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  San Giovanni Bosco - Opere Edite.

SAGRA CONGREGAZIONE DE' VESCOVI E REGOLARI

Mese di Marzo Anno 1874

 

CONSULTAZIONE PER UNA CONGREGAZIONE PARTICOLARE

 

TAURINEN. = Super approbatione Constitutionum Societatis S. Francisci Salesii:

 

 

[è premesso agli scritti attribuiti o attribuibili a Don Bosco]

 

 

 

 

 


            La carità Cristiana è tanto feconda nella sua benefica influenza, che mentre le si chiudono le vie con la soppressione degli Ordini Religiosi, nondimeno con animo invitto superando qualunque ostacolo, suscita con prodigioso ingegno nuovi Istituti a soccorso spirituale e temporale degli infelici, per conservare la fede ed il buon costume, quale appunto si è quello fondato dal Sacerdote D. Giovanni Bosco, che è stato encomiato, ed approvato con due solenni Decreti della S. Sede.

            Infatti ogni ceto di persona ricorda con sentita gratitudine, come fino dall' anno 1841 l'encomiato Sacerdote si unisse ad altri Ecclesiastici per accogliere in appositi locali i giovani più abbandonati della Città di Torino a fine d'intrattenerli con onesti sollazzi, e somministrare ai medesimi il pascolo della Divina parola. L'Autorità Ecclesiastica animò tale pietoso esercizio, e la Divina Provvidenza con singolare protezione lo favorì in guisa, che nel 1844 il concorso dei giovani divenne assai numeroso. Si fu per questo aumento che l'Arcivescovo di quel tempo Monsignor Fransoni {51 [387]} concedeva di ridurre in forma di piccola Chiesa due camere destinate ad altra opera pia, e così fu costituita una Cappella con giardino contiguo dedicata a S. Francesco di Sales nel centro della regione Valdocco, e l'Arcivescovo stesso concesse molti favori e facoltà di sua spirituale giurisdizione ai giovani, che frequentavano la pietosa giurisdizione e nel 1846 cominciarono le scuole serali, e domenicali pei più grandicelli ed oltre Settecento fra questi più poveri, e pericolanti furono eziandio ricoverati in una casa annessa all'Oratorio, che è l'attuale Ospizio di carità. Dal 1847 in poi crebbero in guisa gli Aggregati, che col consenso dell'Autorità Vescovile fu necessario aprire in altro angolo della Città un secondo Oratorio sotto il titolo di S. Luigi Conzaga, e successivamente nell'anno 1849 fu aperto un terzo in altra contrada sotto il titolo del S. Angelo Custode col medesimo scopo degli antecedenti. L'Ordinario di moto proprio approvava il Regolamento di questi Oratori, e ne costituiva Direttore capo il Sacerdote Bosco, concedendogli tutte quelle facoltà, che potessero tornare necessarie, ed opportune a questo scopo. Con tali auspici, e benedizioni altri Vescovi adottarono il medesimo piano di regolamento, e si adoperarono d'introdurre nelle loro Diocesi cotali Oratori festivi. Che anzi in Mirabello nel 1863 fu istituito un piccolo Seminario di S. Carlo, e la casa dove nel 1870 si alimentavano circa Duecento giovavi è di proprietà della Società, non altrimenti che quella di Torino, ed al presente è stata trasferita nel villaggio di S. Martino, territorio della Diocesi di Casale. Nel 1864 fu stabilito in Lanzo paese dell'Archidiocesi di Torino un Collegio convitto di S. Filippo Neri per raccogliervi giovanetti, che non potevano più essere accolti in altri ricoveri. Successivamente in breve giro di tempo furono aperte varie altre case, fra le quali nel 1870 il Collegio della Madonna degli Angeli in Alassio Città di Albenga. Nel 1871 un Convitto in Varazze Diocesi di Savona, nonchè un Ospizio di S. Vincenzo nella Città di S. Pier d'Arena presso Genova a pro de' fanciulli abbandonati. Finalmente nel borgo di Cogoleto Diocesi di Savona fu aperta una nuova casa dove si esercita il Sacro Ministero con pubbliche scuole. Laonde per' conservare l'unità di disciplina {52 [388]} in tanto grandi e numerose case e numerose case fino dal 1844 alcuni Ecclesiastici si riunirono insieme per costituire una specie di Società, o Congregazione, non astringendosi a vincolo di voti, ma bensì promettendo di porre in esecuzione ogni opera, la quale ridondasse alla maggiore gloria di Dio, nonchè alla salute delle Anime.

