nonna dei genitori. Ora il Sac. Bosco non ha mai annunziato al pubblico il programma d’insegnamento da seguirsi nelle scuole del suo istituto; ma i giovani raccomandati accettava a patto che si lasciasse a lui, come a buon padre, la facoltà di far loro apprendere quel mestiere o quella {18 [466]} scienza, che fosse più confacente all’indole ed all’ingegno di ciascuno, e meglio provvedesse al suo avvenire. Il che mostra il suo essere un ricovero di giovani abbandonati, ove si provvede a ciascuno, secondo i bisogni e le possibilità, e non già un istituto privato, col quale i parenti pattuiscono l’istruzione da dare ai figliuoli, e la esigono conforme a un determinato programma.

            Dunque l’Autorità scolastica ponendo le scuole di D. Bosco nell’ordine dei ginnasi privati, come apparisce dal decreto, ed applicando loro le leggi di quelli, prese un grave abbaglio circa la natura di esse, e poichè il decreto di chiusura è conseguenza di questo abbaglio, ne consegue che non possa essere fondato sulla legge.

Le cose fin qui discorse dimostrano che l’Oratorio Salesiano di Torino e per la sua natura, e per le sue passate relazioni colle diverse Autorità dello Stato deve ritenersi quale un ospizio di cristiana beneficenza, e come tale pel corso di trent’anni e più lasciato sussistere senza bisogno di professori patentati. {19 [467]}

 

 

Parte seconda

 

            Ma anche dato e non concesso che 1’Ospizio Salesiano sia da considerarsi quale ginnasio privato contemplato dalla legge, il decreto di chiusura è pur sempre illegale.

            1° La legge Casati a guarentigia del libero insegnamento sancisce che un istituto privato, in cui le diverse materie sono affidate ad insegnanti patentati, non possa essere chiuso, se non per gravi cagioni, che offendano, o la morale, o le patrie istituzioni, o l’igiene. Ora all’Autorità scolastica locale non venne fatto di scoprire nè di addurre neppur una delle tre ragioni di chiusura indicate dalla legge. Mancavano forse gli insegnanti titolati? No; perchè li riconosce il decreto med.° ministeriale dichiarante che “D. Bosco mandò una lista di insegnanti abilitati, mentre in realtà si serviva di non abilitati.” Segno evidente che l’Ospizio aveva i suoi maestri legalmente approvati. Perchè adunque fu chiuso? Perchè essi non hanno sempre insegnato personalmente, ma ogniqualvolta furono costretti dalla necessità si fecero surrogare in iscuola da altri insegnanti non titolari di loro fiducia, come si {20 [468]} è sempre fatto in tutti gli istituti anche governativi. Ciò posto, la legge non determina quanti mesi dell’anno debba durare l’insegnamento in un istituto privato, quante lezioni alla settimana vanno consacrate, quante ore al giorno. Ella non vincola a nessun orario scolastico il capo di un collegio privato, e gli art. 258-259, che determinano la durata dell’anno scolastico, i giorni d’insegnamento, il numero delle lezioni settimanali, riguardano i ginnasi ed i licei pubblici; tanto' è, che vi si legge: “nel caso, in cui si chieda loro (ai professori) un più gran numero di ore, si fa luogo ad un’indennità.” Parole che certo non vanno riferite ad insegnanti privati. La quale libertà a più forte ragione si deve concedere ai maestri dell’Oratorio Salesiano, dove l’anno scolastico dura due mesi più che negli altri istituti. Nessun diritto adunque aveva il Provveditore di esigere che nei giorni e nelle ore della sua visita i professori titolati dell’Oratorio fossero presenti a far lezione, ed egli ingannò sostanzialmente la legge, la quale in quella loro assenza non trova una cagione di chiusura delle scuole, e però D. Bosco non ha ingannato nessuno: i professori legalmente abilitati, di cui mandò la lista, hanno davvero essi medesimi insegnato, non quanto, nè quando pretese l’Autorità scolastica locale, ma quanto e quando hanno potuto e dovuto per obbedire alla legge, e provvedere all’istruzione dei giovanetti (e le statistiche degli esami son lì a farne prova) (V. Allegato D). {21 [469]} Giova altresì avvertire che la legge vuole affidati a professori patentali gli insegnamenti di uno stabilimento privato, i quali perciò riposano sulla risponsabilità dei medesimi a guarentigia della pubblica fede, sicchè niente vieta che un insegnante titolato si faccia all’uopo surrogare in iscuola da un supplente non legale che goda la sua fiducia[1].

