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  San Giovanni Bosco - Opere Edite.

DELIBERAZIONI DEL TERZO E QUARTO CAPITOLO GENERALE DELLA PIA SOCIETÀ SALESIANA

 

TENUTI IN VALSALICE NEL SETTEMBRE 1883-86

 

 

1887

S. BENIGNO CANAVESE

TIPOGRAFIA SALESIANA {1 [253]}

 

 

 

 

INDEX

 

Carissimi figli in G. C., 2

I. Regolamento per le parrocchie  2

§ 1°. Vita Comune. 3

§ 2°. Relazione cogli esterni. 3

§ 3°. Proventi parrocchiali. 5

II. Delle sacre ordinazioni. 6

III. Dello spirito religioso, e delle vocazioni fra i coadiutori e gli artigiani. 7

§ 1. Dei Coadiutori. 7

§ 2. Dei giovani artigiani. 8

IV. Regolamento per gli oratorii festivi 9

V. Bollettino Salesiano. 10

VI. Modo di provvedere alla esenzione dalla leva militare. 11

Indice  12

 


Carissimi figli in G. C.,

 

            Era mio desiderio di offerirvi insieme raccolte in un sol volume tutte le deliberazioni dei quattro nostri Capitoli Generali tenutisi da che la Pia nostra Società ebbe la suprema Pontificia approvazione. Ma richiedendo tale cosa non breve spazio di tempo ed abbastanza lungo lavoro, ho determinato di non lasciar terminare l'anno scolastico senza presentarvi le deliberazioni dei due ultimi Capitoli Generali, che non erano fino ad ora state pubblicate. Sarà intanto mia cura che si attenda con alacrità alla compilazione del volume desiderato; affinchè ciascuno dei nostri soci possa avere dinanzi agli occhi bene coordinata e chiaramente espresse tutte le norme che pel buon andamento della Congregazione si stabilirono nelle triennali nostre radunanze. 3{ [255]}

            Voi sapete, o Carissimi, che le deliberazioni dei Capitoli Generali hanno grande importanza ed aiutano efficacemente a praticare le nostre sante Regole; epperciò vivamente vi raccomando che le teniate nel conto dovuto; si leggano attentamente; si procuri di conoscerle bene, e, ciò che è più, si pratichino con tutta esattezza.

            Il Signore vi benedica e la Vergine SS. vi sostenga e protegga nelle vostre fatiche. Nelle vostre preghiere non dimenticate il

 

                Torino, Festa della Visitazioni di Maria SS. 2 Luglio 1887.

 

Vostro affmo in G. C.

Sac. Giovanni Bosco. {4 [256]}

 

 

I. Regolamento per le parrocchie

 

            1. Esaminato lo scopo cui tende la Congregazione Salesiana nelle opere sue secondo le nostre Costituzioni al Capo I, pare, debbasi nè con facilità nè in via ordinaria assumere la direzione di parrocchie, che venissero dai Vescovi offerte.

            2. Quando però tale offerta venisse fatta direttamente dal Papa, oppure la maggior gloria di Dio ed il bene dell'anime, oppure ragioni di convenienza consigliassero il Capitolo Superiore ad accettare la fondazione od amministrazione di qualche parrocchia, specialmente nelle Missioni estere, dessa verrà affidata ad uno dei Soci che abbia, vuoi per la scienza e pietà, vuoi per l'età e prudenza, i requisiti necessarii a sì difficile Ministero.

            3. Si provvederà eziandio che in quella casa parrocchiale si stabilisca quanto prima una Comunità religiosa non minore di sei socii, di cui il Parroco potrà essere il Superiore.

            4. Nel caso in cui la Parrocchia abbia Collegio od Ospizio annesso, la Parrocchia ed il Collegio dovranno avere amministrazione separata, con locale e personale distinto.

            5. In questo caso si possono presentare due ipotesi: l'una in cui il Parroco sia superiore delle famiglia salesiana, l'altra in cui lo sia il Direttore della casa. {5 [257]}

            6. Nella prima ipotesi il Parroco avrà un Direttore dell'Istituto annesso alla parrocchia, al quale tastiera tutta la libertà d'azione per il disimpegno del suo uffizio.

            7. Nella seconda ipotesi il Direttore condividerà col Parroco la responsabilità della Parrocchia, e l'aiuterà compatibilmente alle esigenze della casa annessa.

            8. In entrambi i casi si raccomanda al Parroco ed al Direttore di trovarsi sempre in buono accordo nello sciogliere le difficoltà, senza che ne sia offesa la carità fraterna ed il buon esempio, che devono a' confratelli ed a' fedeli.

            9. Inoltre l'Ospizio o Collegio annesso alla Parrocchia dovrà aver una cappella interamente riservata per le pratiche di pietà dei giovanetti ivi educati.

            10. Non si accettino a convivere in Comunità nè Sacerdoti secolari, nè laici estranei alla Congregazione, perchè l'osservanza delle regole ne avrebbe a soffrire detrimento.