            Tale promessa s'ebbe regolare forma di voti semplici nel 1858, e molto v' influì l'impulso di autorevoli Personaggi. Imperocchè in quell'epoca appunto l'Arcivescovo di Torino consigliò di provvedere in modo stabile all'avvenire di molti ragazzi, che erano raccolti negli Ospizi, o frequentavano gli Oratori nei giorni festivi, e per tale scopo gli rilasciò una lettera commendatizia, colla quale potesse presentarsi al Supremo Pontefice Pio IX, che Dio ci conservi per molti altri anni. Ottenuta benignamente l'Udienza, il Bosco espose al S. Padre il motivo, e lo scopo della sua venuta, e n'ebbe confortante incoraggiamento, e prudenti consigli, i quali sono riprodotti in un opuscolo stampato qui in Roma coi tipi di Propaganda. Qualunque sia l'appreziazione di tali privati colloqui, è indubitato che il Fondatore si adoperò a stabilire, e riformare le Regole del suo Istituto, accogliendo perciò di buon grado i consigli avuti, aggiunse alle medesime con tre distinti paragrafi i tre voti di castità, povertà ed obbedienza per fondare così una Società di voti semplici, perchè senza voti non vi sarebbero gli opportuni legami tra soci e soci, e tra superiori ed inferiori. Tali norme furono poste in esecuzione in via di sperimento per lo spazio di circa sei anni, decorsi i quali in vista del crescente progresso di Operai in palpabili beneficenze a pro de' miseri, il zelante Sacerdote con le Commendatizie di molti Vescovi si ricondusse in Roma per ottenere nella sua qualifica di Fondatore, e Superiore Generale la conferma Apostolica della sua Società. Accolse Sua Santità benignamente le preci e degnossi commettere l'esame di questa benefica Società nonchè delle Regole, che in quel tempo erano scritte in volgare idioma a questa S. Congregazione. L'una e le altre furono maturamente discusse, e fattane relazione all'Oracolo Santissimo nel, giorno primo Luglio 186!i, come suole praticarsi conforme alle norme esposte nella {53 [389]} prima Appendice della' Collettanea dell` Emo Bizzarri, si devenne ad un formale Decreto di lode, dove il S. Padre memoratam Societatem attentis Litteris Commendatitiis praedictorum Antistitum uti Congregationem votorum simplicium, sub regimine Moderatoris Generalis, salva Ordinariorum jurisdictione ad praescriptum Sacrorum Canonum, et Apostolicarum Constitutionum amplissimis verbis laudavit, et commendavit, prout praesentis Decreti tenore laudat, atque commendat, dilata ad opportunius tempus Constitutionum approbazione. E per esprimere il Sovrano gradimento concesse che l'attuale Moderatore, ossia Rettore Maggiore in suo munere quocad vixerit permaneat. Sommario N. 2. A tale Decreto furono annesse tredici animavversioni per riformare le Regole Sommario N. 3, le quali senza indugio vennero in parte ammesse nelle Costituzioni composte in latino. e quindi stampate in Torino coi tipi della stessa Società Salesiana nel 1867. Per cui dopo un quinquennio di esperimento si condusse il Superiore Generale in Roma allegando dei riflessi, pei quali si era deciso a modificarne alcune, come lo comportava lo scopo del novello Istituto, e tralasciare delle altre per non comprometterne l'esistenza innanzi al rigore delle leggi Civili. Tali Regole furono trasmesse alla S. Sede con una memoria, in cui il prelodato Fondatore dimandava l'approvazione dell'Istituto., e delle Regole, nonchè la facoltà di concedere le Dimissorie a quei suoi Allievi. che erano chiamati allo stato Ecclesiastico. Tale memoria veniva accompagnata da lettere Commendatizie di ventiquattro Vescovi, i quali tutti attestavano la prodigiosa utilità, che la Chiesa, e la Società traeva dal novello Istituto. Fra queste si leggono quelle di due Emi Porporati cioè dell' Emo Cardinale Deangelis Arcivescovo di Fermo, il quale attesta di aver veduto coi propri occhi il bel numero di giovanetti quivi educati, ritolti all'ozio, e alla miseria alla feconda carità del degno Sacerdote che n' 3 Capo e Direttore supremo, lo zelo vivo, e indefesso per crescerli nella pietà, così ne' mestieri conformi al loro genio, e alla loro condizione, e il frutto da ultimo non comune, che si scorge ne' stessi giovanetti, e le speranze che debbono concepirsi nell'avvenire; e quelle dell' Emo {54 [390]} Cardinale Antonucci nel commendare: l'Istituto e le Regole; dichiarò, di essere mosso dal desiderio della gloria di Dio, e della salute delle anime, come anche per gratitudine di animo inverso questa Pia Società, quae modo non paucos huius Civitatas, et Dioecesis infortunatos adolescentes complures orphanos propter ultimam cholera-morbi tristissimam invasionem liberatiter, ac peramanter alit, et instituit.