            3° A tenor della legge 22 Giugno 1857, non abrogata dalla legge Casati, l’Autorità scolastica prima di ordinare la chiusura di un istituto privato deve sentire le difese del suo Direttore (Vedi l’opuscolo dell’Allievo, pag. 24); ma l’Istituto Salesiano fu processato, condannato e chiuso senza che mai il Sac. Bosco fosse chiamato a dire le proprie ragioni.

            4° Il Ministero aveva decretato la chiusura del ginnasio privato; e siccome un ginnasio è luogo dove s’insegna, cosi legalmente è chiuso quando vi è cessato l’insegnamento, come cessava di fatto il 30 Giugno nelle Scuole Salesiane. Ma il Prefetto volle colpire in quel ginnasio anche il pio ospizio ordinando lo sfratto a tutti gli alunni e figli del popolo, che vi attendevano pacificamente agli studi (V. Allegato E1 E2). Nessuna legge, nessuna autorità superiore può strappare dal seno di un ospizio di carità tanti poveri figli per gettarli sul lastrico od alla mala ventura.

            5° Un’ultima ragione assai potente, che basterebbe {22 [470]}essa sola a togliere ogni valore legale alla deliberazione di chiusura proposta da questo Consiglio scolastico provinciale, è la seguente.

            I Consigli scolastici provinciali, quali funzionano oggidì e come vennero costituiti giusta il reale decreto 22 settembre 1867, sono privi di ogni fondamento legale, perchè contrario all’art. 39 della vigente legge Casati, la quale esclude dal consiglio il Prefetto ed altri membri, che presentemente ne fanno parte. Infatti il citato decreto reale si chiudeva con questo articolo: “il presente decreto sarà sottoposto all’approvazione del Parlamento per essere convertito in legge.” Ciò significa che l’Autore medesimo del decreto vedeva esser esso contrario alla legge, e che per ossero eseguito si doveva derogare alla legge stessa. Ora sta di fatto che quel decreto non fu mai convertito in legge, eppure fu fatto eseguire e si eseguisce tuttora. Di qui consegue che ogni deliberazione del Consiglio scolastico, e però anche quella relativa alla chiusura dell’Ospizio Salesiano, non ha valore legale, perchè emanato da un’Autorità non riconosciuta dalla legge. - Riepilogando ora quanto fu discorso fin qui, risultano chiari i punti seguenti:

            1° Che l’Oratorio di S. Francesco di Sales è un Ospizio di beneficenza;

            2° Che le sue scuole non sono altrimenti un ginnasio privato annesso al medesimo, come dice il decreto di chiusura, ma scuole destinate a completare 1’educazione dei poveri giovani in esso {23 [471]} ricoverati, e ne formano parte integrante. Perciò il giudizio, che ne recarono testè il Consiglio scolastico di Torino ed il Ministero di pubblica istruzione rion può essere che erroneo, come quello che si fonda sopra un falso supposto;

            3° Che il detto Oratorio come opera di beneficenza non cade sotto la legge che governa gli istituti privati, e non si possono ragionevolmente richiedere per le sue scuole i professori titolati;

            4° Che tale è il concetto, in che lo ebbero per trenta e più anni le Autorità scolastiche del Regno, le quali perciò non pensarono mai ad imporgli una sì gravosa condizione;

            5° Che l’attuale R. Provveditore di Torino, esigendo dall’Oratorio Salesiano i professori titolati, mostrò di non conoscerne la natura o di ignorare lo spirito delle nostre libere istituzioni, e fece oltraggio a quelli, che per trenta e più anni lo precedettero nel governo della pubblica istruzione;