            11. Il Parroco a nominarsi sia ad nutum Superioris, secondo la Costituzione Firmandis di Benedetto XIV, 5 Novembre 1744, e la sua nomina sia fatta secondo la prassi che si tiene in Roma pei regolari, ad annum, con facoltà di riconferma d'accordo coll'Ordinario del luogo. In quei paesi però, come in America, ove il titolo di Parroco si assume dal Superiore della Congregazione anche per varie parrocchie ac-cumulativamente, con facoltà di mandare socii idonei a rappresentarlo, non sarà necessario apporre quest'ultima condizione, poichè l'Ispettore locale potrà cambiare il suo rappresentante, quando lo creda della maggior gloria di Dio e di maggior vantaggio della Congregazione. Notisi però che sarà conveniente in tal caso partecipare {6 [258]} all'Ordinario questo mutamento e per quanto è possibile mettersi con lui d'accordo.

            12. Queste brevi norme si sono date, astrazion fatta dalla questione difficilmente solubile del Placet o approvazione del Governo, che ratificando le nomine non si accomoderebbe così facilmente a' frequenti mutamenti di un Parroco.

            13. Non si accettino parrocchie, ove si deva dipendere da una fabbriceria.

            14. In quanto poi alla vita comune, alle relazioni cogli esterni, ed alle autorità civili ed ecclesiastiche, si osserveranno quelle norme, che la prudenza e le circostanze richiedono. Qui si notano le norme principali, che si hanno a seguire, suggerite dallo spirito delle nostre regole.

 

 

§ 1°. Vita Comune.

 

            1. In una casa parrocchiale è certo più difficile la esatta osservanza delle nostre regole. Però il Parroco ed i suoi Coadiutori debbono attenersi per regola generale alla vita comune sia per le pratiche di pietà, sia per quanto riguarda il vitto, il vestito ed il riposo. Sia premura del Parroco di fissare il tempo più opportuno per la meditazione giornaliera e la lettura spirituale, procurando d'intervenirvi regolarmente co' suoi Coadiutori. Se è possibile, la facciano in Chiesa, perchè i parrocchiani ne possano avere edificazione.

            2. Vi sia un'ora stabilita per il pranzo e per la cena, e per quanto è possibile il Parroco veda di trovarsi co' suoi confratelli, a meno che l'esercizio del suo ministero lo chiami altrove. In ogni circostanza però il Parroco badi sempre che non si introducano eccezioni, nè particolarità. {7 [259]}

            3. Sarà cosa lodevole se nelle principali solennità dell'anno si inviterà a pranzo alcuno dei Parroci limitrofi o dei sacerdoti secolari appartenenti alla sua parrocchia, soliti a coadiuvarlo nelle funzioni religiose.

            4. Vi sia un'ora stabilita tanto pel riposo, quanto per la levata. Se qualcuno dovesse vegliare in tutto od in parte la nottata presso qualche infermo potrà compensare lungo il giorno le ore perdute, secondo la disposizione del Superiore.

            5. L'alloggio del Parroco, quand'anche abbia annesso un Ospizio o Collegio, sia separato dal resto della casa, ed abbia due entrate diverse, una per gli esterni e l'altra per gl'interni.

            6. Sia però suo studio che sia mobigliato colla semplicità che si addice allo spirito di povertà, di cui si è fatta professione.

            7. Potrà tuttavia il Parroco, oltre l'archivio parrocchiale ed una sala ad uso delle varie conferenze, avere un'altra stanza modestamente adorna, quando avesse a ricevere persone distinte o qualche prelato.

 

 

§ 2°. Relazione cogli esterni.

 

            Il Parroco essendo come un pastore in mezzo al suo gregge, un padre in mezzo a' suoi figli, deve per motivi di convenienza e di carità sempre trovarsi a contatto del popolo, che la Divina Provvidenza gli ha affidato. Sarà bene perciò, oltre le norme che suggeriscono i moralisti e i maestri di spirito ai Parroci perchè diventino forma gregis, che qui si notino alcune regole per noi religiosi, acciocchè non abbia a venir meno lo spirito, che deve informare ogni nostro detto, ogni nostra operazione. {8 [260]}

 

Autorità Ecclesiastica.

 

            1. Per quanto spetta all'autorità ecclesiastica vegga di mostrarsi ossequente in tutto e per tutto al Vescovo della diocesi, studiandosi di mettere in pratica i decreti e gli avvisi che verranno comunicati.

            2. Nei casi difficili ricorra a lui per consiglio ed aiuto, chè questa confidenza servirà assai ad attirarsi la benevolenza dei superiori ed a conservarsi in piena armonia con essi; ed in occasione di solennità, si faccia premura di fare invito per la funzione all'Ordinario del luogo, o d'accordo con esso ad altro distinto prelato od ecclesiastico, facendone eziandio parola, quando occorra, al Superiore della Congregazione.

            3. Non si permetta mai di censurare gli usi locali, le disposizioni de' Superiori ecclesiastici o l'operato di altri parroci, specialmente limitrofi. Procuri anzi con questi di mantenersi in buona relazione invitandoli qualche volta a cantare la messa, a predicare, o a dare la benedizione. La prudenza a questo riguardo non sarà mai abbastanza raccomandata.

 

Autorità Civile.