            Si manifestarono allora per parte del postulante alcune difficoltà che sarebbero occorse nella esecuzione delle tredici animavversioni, segnatamente sulla quarta relativa alla concessione delle dimissorie, nonchè sopra la quinta con quale richiedeva il Beneplacito Apostolico pro alienationibus, ac debitis contrahendis. Se nonchè la S. Sede tutto ponderato, e procedendo a grado a grado secondo l'accennata norma nel 1 Marzo 1869 emise il Decreto di approvazione e conferma dell'Istituto in genere, differendo a più opportuna circostanza di sanzionare le Costituzioni, dopo che sarebbero state emendate «attentis litteris commendatitiis plurimorum Antistitum enuntiatam piam Congregationem, uti societatem votorum simplicium sub regimine Moderatoris Generalis, salva Ordinariorum jurisdictione ad formam sacrorum Canonum, et Apostolicarum Constitutionum, quae emendundac erunt juxta animadversiones». Peraltro il S. Padre relativamente alle lettere dimissoriali benignamente concesse che il Superiore Generale avesse la facoltà di rilasciarle agli alunni, che aveano dato il nome alla pia società prima di compiere l'anno quattordicesimo ita tamen ut si a pia Congregatione quavis de causa dimittantur suspensi mnancant ab exercitio susceptorum Ordinum, donec de sufficienti patrimonio sacro provisi, et in sacris constituti benevolum receptorem inveniant (Som. n. 4.). Ottenute tali concessioni avvenne che un' allievo originario d'Ivrea di età adulta mentre alimentato a tutte spese della società era per compiere il quarto anno di Teologia desiderava di essere promosso agli ordini sacri, ed in questa circostanza con rescritto SSmo in data 13 Agosto 1869 fu rilasciata l’ implorata facoltà benchè l’ ordinando fosse stato ricevuto dalla società dopo il quattordicesimo anno, la quale grazia poco dopo fu estesa per la Ordinazione {55 [391]} di sette individui. Crescendo successivamente il numero degli aspiranti agli Ordini: sacri, il. Superiore Generale dimandava nel 1871 di essere facoltizzato a concederle indistintamente senza ricorrere volta per volta anche a pro degli individui ch'erano stati ammessi nell'istituto dopo i 14 anni, almeno per un settennio. Peraltro la S. Sede non reputò in allora espediente concedere l’ implorato Indulto, ma bensì limitò la facoltà soltanto per dieci individui, de speciali gratia annuit pro extensione enunciatae facultatis favore dumtaxat decem servatis in reliquis omnibus de jure servandis. E recentemente degnossi il S. Padre nella Udienza dell’ 8 Agosto 1873 di concederla limitando il numero a sei individui.

            Nello stesso anno decorso il Superiore Generale per uscire dal provvisorio, ed appianare le gravi difficoltà che incontrava nell' amministrazione delle case aperte in diverse diocesi, e che tratta di aprire nella China, America ed Africa, umiliava una memoria, nella quale prega la S. Sede a concedergli, dopo la esperienza di cinque anni trascorsi dalla conferma dello statuto, la definitiva approvazione delle Costituzioni stampate nel 1873, unitamente alla facoltà assoluta di rilasciare le dimissorie (Som. n. 1), e per dimostrare lo sviluppo crescente, e prosperevole della sua società ha compilato l’ ultimo stato della medesima (Som. n. 15). Tale ultima dimanda è raccomandata dagli Ordinari che hanno nelle loro Diocesi case dell'Istituto, o che ne hanno conoscenza (Som.n.5 al n.12). Però talune di queste appongono delle condizioni, e vorrebbero inserito nelle costituzioni, il capo 12 sess. XXIII sull'esame riservato ai Vescovi, riguardo ai presentati per l'Ordinazione (Som. n. 12). Per tale fine la Sagra Congregazione procedendo con le solite cautele ne affidava l’ onorevole incarico ad uno dei Rari Consultori, perchè ne esternasse il suo parere. Questi attenendosi alle tracciate regole, e principi già stabiliti e tenendo a calcolo i rimarchi d' una lettera privata che si riporta nel (Som. n. 6) dopo alcuni mesi espose le sue osservazioni, (Som. n.13), le quali furono dalla S. Congregazione ristrette, e riepilogate al numero di ventotto, perché in modo semplice, e senza trasmettere l’ intero veto del Rmo Consultore fossero cognite al supplicante {56 [392]} (Som. n. 14) Avuta tale comunicazione questi per sollecitare il disbrigo della definitiva approvazione si diè premura di riformare le `costituzioni già esibite. nell'anno testè decorso, e così riformarne come realmente ha eseguito una nuova edizione. Questa è di recente data, giacchè fu consegnata alle stampe coi tipi di Propaganda nel mese di Gennaio dei corrente anno 1874.