            6° Che dato e non concesso che le scuole di D. Bosco fossero un ginnasio privato, quale è contemplato dalla legge, il decreto di chiusura è pur sempre illegale, perchè mancano tutte le ragioni richieste dalla legge per la chiusura di un ginnasio privato;

            7° Che il giudizio, col quale il Ministero ne ordinava la chiusura, è privo delle debite forme, ed i motivi sopra cui si appoggia, mancano al tutto di verità;

            8° Che il Consiglio scolastico provinciale è oggidì costituito in forma illegale, e perciò ogni sua deliberazione è irrita e nulla. {24 [472]} Per la qualcosa il Sac. Bosco, spinto dal dovere che ha di proteggere con tutti i mezzi dalla legge consentiti i poveri giovanetti, che la Provvidenza gli ha affidati, e fatto animoso dalla bontà e sollecitudine, colla quale V. M. attende al bene dello Stato e massime dei figli del popolo, ardisce supplicare V. M. che usando del suo potere sovrano voglia :

            1° Riconoscere la illegalità del citato decreto e liberare il suo istituto da grave e non meritata sciagura, rivocandone le disposizioni;

            2° Dichiarare l’Oratorio di S. Francesco di Sales in Torino Ospizio di beneficenza, concedendo al suo direttore la facoltà di dare o far dare sotto la sua vigilanza e responsabilità quella istruzione elementare, tecnica e letteraria, che reputerà necessaria pei bisogni dei giovanetti in esso ricoverati, senza l’obbligo dei professori titolati.

            La giustizia delle cose domandate, 1’utilità grande che ne può derivare ai privati ed alla civile società fanno sperare che V. M. potrà seguire la paterna bontà del suo Cuore, e consolare una numerosa schiera di poveri fanciulli, che da cinque mesi versano in angosciosa incertezza del loro avvenire.

Di V. M.

                        Torino, 13 Novembre 1879.

Umile Supplicante Sac.

GIO. BOSCO. {25 [473]} {26 [474]}

 

 

Allegati

 

Allegato A. Copia di decreto del Ministero della Pubblica Istruzione.

 

            Veduta la deliberazione del Cons. Prov. Scolastico di Torino in data del 25 Marzo 1879, che propose la chiusura del Ginnasio privato annesso all’Oratorio di S. Francesco di Sales, tenuto in Torino dal Sac. Gioanni Bosco;

            Veduto che la detta deliberazione si fonda sopra motivi legittimi, cioè la contravenzione alle disposizioni vigenti rispetto all’idoneità legale degl’insegnanti, e l’inganno, in cui ripetutamente il detto Sacerdote volle trarre l’autorità scolastica di Torino, mandando una lista d’insegnanti abilitati, mentre in realtà, si serviva di non abilitati :

            Veduti gli articoli 246 e 248 della legge 13 Novembre 1851. N. 3725;

            Sentito il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione;

 

DECRETA:

            Il Ginnasio privato annesso all’Oratorio di S. Francesco di Sales di Torino, tenuto dal Sac. D. Gioanni Bosco, è chiuso.

            Il Prefetto Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale ili Torino darà esecuzione al presente Decreto.

            Roma, addì 16 Maggio 1879.

            Il Ministro

            In originale firmato:M. COPPINO.

Per.copia uniforme

Segretario del Consiglio Scolastico S. LEVI. {27 [475]}

 

 

Allegato A. Prefettura della Provincia di Torino. Consiglio scolastico provinciale

 

(N. 156)

Torino il 20 - 6 - 1879.

            Unito alla presente verrà rimesso per copia alla S. V. M.ma il decreto Ministeriale di chiusura del Ginnasio privato annesso all’Oratorio di S. Francesco di Sales.

            Per ordine avuto dal Ministro della Pubblica Istruzione debbo poi dichiararle che la chiusura del Ginnasio deve aver luogo non più tardi del giorno 30 di questo mese. Nel frattempo Ella potrà far dare gli esami finali di promozione.