 

            Nelle grandi città il Parroco più raramente ha bisogno di mettersi a contatto colle autorità civili. Si mostri però sempre ed in ogni cosa rispettoso verso di loro. Invitato ad occuparsi pei comitati parrocchiali nelle occasioni di elezioni amministrative, si comporti con molta prudenza d'accordo coll'autorità ecclesiastica e col consiglio dei Superiori. Si astenga dal portare in pubblico giudizi sopra individui, e da ogni spirito di partito. Nei paesi invece o nelle piccole città, ove dovessimo {9 [261]} reggere delle parrocchie, è bene che il Parroco si studii di mantenersi in buona relazione col Sindaco, e colle altre autorità, memore dell'avviso dello Spirito Santo: « Tienti amico il potente, perchè non ti abbia a nuocere. »

 

Relazione col Popolo.

 

            Lo spirito del nostro santo Protettore era di farsi tutto a tutti, omnibus omnia factus; e questo spirito medesimo, se deve essere l'anima di tutti i Salesiani, deve esserlo in modo speciale di colui, che è chiamato a reggere una parrocchia.

            Badi però che la carità e lo zelo del bene delle anime alle sue cure affidate non gli faccia dimenticare se stesso. Il raccoglimento, e la riservatezza, che è necessaria in un sacerdote, è indispensabile in un religioso. Affinchè tale si conservi ed anche apparisca agli occhi de' suoi parrocchiani, si ritenga quanto segue:

            1. Mentre sarà una delle sue sollecitudini di favorire le associazioni cattoliche, e specialmente quella dei Cooperatori Salesiani, la conferenza di S. Vincenzo de' Paoli, la Compagnia del SS. Sacramento per l'adorazione delle Quarant'ore, e per l'accompagnamento del SS. Viatico, e di assistervi personalmente, quando potrà, affinchè si mantengano in fiore, badi di non mostrare mai per alcuno predilezione di sorta. Eviti le lunghe conversazioni specialmente con persone di diverso sesso. L'esperienza dimostra che, per quanto innocente e santo sia il fine che a ciò li muove, dà nondimeno motivo a critiche ed a maldicenze.

            2. Gioverà assai per questo che, avendo per ragione del suo ministero o di carità a trattare con qualche donna, lo faccia o nell'archivio parrocchiale, {10 [262]} o in qualche luogo attiguo alla sacrestia e sempre a porte aperte.

            3. Eviti quanto può le visite inutili nelle famiglie. Il minor male che ne ridonda è la perdita considerevole di tempo. Quando è chiamato dagli infermi, specialmente allorchè deve passare lungo tempo al loro letto, procuri di mostrarsi uomo di Dio e dedito all'orazione; tenga un contegno modesto e riserbatissimo, e le sue parole siano di conforto all'ammalato, e tornino di edificazione ai parenti.

            4. Gl'infermi, i poveri ed i fanciulli formino l'oggetto delle sue speciali sollecitudini. Il Divin Salvatore metteva tutte le sue delizie nel trovarsi con loro, ed in generale il Parroco più amato è quello, che i fanciulli ed i poveri possono sempre avvicinare.

            5. Allorchè riceve od ha elemosina da dispensare, porti il suo pensiero ai più bisognosi, ed a quelli, che sono più frequenti alle funzioni parrocchiali, ed a' sacramenti. In qualche circostanza potrà preferire qualche bisognoso meno buono per guadagnarne il cuore; e la prova alle volte riesce.

            6. Nelle parrocchie, che avessero annesso un ospizio pei poveri orfanelli, dovrà il Parroco usare molta prudenza, perchè non si abbia a sospettare che l'elemosine vengano erogate alla casa e non ai poveri a cui sono destinate.

            7. Per l'assistenza dei poveri avrà un grande aiuto, se fonderà nella Parrocchia la Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli.

 

§ 3°. Proventi parrocchiali.

 

            1. Per le limosine non si può dare regola determinata. Conviene che il Parroco tenga anzitutto in Chiesa una cassetta per l'elemosina ai poveri, {11 [263]} e quando i denari raccolti non fossero sufficienti ai bisogni, dai proventi parrocchiali potrà prelevare quanto la prudenza e la carità gli suggerirà col consenso del suo Direttore, tenendo però conto esatto a registro di quanto viene erogato a questo scopo.

            2. I cespiti con cui si sostengono le parrocchie sono molteplici. Oltre la congrua parrocchiale, vi sono i diritti così detti di stola bianca e di stola nera, i legati e le elemosine. Per ciascuno di questi proventi è necessario avere un registro a parte, da poter presentare ad ogni richiesta dell'Ispettore o del Superiore Generale.

            3. Nell'esazione di certi diritti avverrà sovente di avere dei contrasti colle persone che assunsero degli impegni. Per non attirare odiosità sopra del Parroco, sia sempre il Vicecurato, o meglio il Prefetto di sacrestia addetto a questo ufficio. Procuri però che, mentre è suo dovere di insistere sopra quanto spetta di diritto, il faccia sempre con carità, e la fermezza non sia mai disgiunta dalla prudenza e dalla dolcezza.