            Infatti come risulta dalle dichiarazioni manoscritte esistenti negli atti il Rino D. Giovanni Bosco espone:

            1° di avere accettato la massima parte delle ventotto che furono al medesimo comunicate

            2° relativamente ad alcune di avervi introdotto dei temperamenti

            3° sostenere alcuni articoli unicamente per salvare come da un naufragio dal rigore delle leggi civili il suo Istituto.

            Non è luogo di passare in rassegna quelle osservazioni che sono state senza condizione integralmente ricevute. I punti poi sopra cui si facevano delle eccezioni nel medesimo manoscritto si restringevano alla quarta ottava, sedicesima, decimasettima, ventiquattresima, venticinquesima, e ventesima ottava. Peraltro talune delle medesime verrebbero leggermente modificate nelle recenti Costituzioni sulle quali sono pregate l’ EE. LL. Rme di emettere il prudentissimo Loro giudizio avuto riguardo eziandio a tutte le Animavversioni che già in più riprese sono state notate sulle penultime Costituzioni. Infatti relativamente alla ottava in cui si prescrive che il Superiore Generale deve essere di anni quaranta, e quella dei Consiglieri Generali di anni 35, ed almeno cinque di professione, e quella del maestro di novizi di anni 33, ma di dieci almeno di professione - il Supplicante dichiara di averla accettata per massima generale nel S. 8. n.2 p.19. Peraltro nel riflesso che potrebbe avvenire il difetto di età in coloro i quali avessero compiuto i cinque o dieci anni di professione per questo in via eccezionale vorrebbe prevedere tale ipotesi col premunirsi del Beneplacito Apostolico segnatamente per scegliere taluno idoneo alla carica di Superiore Generale benchè non abbia compiuto i quarant'anni; perciò si propone di inserire nel cit. S. 8 la seguente clausola, haec vero aetas minui aliquando poterit, interveniente S. Sedis consensu. {57 [393]}

            Relativamente alla osservazione decimasettima nella quale si prescrive la costituzione degli studi, ed in specie della' scienza Teologica pel corso di quattro anni, il Superiore vi avrebbe già provveduto con particolare disposizione nel S. 12 pag. 30, apponendovi il particolare titolo De studio e non si mostra alieno di determinarvi il tempo di quattro anni. Pertanto fa riflettere che non si può avere una casa di studio separata dagli altri collegi per non essere sottoposti alle leggi della pubblica Istruzione, od altrimenti essere costretti a chiudere la casa stessa. Non essere poi cosa incompatibile con la condizione di studenti se questi insegnino il catechismo e si prestino ad assistere gli alunni, mentre ciò si eseguisce in modo che possano compire il corso degli si udi,ed insieme così offrono una prova,e si esercitano in opere cui tende lo scopo dell' Istituto. Reputo superfluo riprodurre le Istruzioni, e dichiarazioni che si trovano riunite in appendice della Collettanea dell' Emo Bizzarri p. 898 e seg. e di conoscerne l’applicazione, tanto più che l'Emo Prefetto forma parte di questa speciale Congregazione.