            La S. V. sarà compiacente di rilasciare ricevuta del suddetto decreto alla persona che le consegnerà questa mia lettera.

Il Prefetto Presidente

MINGUELLI VAINI.

                        Al Reverendo Signore

            Sac. DON GIOVANNI Bosco, Torino.

 

 

Allegato B. Risposta.

 

8 Luglio 1879.

SERVIZIO REALE TORINO- ROMA

 

                        Cav. CORDARA VISCONTI, Direttore Real Casa, Torino.

            Prego avvisare Sacerdote D. Bosco, Direttore Oratorio S. Francesco Sales che sua istanza diretta a S. M. trovasi per ordine Sovrano in Corso presso Ministero istruzione pubblica.

 

Il Ministro VISONE. {28 [476]}

 

 

Allegato C

Roma, 24 Luglio 1879.

                        REVERENDISSIMO SIGNORE,

            Rispondo al viglietto che m’ha indirizzato con la data del 15 del corrente facendo voti perchè il suo Istituto possa prosperare ogni dì più in benefizio dei poveri. E questo effetto non verrà impedito, ne son certo, dall’ultimo atto compito dal Ministero della Pubblica Istruzione; perocchè l’Amministrazione del Collegio preponendo alle sue scuole ginnasiali insegnanti patentati, oltre a conformarsi alla legge, che è quel che vuole il Ministero, avrà meglio assicurato la bontà degli studii e il profitto dei suoi giovani.

            Con q uesto le offero i sensi della particolare mia osservanza

Devotissimo

FR. PEREZ

Al Molto Reverendo Sac. D. GIOANNI Bosco

Direttore dell’Oratorio

di S. Francesco di Sales, Torino.

 

 

Allegato C2°

 

Roma, 28 ottobre 1879.

                        REVERENDO SIGNORE,

            Dal pregiato foglio di V. S. Revma in data del 19 corrente ho con piacere sentito che Ella ha trovati per le classi ginnasiali del suo Collegio professori muniti di regolare diploma. Ciò farà sì che ella potrà senza ritardo riaprire le classi suddette, al quale effetto si dovrà rivolgere al Consiglio Scolastico:di che dandole avviso, per fine me le rassegno pieno di stima e di considerazione

            Devotissimo FR. PEREZ.

Al Molto Reverendo Sac. GIO. BOSCO - Torino. {29 [477]}

 

 

Allegato D1°

 

            Per secondare la richiesta della Direzione dell’Istituto di S. Francesco di Sales di Torino, e rendere omaggio alla verità dichiaro che nel pubblico esame di Licenza sostenuto dagli allievi dell’Istituto Salesiano in questo Regio Ginnasio di Monviso furono dichiarati promossi 31 sopra 37 esaminati nell’anno scolastico 1877-78, e 39 sopra 45 candidati dell’ultimo anno 1878-79. Come consta dai Registri esistenti in questa Direzione, sono presso a poco soddisfacenti egualmente i risultati degli esami, che da 12 anni e più gli alunni del detto collegio sostennero per la licenza in questo Regio Ginnasio, prima diretto dai Cavalieri Cavallero e Liveriero, e in questi ultimi otto anni da me sottoscritto; e per debito di giustizia aggiungo che le Giunte degli esami di Licenza ogni anno nominate dal Consiglio provinciale furono sempre variate, anche dietro particolare mia istanza al Regio Provveditore, e tutte si sono sempre dichiarate satisfatte non poco dell’esito degli esami degli alunni provenienti dall’Istituto Salesiano, che sostennero sempre con onore il paragone cogli allievi di altri Collegi. Si dimostrarono costantemente rispettosissimi e ben disciplinati, e colle prove fatte nei diversi anni attestarono anche il profitto e il miglioramento crescente degli studi di quell’Istituto. Perocchè non posso tacere che quando nei primi anni si dimostravano più deficienti in alcuna materia, le osservazioni di questa direzione furono sempre accolte in buona parte dai Superiori di queir Istituto, e se ne vantaggiarono, mandando l’anno appresso giovani meglio preparati anche in quel ramo speciale; tanto che i risultati degli ultimi anni sono soddisfacenti per tutte le materie, e in alcuna parte ottimi

            In fede. Torino 14 Novembre 1879.