            4. Abbia il Parroco massima cura di tenere in ordine i registri parrocchiali, perchè ad ogni domanda dell'Ordinario sia in grado di presentarli.

 

Compagnie - Congregazioni.

 

            Per la fondazione delle varie Compagnie, che sono un aiuto potente al buon andamento della Parrocchia e giovano a ravvivare lo spirito di pietà, si attenga alle norme date dal Catechismo ad Parochos, oppure dal Parroco novello del Frassinetti. {12 [264]}

 

Conclusione.

 

            Il Parroco Salesiano, che conservi lo spirito della Congregazione, osservando scrupolosamente i suoi voti e queste poche norme, non mancherà di essere un apostolo in mezzo a quel popolo, che Iddio ha affidato alle sue cure, e santificando se stesso, guadagnerà molte anime al Cielo.

 

 

II. Delle sacre ordinazioni.

 

Norme pel Direttore spirituale della Congregazione

 

            Tra gli atti più importanti d'una Congregazione Religiosa è il provvedere degnamente alle sacre ordinazioni dei suoi Chierici. Nessuna cosa è soverchia per ben riuscire in questo affare; e perciò si stabiliscono le seguenti norme:

            1. Il Catechista della Congregazione è incaricato di provvedere alle sacre ordinazioni de' Chierici, dopo che avrà ricevuto dagli Ispettori le necessarie relazioni.

            2. L'ammissione al Suddiaconato è soggetta al Capitolo Superiore. Per le missioni, o dove le circostanze lo richiedessero, si daranno facoltà speciali agli Ispettori.

            3. Il Catechista abbia un registro di tutti i Chierici della Congregazione classificati secondo la età e il Corso Teologico che percorrono. Abbia anche il registro di tutti gli esami di teologia, e non proponga alle ordinazioni chi dimostrò notevole negligenza negli studii, o non abbia ottenuto {13 [265]} nei medesimi la sufficienza almeno per sei decimi sopra ogni trattato.

            4. Il Catechista provvederà per ottenere le dispense di età e far togliere altri impedimenti che potessero occorrere.

            5. Sul finire d'ogni trimestre, il Direttore spirituale nello spedire agli Ispettori la prescritta circolare domandi la nota degli ordinandi per le prossime ordinazioni. L'Ispettore a sua volta indirizzi la stessa domanda ai Direttori nella circolare del mese più prossimo. I Direttori poi nei rendiconti mensili, almeno tre mesi prima delle sacre ordinazioni, interroghino i candidati, per sapere se si trovino preparati a ricevere gli Ordini, e li aiutino all'uopo.

            6. Quando il candidato sia trovato disposto, il Direttore ne proponga l'ammissione al capitolo della sua casa e ne mandi il voto all'Ispettore. Questi poi secondo gli appositi moduli dei rendiconti trimestrali invierà la lista dei proposti al Catechista per averne a suo tempo le necessarie lettere dimissoriali.

            7. Quando un Chierico è approvato, il Direttore Spirituale farà firmare le dimissorie dal Rettor Maggiore, e le spedirà agli Ispettori, almeno un mese prima delle ordinazioni, perchè si possa provvedere alle dovute pratiche presso le Curie Vescovili, e disporre per gli esercizi spirituali dei candidati.

            8. Il Direttore locale si darà premura d'inviare all'Ispettore e questi al Catechista il modulo apposito, ove è indicato il giorno e l'ordinazione ricevuta, ed eziandio il nome del Vescovo ordinante.

            9. Similmente si darà premura di ritirare gli attestati curiali delle ricevute ordinazioni. In Italia questi attestati si spediscono direttamente al {14 [266]} Catechista della Società, e fuori d'Italia a' proprii Ispettori, che li riporranno negli archivi.

            10. Prima di proporre e ammettere qualcuno al Suddiaconato, il Catechista osservi il registro dei rendiconti avuti dagli Ispettori trimestralmente, e occorrendo si procuri accurata relazione dai Direttori delle case, dove il candidato dimorò nel tempo del suo chiericato, e non si promuovano alle sacre ordinazioni se non coloro dei quali secondo i sacri canoni « Vitae sanctitas longo tempore probata sit », e che abbiano il parere favorevole del proprio Direttore di coscienza.

            11. Dopo il secondo anno di teologia si può promuovere alla tonsura ed agli ordini minori, dopo il terzo al suddiaconato ed al diaconato; ma solo al fine del quarto al presbiterato. Occorrendo eccezioni queste si faranno dal Rettor Maggiore o da quegli Ispettori, cui fosse stata comunicata tale facoltà.

            Per regola ordinaria non si ammettono al Presbiterato quelli, che hanno ancora da sostenere esami sopra un numero di trattati, che sia superiore a quello stabilito pel corso dell'anno, e sopra cui non possano dare l'esame nell'anno medesimo.

            12. Prima che incomincino gli esercizi per le sacre Ordinazioni siano sottomessi ad un esame e sugli Ordini che hanno da ricevere, e sulle cerimonie che devono osservare.

