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  San Giovanni Bosco - Opere Edite.

COOPERATORI SALESIANI

OSSIA UN MODO PRATICO PER GIOVARE AL BUON COSTUME ED ALLA CIVILE SOCIETÀ {1 [255]}

 

 

[è premesso alle opere anonime]

 

 

 

 

INDEX

I. Unione cristiana nel bene operare. 2

II. La Congregazione Salesiana vincolo di unione. 2

III. Scopo de’Cooperatori Salesiani. 2

IV. Maniera di cooperazione. 3

V. Costituzione e governo dell'Associazione. 3

VI. Obblighi particolari. 4

VII. Vantaggi. 4

VIII. Pratiche religiose. 4

Avviso  5

Cooperatori salesiani 5

 


I. Unione cristiana nel bene operare.

 

            In ogni tempo si giudicò necessaria l’unione tra i buoni per giovarsi vicendevolmente nel fare il bene e tener lontano il male. Così facevano i Cristiani della Chiesa primitiva, i quali alla vista dei pericoli che ogni giorno lore sovrastavano, senza punto sgomentarsi, uniti con un cuor solo ed un'anima sola, animavansi l’un l’altro a stare saldi nella fede e pronti a superare gli in cessanti assalti da cui erano minacciati. Tale pure è l’avviso datoci dal Signore quando disse: Le forze deboli quando sono unite diventano forti, e se una cordicella presa da sola facilmente si rompe, è assai difficile romperne tre riunite: Vis unita fortior, funiculis triplex difficile rumpitur. {2 [256]} {3 [257]} Così sogliono fare eziandio gli uomini del secolo nei loro affari temporali. Dovranno forse i figliuoli della luce essere meno prudenti, che i figliuoli delle tenebre? No certamente. Noi cristiani dobbiamo unirci in questi difficili tempi, e di comune accordo promuovere lo spirito di preghiera, di carità con tutti i mezzi, che la religione somministra per rimuovere o almeno mitigare i mali che ad ogni momento possono mettere a repentaglio il buon costume, senza cui va in rovina la civile società.

 

 

II. La Congregazione Salesiana vincolo di unione.

 

            Questa Congregazione essendo definitivamente approvata dalla Chiesa può servire di vincolo sicuro e stabile pei Cooperatori Salesiani. Di fatto essa ha per fine primario di lavorare a benefizio della gioventù sopra cui è fondato il buono e tristo avvenire della società. Nè con questa proposta intendiamo dire che questo sia il solo mezzo per provvedere a tale bisogno, perciocchè ve ne {4 [258]} sono mille altri; anzi noi raccomandiamo vivamente che ciascuno si adoperi con tutti quei mezzi che giudica opportuni per con seguire questo gran fine. Noi a nostra volta ne proponiamo uno ed e l’opera dei Cooperatori Salesiani, pregando cioè i buoni cattolici che vivono nel secolo a venire in aiuto ai soci di questa Congregazione. È vero che i membri di essa sono cresciuti notabilmente, ma il lor numero e assai lontano dal poter corrispondere alle quotidiane richieste, che si fanno in vari paesi d'Italia e d'Europa, della China, dell'Australia, dell'America e segnatamente della Repubblica Argentina. In tutti questi luoghi si fanno quotidiane richieste di sacri ministri affinchè vadano a prendere cura della pericolante gioventù, che vadano ad aprire case o Collegi, ad iniziare o almeno sostenere missioni, che sospirano la venuta di evangelici operai. Egli è per accorrere a tante necessità che si cercano cooperatori. {5 [259]}

 

 

III. Scopo de’Cooperatori Salesiani.

 

            Scopo fondamentale de’Cooperatori Salesiani si è di fare del bene a se stessi merce un tenore di vita, per quanto si può, simile a quello che si tiene nella vita comune. Perciocchè molti andrebbero volentieri in un chiostro, ma chi per età, chi per sanità o condizione, moltissimi per difetto di opportunità ne sono assolutamente impediti. Costoro anche in mezzo alle loro ordinarie occupazioni, in seno alle proprie famiglie, possono farsi Cooperatori e vivere come se di fatto fossero in Congregazione. Laonde dal Sommo Pontefice quest’Associazione è considerata come un Terz’Ordine degli antichi, colla differenza che in quelli si proponeva la perfezione cristiana nell'esercizio della pietà; qui si ha per fine principal la vita attiva nell’esercizio della carità verso il prossimo e specialmente verso la gioventù pericolante. {6 [260]}

 

 

IV. Maniera di cooperazione.

 

            Ai Cooperatori Salesiani si propone la stessa messe della Congregazione di s. Francesco di Sales, cui intendono associarsi.