 

Il Direttore dtl Ginnasio Monviso

E Presidente delle Giunte per gli Esami di Licenza.

PARATO. {30 [478]}

 

 

Allegato D2°. Esami di licenza liceale e ginnasiale in Torino nella Sessione di Luglio 1879

 

R. GINNASIO MONVISO.

 

 

Inscritti

Appronti

R Ginnasio Monviso

16

7

Oratorio Salesiano[2]

31

22

Collegio Valsalice

6

2

Collegio di Lanzo

7

6

Collegio di S Giuseppa

8

7

Collegio Cottolengo

2

1

Collegio di Caluso

1

0

Scuola Paterna

11

1

 

82

40

 

 

Allegato E1°

 

Torino 28 Giugno 1879.

                        CARISSIMO SIG. D. Bosco,

 

            Secondo il suo suggerimento mi sono recato in compagnia del Prof. D. Durando a parlare col R. Prefetto per sentire dalla sua bocca quali siano i suoi voleri relativamente al Decreto di chiusura. Con vivo dispiacere dall’avuto colloquio abbiam rilevato che egli intende veramente che i giovani studenti siano allontanati dall’Oratorio. {31 [479]}

            In vista di tale decisione 1’abbiam pregato a voler almeno concedere una proroga, sia per terminare gli esami che non si possono finire nel breve lasso di tempo tra la intimazione del Decreto ed il giorno fissato per la chiusura, sia per aver campo a ricapitare questi poveri giovanetti; e a questo parve disposto ad accondiscendere, di modo che si potrà andare avanti qualche giorno oltre il 30 Giugno senza tema di disturbi.

            Tanto Le riferisco a compimento dell’affidataci commissione, mentre mi è sempre caro il professarmi

            Di V. S. Car.mo

Suo affezionatissimo devotissimo Servitore

Sac. MICHELE RUA.

 

 

Allegato E. R. Prefettura della Provincia di Torino.

 

Torino, 9 Luglio 1879.

 

            Da due giorni vengono alla Prefettura delle persone chiedendo che siano autorizzate a restare presso il Collegio fondato e diretto dalla S. V. Rev.ma taluni dei giovanetti che frequentarono le scuole chiuse per disposizione del Ministero della P. Istruzione, i quali non avendo patenti in grado di riceverli si troverebbero uscendo senza ricovero.

            A queste persone ho replicato che, ferma restando la chiusura delle scuole, nulla osta per parte mia che questi giovani restino in codesto Collegio un’altra decina di giorni; per dar agio a chi s’interessa a loro favore di collocarli nel miglior modo possibile.

            Mentre eguale dichiarazione faccio alla S. V. Rev.ma, La prego di farmi conoscere il nome e la residenza dei giovani che hanno lasciato e lascieranno il Collegio, e di quelli che vi resteranno provvisoriamente per il termine preindicato.

            Gradisca intanto l’assicurazione della più distinta stima.

Il Prefetto,

In originale firmato:MINGHELLI-VAINI.

 

Al Reverendissimo Sacerdote D. GIOVANNI BOSCO

            Rettore dell’Oratorio di S. Francesco di Sales

                        Via Cottolengo, 32. Torino. {32 [480]}

 



[1] Vedi il commento che ne fa l’illustre professore Allievo nel suo Opuscolo, pag. 24.

[2] Sappiamo che i 22 promossi su 31 di queste scuole Illegali ottennero i migliori voti; anzi uno di essi riuscì il primo di tutti gli 82 candidati con 10 punti di superiorità su tutti gli altri” (Dal Giornale Torinese “Il Baretti” N 33 e 34-14 Agosto 1879)

I nove, che furono ritenuti in qualche materia, ripararono agevolmente l’esame nella sessione di Ottobre E questo esito favorevole si ottenne non ostante i disturbi, che cagionò alle scuole il Decreto di chiusura




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