            13. Per l'ammissione al Suddiaconato si preferisca il tempo delle vacanze autunnali, affinchè siavi maggior tempo e comodità a prepararsi alla recita del breviario, a far regolarmente i santi esercizi, a consultare, occorrendo, i Superiori maggiori della Società, ed anche perchè questi possano tener i dovuti capitoli, ed esaminar e determinare l'ammissione del Chierico al primo degli {15 [267]} Ordini maggiori, con ogni maturità di consiglio.

            14. Si facciano interi gli esercizi spirituali secondo i sacri canoni; perciò si raccomanda caldamente ai Direttori di lasciare agli ordinandi il tempo richiesto all'uopo. Possibilmente questi esercizi si facciano nella casa ispettoriale o di noviziato.

            15. Per conservare più facilmente il frutto della Sacra Ordinazione non si permette nella prima settimana del sacerdozio di andare a celebrare la Messa lontano dalle nostre case. Il solo Rettor Maggiore e, fuori dell'Italia, gli Ispettori potranno per gravi motivi fare qualche eccezione.

 

 

III. Dello spirito religioso, e delle vocazioni fra i coadiutori e gli artigiani.

 

§ 1. Dei Coadiutori.

 

            La nostra pia Società si compone non solo di Sacerdoti e Chierici, ma anche di laici (Art. 1° Cap. I). Essi sono chiamati Coadiutori (Reg. Cap. X. 14. e XIII. 2. XV. 3) perchè hanno per particolar ufficio di coadiuvare i Sacerdoti nelle opere di carità cristiana proprie della Congregazione. La storia ecclesiastica ci porge molti esempi di laici, i quali aiutarono potentemente gli Apostoli e gli altri sacri ministri; e la Chiesa in ogni tempo si è servita di buoni fedeli per il bene del popolo e per la gloria di Dio.

            Ai nostri tempi più che in ogni altro le opere cattoliche e tra queste la nostra Congregazione possono {16 [268]} dai laici avere efficacissimo aiuto; che anzi in certe occasioni possono fare maggiormente e più liberamente il bene i laici, che non i Sacerdoti.

            Ai Coadiutori in particolare è aperto un vastissimo campo per esercitare la loro carità verso il prossimo e il loro zelo per la gloria di Dio, col dirigere e amministrare le varie aziende della nostra Pia Società, col divenire maestri d'arte nei laboratorii, o catechisti negli oratorii festivi, e specialmente nelle nostre missioni estere. Pertanto per ben corrispondere alla loro vocazione:

            1. Mostreranno in ogni tempo e circostanza rispetto ai Superiori e ai Sacerdoti, riguardando in essi dei Padri e dei Fratelli, a cui devono vivere uniti in vincolo di fraterna carità, da formare un cuor solo ed un'anima sola (Reg. Cap. 11. 2)

            2. Disimpegneranno con diligenza l'ufficio che loro verrà assegnato qualunque esso sia, rammentando che non è l'importanza dell'opera che renda questa a Dio gradita, ma è lo spirito di sacrifizio e di amore con cui viene eseguita.

            3. Non si addosseranno ne lavori nè commissioni estranee, senza espresso consenso dei Superiori.

            4. In ogni luogo e circostanza, in casa e fuori di casa, nelle parole e nelle azioni mostrino sempre di essere buoni religiosi; poichè non è già l'abito che fa il religioso, ma la pratica delle religiose virtù; e presso Dio e presso gli uomini è più stimato un religioso vestito da laico, ma esemplare e fervoroso, che non un altro adorno di abito distinto, ma tiepido ed inosservante. {17 [269]}

 

 

§ 2. Dei giovani artigiani.

 

            Fra le principali opere di carità che esercita la nostra pia Società vi è quella di raccogliere, per quanto è possibile, giovanetti abbandonati, pei quali riuscirebbe inutile ogni cura di istruirli nelle verità della cattolica fede, se non fossero ricoverati od avviati a qualche arte o mestiere. In quelle case, dove il numero degli artigiani è considerevole, si potrà incaricare uno dei Soci, che abbia cura particolare di loro, col nome di Consigliere professionale.

            Il fine, che si propone la pia Società Salesiana nell'accogliere ed educare questi giovanetti artigiani, si è d'allevarli in modo che, uscendo dalle nostre case compiuto il loro tirocinio, abbiano appreso un mestiere onde guadagnarsi onoratamente il pane della vita, siano bene istruiti nella religione ed abbiano le cognizioni scientifiche opportune al loro stato.

            Ne segue che triplice deve essere l'indirizzo da darsi alla loro educazione: religioso-morale, intellettuale e professionale.

 

Indirizzo religioso-morale.

 

            Si otterrà una buona educazione religiosa-morale mettendo in pratica le norme seguenti:

            1. Si abbia somma cura che il regolamento delle case sia fedelmente praticato.

            2. Si richiami sovente agli alunni il pensiero di Dio e del dovere, e si persuadano che la bontà dei costumi e la pratica della religione è propria e necessaria ad ogni condizione di persone.

            3. Si usi ogni cura perchè sappiano di essere amati e stimati dai Superiori, e questo si ottiene {18 [270]} trattandoli con quello spirito di vera carità, che viene raccomandato dal santo Vangelo.