            1. Promuovere novene, tridui, esercizi spirituali e catechismi, soprattutto in quei luoghi dove si manca di mezzi materiali e morali,

            2. Siccome in questi tempi si fa gravemente sentire la penuria di vocazioni allo stato Ecclesiastico, così coloro che ne sono in grado prenderanno cura speciale di quei giovanetti ed anche degli adulti, che forniti delle necessarie qualità morali e di attitudine allo studio dessero indizio di esserne chiamati, giovandoli coi loro consigli, indirizzandoli a quelle scuole, a que’Collegi, in cui possono essere coltivati e diretti a questo scopo. L’opera di Maria Ausiliatrice tende appunto a questo scopo. {7 [261]}

            3. Opporre la buona stampa alla stampa irreligiosa, mercè la diffusione di buoni libri, di pagelle, foglietti stampati di qualunque genere in quei luoghi e fra quelle famiglie, cui paia prudente di farlo.

            4. In fine la carità verso i fanciulli pericolanti, raccoglierli, istruirli nella fede, avviarli alle sacre funzioni, consigliarli nei pericoli, condurli dove possono essere istruiti nella religione, sono altra messe dei Cooperatori Salesiani. Chi non fosse in grado di compiere queste opere per sè, potrebbe farle per mezzo di altri, come sarebbe animare un parente, un amico a volerle prestare. Si può cooperare colla preghiera o col somministrare mezzi materiali dove ne fosse mestieri ad esempio dei fedeli primitivi che portavano le loro sostanze ai piedi degli Apostoli, affinchè se ne servissero a favore delle vedove, degli orfani e per altri gravi bisogni. {8 [262]}

 

 

V. Costituzione e governo dell'Associazione.

 

            1. Chiunque ha compiùti sedici anni può farsi Cooperatore, purchè abbia ferma volontà di conformarsi alle regole quivi proposte.

            2. L'associazione è umilmente raccomandata alla benevolenza e protezione del Sommo Pontefice, dei Vescovi, de’Paroci, dai quali avrà assoluta dipendenza in tutte le cose che si riferiscono alla religione.

            3. Il Superiore della Congregazione Salesiana è anche il Superiore di quest'Associazione.

            4. Il direttore di ogni casa della Congregazione è autorizzato ad ascrivere gli associati, trasmettendo di poi nome, cognome e dimora al Superiore, che noterà ogni cosa nel comune registro.

            5. Nei paesi e nelle città, dove non esiste alcuna di queste case, e dove gli associati giungono a dieci, sarà stabilito un Capo col nome di Decurione, che sarà preferibilmente un prete o qualche esemplare {9 [263]} secolare. Esso corrisponderà col Supe riore, o col direttore della casa più vicina.

            6. Ogni Cooperatore occorrendo può esporre al Superiore quelle cose, che giudica doversi prendere in considerazione.

            7. Ogni tre mesi ed anche più sovente con un bollettino o foglietto a stampa si darà ai soci un ragguaglio delle cose proposte, fatte o che si propongono a farsi. Sul fine poi di ogni anno ai soci saranno comunicate le opere che nel corso del l’anno successivo sembrano doversi di preferenza promuovere, e nel tempo stesso si darà notizia di quelli, i quali nell’anno decorso fossero stati chiamati alla vita eterna, i quali verranno raccomandati alle comuni preghiere.

            8. Nel giorno di s. Francesco di Sales, e nella festa di Maria Ausiliatrice ogni Decurione radunerà i membri della propria Decuria per animarsi reciprocamente alla divozione verso di questi celesti protettori, invocando il loro patrocinio a fine di perseverare nelle opere cominciate secondo lo scopo dell’Associazione. {10 [264]}

 

 

VI. Obblighi particolari.

 

            1. I membri della Congregazione Salesiana considerano tutti i Cooperatori come al trettanti fratelli in G. C. e a loro si in dirizzeranno ogni volta l’opera di essi può giovare in cose che siano della maggior gloria di Dio e vantaggio delle anime. Colla medesima libertà, essendone il caso, i Cooperatori si rivolgeranno ai membri della Congregazione Salesiana.

            2. Quindi ogni socio coi mezzi materiali suoi propri, o con beneficenze raccolte presso a persone caritatevoli, farà quanto può per promuovere e sostenere le opere del l'Associazione.