            4. Per ravvivare lo studio del Catechismo si stabilisca un apposito esame e premi speciali da distribuire con certa solennità a coloro, che meglio profittarono.

            5. Siano anche bene istruiti nel canto Gregoriano, perchè uscendo dall'istituto possano prender parte alle funzioni religiose delle parrocchie e delle confraternite.

            6. Oltre alle Compagnie già esistenti s'introduca possibilmente quella del SS. Sacramento, per incoraggiarli alla frequente Comunione.

            7. Ove è possibile siano i più piccoli separati dai più adulti, specialmente in dormitorio ed in ricreazione.

            8. Si eviti l'inconveniente di far passare fra gli artigiani quegli studenti, che fossero stati riprovati per la loro condotta. Se il Direttore credesse per motivi particolari fare qualche eccezione non siano ritenuti nella medesima casa, ma inviati in altra per essere applicati ad un mestiere.

            9. Il Direttore ogni due mesi tenga una conferenza agli assistenti e ai capi di laboratorio, per udire le osservazioni che avessero a fare, e dar loro le norme e le istruzioni opportune pel buon andamento dei laboratorii; e quando occorresse s'invitino anche i capi esterni, se ve ne sono.

            10. In vista del grande bisogno che si ha di molti capi d'arte per aprire nuove case, per estendere ad un numero maggiore di giovanetti il benefizio dell'educazione, ogni confratello procuri col buon esempio e colla carità d'inspirare negli alunni il desiderio di far parte della nostra pia Società, e quando qualcuno è accettato come ascritto s'invii anche con sacrificio alla casa degli ascritti. {19 [271]}

            11. E cosa importante collocare l'alunno, che ha finito il suo tirocinio, presso buoni e cristiani padroni, e dargli una lettera da consegnarsi al proprio parroco.

            12. È pure conveniente, se la loro condotta fu abbastanza buona, ascriverli tra i Cooperatori Salesiani e raccomandarli a qualche società operaio-cattolica.

 

Indirizzo intellettuale.

 

            Perchè gli alunni artigiani conseguano nel loro tirocinio professionale quel corredo di cognizioni letterarie, artistiche e scientifiche, che loro sono necessarie, si stabilisce:

            1. Abbiano ogni giorno, finito il lavoro, un' ora di scuola, e per coloro che ne avessero maggior bisogno si feccia anche scuola il mattino dopo la messa della comunità fino al tempo di colazione. Dove poi le leggi richiedessero di più converrà adattarsi a quanto è prescritto.

            2. Sia compilato un programma scolastico da eseguirsi in tutte le nostre Case di Artigiani, e vengan indicati i libri da legger e spiegar nella scuola.

            3. Si classifichino i giovani dopo d'averli sottoposti ad un esame di prova, e si affidi la loro istruzione a maestri pratici.

            4. Una volta alla settimana un Superiore faccia loro una lezione di buona creanza.

            5. Nessuno possa essere ammesso a scuole speciali, come di disegno, di lingua francese, ecc. se non è sufficientemente istruito nelle cose spettanti alle classi elementari.

            6. Al fine dell'anno scolastico si dia un esame per constatare il profitto di ciascun alunno e siano premiati i più degni.

            7. Quando finito il suo tirocinio, un giovane volesse {20 [272]} uscire dall'Istituto, gli si consegni un attestato notando distintamente il suo profitto nell'arte o mestiere, nell'istruzione e buona condotta.

 

Indirizzo professionale.

 

            Non basta che l'alunno artigiano conosca bene la sua professione, ma perchè la possa esercitare con profitto bisogna che abbia fatta l'abitudine ai diversi lavori e li compia con prestezza.

            Ad ottenere la prima cosa, gioverà:

            1. Secondare possibilmente l'inclinazione dei giovani nella scelta dell'arte o mestiere.

            2. Provvedere abili ed onesti maestri d'arte anche con sacrificio pecuniario, affinchè nei nostri laboratorii si possano compiere i varii lavori con perfezione.

            3. Il Consigliere professionale e il maestro d'arte divida, o consideri come divisa la serie progressiva dei lavori che costituiscono il complesso dell'arte in tanti corsi o gradi; pei quali faccia passare gradatamente l'alunno, così che questi dopo il suo tirocinio conosca e possieda completamente l'esercizio del suo mestiere.

            4. Non si può determinare la durata del tirocinio essendochè non tutte le arti richiedono egual tempo per apprenderle, ma per regola generale può fissarsi a cinque anni.

            5. In ogni casa professionale nell'occasione della distribuzione dei premii si faccia annualmente un'esposizione dei lavori compiuti dai nostri alunni, ed ogni tre anni si faccia un'esposizione generale, a cui prendano parte tutte le nostre case d'artigiani.

            Per ottenere poi l'abilità e prestezza nell'eseguire il lavoro, gioverà: {21 [273]}

            a) Dare settimanalmente ai giovani due voti distinti di lavoro e di condotta.

            c) Distribuire il lavoro a cottimo, stabilendo un tanto per cento pel giovane, secondo un sistema preparato dalla Commissione che ne fu incaricata.

            b) La Casa degli ascritti artigiani sia bene fornita del materiale occorrente a perfezionarsi nelle diverse professioni, ed abbia i migliori capi artisti Salesiani.

 

 

IV. Regolamento per gli oratorii festivi

 

            L'articolo 3 del capo I delle nostre Costituzioni dice che il primo esercizio di carità della Pia Società di S. Francesco di Sales è di raccogliere giovanetti poveri ed abbandonati, per istruirli nella santa cattolica religione, particolarmente nei giorni festivi.

            Per attendere più efficacemente e diffusamente a questo nobile intento giova moltissimo nelle città e nei paesi, ove esiste una Casa Salesiana, impiantare eziandio un giardino di ricreazione ossia Oratorio Festivo pei giovani esterni, che sono più bisognosi di religiosa istruzione, ed esposti ai pericoli di pervertimento.

            Per la qual cosa il III Capitolo Generale delibera quanto segue:

            1. Ogni Direttore si dia sollecitudine d'impiantare un Oratorio festivo presso la sua Casa od Istituto, se ancora non esiste, e di dargli sviluppo se già è fondato. Egli consideri quest'opera siccome una delle più importanti di quante gli furono {22 [274]} affidate, la raccomandi alla carità e benevolenza delle persone facoltose del luogo, per averne i sussidi necessarii, ne parli spesso nelle conferenze, incoraggiando i confratelli ad occuparsene, ed istruendoli all'uopo, e non si dimentichi mai che un Oratorio festivo fu già la culla dell'umile nostra Congregazione.

            2. A perpetua memoria di questo fatto e ad esempio ed aiuto delle altre case sieno in modo particolare promossi e sostenuti gli Oratorii festivi di S. Francesco di Sales e di S. Luigi Gonzaga in Torino, e quello annesso alla casa di S. Benigno Canavese; e per quanto sarà possibile vengano in essi impiegati i Chierici e gli altri Soci Salesiani, affinchè si rendano ognora più capaci di esercitare un sì importante ministero di carità a vantaggio della gioventù pericolante.

            3. Nella distribuzione del personale in ciascuna Casa l'Ispettore d'accordo col Direttore della medesima abbia ogni anno in mira di stabilire un Sacerdote, al quale sia dato speciale incarico dell'Oratorio festivo, e il Direttore si dia amorevole premura di fornirgli quegli aiuti materiali e personali, che si giudicano necessarii al suo buon andamento.

            4. Tutti i Soci Salesiani così ecclesiastici come laici si stimino fortunati di prestarvi l'opera loro, persuadendosi essere questo un apostolato di somma importanza, perchè nel tempo presente l'Oratorio festivo è per molti giovanetti, specialmente nelle città e nelle borgate, l'unica tavola di salvamento.

            5. Pel regolare impianto e sviluppo dell'Oratorio si procuri anzi tutto di mantenersi in buona relazione ed armonia coll'autorità ecclesiastica locale. {23 [275]}

            6. Dove si hanno collegi od ospizi si impedisca ogni comunicazione tra i convittori e gli esterni. - Ad ovviare ogni pericolo e disturbo per quanto si può si designi un luogo attiguo con cortile adatto, avente cappella a parte e quanto occorre per i giuochi, le scuole e per i casi d'intemperie.

            7. Sono specialmente raccomandati i giuochi e divertimenti di vario genere, secondo l'età e gli usi del paese, essendo questo uno dei mezzi più efficaci per attirare i giovanetti all'Oratorio.

            8. A promuovere la frequenza e la buona condotta negli Oratorii festivi giovano pur molto i premi da distribuirsi a tempi fìssi, per es. libri, oggetti di divozione, vestiario; come pure lotterie, passeggiate, teatrini facili e morali, scuola di musica, festicciuole ecc.

            9. Il buon andamento dell'Oratorio festivo dipende poi soprattutto dall'usare sempre un vero spirito di sacrifizio, grande pazienza, carità e benevolenza verso tutti, così che gli alunni ne ricevano e mantengano ognora una cara memoria, e lo frequentino eziandio quando siano adulti: come pure dal promuovere in mezzo a loro le compagnie di S. Luigi, il piccolo clero, ecc.

            10. Il Capitolo generale approva il regolamento per gli Oratorii festivi stampato a parte.

 

 

V. Bollettino Salesiano.

 

            Il Bollettino Salesiano ha per iscopo di mantenere vivo lo spirito di carità fra i Cooperatori, di portare a loro conoscenza le opere compiute o da compirsi dalla pia nostra Società, e di animarli {24 [276]} a prestarle aiuto opportuno. Pertanto si deve riguardare come l'organo della Società medesima.

            Affinchè questo periodico conservi lo scopo per cui se ne incominciò la pubblicazione il Capitolo Generale ha giudicato opportuno di stabilire quanto segue:

            1. Il Bollettino sia redatto e stampato sotto l'immediata sorveglianza del Capitolo Superiore, il quale farà sì che venga tradotto nelle diverse lingue, e incaricherà un Direttore-Redattore in capo, che abbia cura di riveder e ordinar gli articoli e le notizie, che vengon dai vari paesi, e provvegga alla sollecita sua pubblicazione e spedizione.