            3. I Cooperatori non hanno alcuna obbligazione pecuniaria, ma faranno mensilmente oppure annualmente quella oblazione che detterà la carità del loro cuore. Queste offerte saranno indirizzate al Superiore in sostegno delle opere promosse dall’Associazione. {11 [265]} 4. Regolarmente poi si farà una colletta nel1’occasione delle conferenze nella festa di Maria Ausiliatrice e in quella di san Francesco di Sales. Nei luoghi dove il numero non potesse costituire la Decuria, e quando alcuno non potesse intervenire alla conferenza farà pervenire a destinazione la sua offerta col mezzo a lui più facile e sicuro.

 

 

VII. Vantaggi.

 

            1. Sua Santità, il regnante Pio IX, concede con decreto in data 30 Luglio 1875 ai promotori di quest'opera tutti i favori, grazie spirituali e indulgenze, di cui possono godere i religiosi salesiani, eccettuate quelle che si riferiscono alla vita comune. Di ogni cosa si spedirà un elenco a parte.

            2. Parteciperanno di tutte le messe, preghiere, novene, tridui, esercizi spirituali, delle prediche, dei catechismi e di tutte le opere di carità, che i religiosi salesiani compieranno nel sacro ministero in qualsiasi luogo ed in ogni parte del mondo. {12 [266]}

            3. Saranno parimenti partecipi della messa e delle preghiere, che ogni giomo si fanno nella chiesa di Maria Ausiliatrice in Torino a fine d’invocare le benedizioni del Cielo sopra i loro benefattori, le loro famiglie, e specialmente sopra coloro, che moralmente o materialmente fanno qualche benefizio alla nostra Congregazione.

            4. Il giorno dopo la festa di s. Francesco di Sales tutti i sacerdoti della Congregazione, tutti i sacerdoti Cooperatori celebreranno la s. Messa pei confratelli defunti. Quelli che non sono sacerdoti procureranno di fare la s. Comunione e di recitare la terza parte del Rosario.

            5. Quando un confratello divenisse ammalato, se ne dia tosto avviso al Superiore affinchè faccia innalzare a Dio particolari preghiere per lui. Lo stesso verrà fatto nel caso di morte di qualche Cooperatore. {13 [267]}

 

 

VIII. Pratiche religiose.

 

            1. Ai Cooperatori Salesiani non è prescritta alcuna opera esteriore, ma affinchè la loro vita si possa in qualche modo assimilare a quella di chi vive in comunità religiosa, loro si raccomanda la modestia negli abiti, la frugalità nella mensa, la semplicità nel suppellettile domestico, la castigatezza nei discorsi, l’esattezza nei doveri del proprio stato, adoperandosi che le persone dipendenti da loro osservino e santifichino il giorno festivo.

            2. Sono consigliati di fare ogni anno al meno alcuni giorni di esercizi spirituali. L’ultimo giorno di ciascun mese, od altro giorno di maggior comodità, faranno l'esercizio della buona morte con fessandosi e comunicandosi come realmente fosse l'ultimo della vita.

            3. Ciascuno reciterà ogni giorno un Pater, Ave a s. Francesco di Sales secondo la {14]268} intenzione del Sommo Pontefice. I sacerdoti e coloro che recitano le ore canoniche o l'uffizio della B. Vergine sono dispensati da questa preghiera. Per essi basta che nel divino ufficio aggiungano a quest'uopo la loro intenzione.

            4. Procurino di accostarsi colla maggior frequenza ai santi Sacramenti della confessione e della comunione. {15 [269]}

 

 

Avviso

 

            Sebbene si raccomandi vivamente l’osservanza di queste regole pei molti vantaggi che ognuno può procacciarsi, per togliere tuttavia ogni ansietà di coscienza si dichiarà che l'osservanza delle medesime non obbliga sotto pena di colpa ne mortale nè veniale, se non in quelle cose, che fossero in questo senso comandate o proibite dai precetti di Dio e di santa Madre Chiesa.

            Ogni associato riempirà la fonnola seguente, e dopo aver firmata la scheda separata, la farà pervenire al Superiore:

Io sottoscritto abitante in                                           via                               casa                 ho letto le regole dei cooperatori salesiani e colla divina grazia spero di osservarle fedelmente a vantaggio dell’anima mia.

Torino, oppure N. N.                                                   del mese di                                          anno

Nome                                       cognome                                              qualità                                                            

 

Torino, 1876. Tipografia Salesiana {16 [270]}

 

 

Cooperatori salesiani

 

Io sottoscritto abitante in                                                                  

Ho letto le regole dei Cooperatori Salesiani e coll’aiuto di Dio spero di osservarle.

Mese............................. anno.............

NB. Ogni Cooperatore compierà i vuoti di questa scheda, e dopo averla firmata la manderà al Superiore della Congregazione Salesiana in Torino.

Firma del Cooperatore {17 [271]} {18 [272]}

 




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