            2. Acciocchè il Bollettino corrisponda anche ai bisogni regionali, lasciando sempre invariato il testo nelle varie traduzioni, si riserberanno le ultime pagine per pubblicare le notizie particolari di quelle case, che trovansi nei diversi Stati.

            In America avendosi a pubblicare qualche articolo di urgenza gli Ispettori potranno far stampare un supplemento straordinario, di cui nel successivo numero si darà riassunta la sostanza.

            3. Ciaschedun Ispettore incaricherà uno della sua Ispettoria, che sia idoneo ed abbia comodità di raccoglier un mensuale riassunto delle notizie più importanti dell'Ispettoria, e le trasmetta al Direttore del Bollettino prima del 15 del mese, affinchè possano essere inserite nella prossima dispensa.

            4. Le offerte che sono fatte dai Cooperatori per venire in aiuto alle opere Salesiane, come corrispondenza col Bollettino, sian tenute in conto a parte e da ogni casa si mandin al Rettor Maggiore.

            Si possono ritenere negli Ospizi le offerte, che designatamente vengono fatte ad essi, purchè sè ne dia avviso al Rettor Maggiore. In ogni caso si eseguiscan sempre le intenzioni degli offerenti. {25 [277]}

 

 

VI. Modo di provvedere alla esenzione dalla leva militare.

 

            1. Un membro del capitolo Superiore è incaricato di quanto riguarda la leva militare dei nostri socii sì ecclesiastici come laici: ad esso si ricorrerà in simili occorrenze.

            2. Entro il mese di Novembre i Direttori secondo un modulo apposito manderanno al medesimo la nota esatta dei socii, che nell'anno seguente sono sottoposti alla leva, come pure di quelli, che nello stesso anno debbono ripresentarsi come rivedibili.

            3. Il Superiore incaricato procuri d'avere piena conoscenza delle leggi e dei regolamenti sul reclutamento dell'esercito tanto d'Italia quanto straniero, a fine di far valere a favore dei socii che n'abbisognano tutti i diritti, che le leggi medesime loro accordano.

            4. A questo riguardo si propone:

            a) Di informarsi bene delle condizioni fisiche-personali del socio.

            b) Informarsi delle condizioni di famiglia del medesimo, per riconoscere se qualcuna si possa fare valere legalmente, essendovi spesso nelle leggi articoli poco noti e che possono essere di grande vantaggio.

            5. Riguardo poi a quelli riconosciuti non aventi assolutamente diritto ad esenzione di sorta, si tenti ogni mezzo possibile per farli passare da una categoria all'altra, oppure ritardare il servizio al 26° anno.

            A questo effetto è conveniente: {26 [278]}

            a) Far preparare quanti si può alla licenza liceale per farli poscia iscrivere come studenti di qualche Università.

            b) Altri si possono fare inscrivere come volontarii per un anno; il che tuttavia deve esser eseguito dopo ponderate osservazioni.

            6. Quando fosse possibile si procuri l'esenzione dalla leva per mezzo della legale naturalizzazione presso alcuni degli Stati, nei quali esistono delle nostre case.

            7. Generalmente nelle chiamate della 3a Categoria si fanno sempre delle facilitazioni nell'interesse degli inscritti; ad es. i ministri del culto aventi cura d'anime sono dispensati dal servizio sotto le armi, mediante la presentazione del relativo certificato rilasciato dal Sindaco del luogo d'origine o di domicilio. Sono pure esentati quelli che risultano fuori di Stato dall'attestato del R. Console. È quindi conveniente che il Superiore incaricato abbia conoscenza degli appelli o dei bandi di chiamata sotto le armi.

            8. Quando poi esauriti tutti i mezzi legali il socio debba partire, si veda o di farlo assegnare ad una città in cui vi siano Case Salesiane, o gli si procuri qualche buona raccomandazione e conoscenza.

            9. Si prenda poi sollecita cura che il socio mantenga corrispondenza con i Superiori maggiori e col Direttore della casa da cui è partito, aiutandolo anche materialmente ove occorra e con tutta la possibile delicatezza. {27 [279]}

 

 

Indice

 

I. Regolamento per le Parrocchie.

 pag. 5

            § 1. Vita Comune.

 7

            § 2. Relazione cogli esterni.

 8

                        Autorità Ecclesiastica.

 9

                        Autorità Civile .

 ivi

                        Relazione col Popolo.

 10

            § 3. Proventi parrocchiali.

 11

            Compagnie-Congregazioni.

 12

            Conclusione.

 13

II. Norme delle sacre ordinazioni.

 

            Norme pel Direttore Spirituale della Congregazione.

 ivi

III. Dello spirito religioso e delle vocazioni fra i coadiutori e gli artigiani.

 

            § 1. Dei coadiutori.

 16

            § 2. Dei giovani artigiani.

 18

                        Indirizzo religioso-morale.

 ivi

                        Indirizzo intellettuale.

 20

                        Indirizzo professionale.

 21

IV. Regolamento degli oratorii festivi.

 22

V. Bollettino Salesiano.

 24

VI. Modo di provvedere alla esenzione dalla leva militare.

 26 {28 [280]}

 




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