            Per ciò che riguarda l’osservazione 24., dove si avverte che sarebbe opportuno prescrivere che i confessori sia degli Alunni, sia dei soci debbano essere approvati Ball' Ordinario. Su tale proposito dichiara di rimettersi alle prescrizioni de' sacri canoni, e propone di aggiungere al S. 13 n. 2 p. 31 questa formola  Confessarios a Rectore constitutos, et ab Ordinario approbatos. In questo luogo è d' avvertirsi che le penultime Costituzioni sono già in questo parzialmente corrette mentre in quelle nel S. 13 n. 2 si stabiliva un Confessore, cd in queste è stato già stampato confessarios a Rectore constitutos il che potrebbe riferirsi soltanto alla fiducia della persona, e non già a menomare la giurisdizione Vescovile. Veggano però gli EEmi Padri se sia espediente lasciare tale espressione. Finalmente accetta la osservazione 25 che richiede il consenso della S. Sede per promuovere liti innanzi ai tribunali civili. Ciò risulta nelle Costituzioni S. XI n. 23 p. 24 concepito in questi termini. Ipse (oeconomus) executioni mandabit emptiones, venditiones, aedificationes, et alia similia. Sed in causis civilibus, et judicialibus agere non poterit absque Sanctae Sedis consensu. Per facilitare il suo scopo volontieri {58 [394]} ha eseguito tale modificazione quantunque non dissimuli che in, prattica potrebbe cagionare non lievi imbarazzi, e continui incomodi perchè gli amministratori della società potrebbero ad ogni momento essere tradotti innanzi ai tribunali Civili.

            Esposti i capi che offrono leggieri difficoltà si richiamano alla considerazione quelle osservazioni sulle quali il Consultore si mostra tenace inerendo alle massime già stabilite, mentre dall' altro lato il Superiore implora dalla S. Sede speciali provvidenze. Queste si riducono alla conservazione de' diritti civili, al noviziato e lettere Dimissoriali.

            Si avvertiva infatti nell' osservazione quarta, che si sopprimessero le ripetute menzioni dei diritti civili e della sottomissione alle leggi civili. Sopra tal punto dichiara di aver tolto tutto ciò che riguarda alla sottomissione de' soci alle leggi civili. L'articolo peraltro che prega di conservare si è il seguente S. IL n. 2. «Quicumgue societatem ingressus fuerit civilia jura etiam editis votis non amittit. Ideo valide, et licite potest emere, vendere testamentum conficere atcque in aliena bona succedere, sed guamdiu in societate permanserit, nequit facultates suas administrare, nisi ea ratione et mensura qua Rector major in Domino bene judicaverit.» Lo scopo di cotale disposizione, secondo il postulante si è che ogni socio goda in faccia alla legge tutti i diritti civili, mentre l’ individuo in faccia alla Chiesa è veramente religioso, legato in coscienza dai tre voti di povertà, castità ed obbedienza. Soggiunge che questa distinzione è l’ unico mezzo di conservare l’ Istituto a fronte delle attuali leggi. In questo caso il voto di povertà si estende non già alla proprietà ma soltanto ali' amministrazione, ed usufrutto mentre l'individuo rimane povero.

            È vero che a rigore ciò non sarebbe conforme ai principi a norma de' quali generalmente si reggono gli ordini religiosi, secondo il noto ditterio che «quidquid Monachus acquirit, inonasterio acquirit, per cui gl' individui nequeunt in particulari neque de licentia, ac dispensatione Superioris habere peculium seu aliquid proprium, Ferraris voc. Regulares n.15». Pur nondimeno justa concurrente causa può concedersi dalla S.Sede che taluni regolari Istituti ritengano il dominio radicale ciò che non implica la sostanza del voto di povertà. Ed in {59 [395]} vero S. Alfonso de Liguori Theol. Mor. lib IV de statu religioso ne adduce questa definizione - Religiosus ex voto paupertatis obligatur ut nihil habeat proprium Nomine proprii autein intelliguntur bona temporalia pretio aestimabilia, quorum dominium, VEL certe facultatem disponendi LIBERAM, et INDEPENDENTEM in perpetuum abdicavit. E con tale parte disgiuntiva sostiene nel cit. num. che i RR. Padri Gesuiti dopo avere emessi voti posono ritenere il dominio, non godendo però la libera amministrazione del medesimo ivi «post emissa vola retinent, et acquirere possunt dominium radicale bonorum temporalium non tamen habent jus actuale de iis pro suo arbitrio disponendi vel utendi in cuius ABDICATIONE ESSENTIA religiosae paupertatis consistit.

            L'Oratore reputa che ammesso tale dominio la sua società non avrà a soffrire molestie per parte, del governo mentre ciò che maggiormente la garantisce in faccia alla Società Civile è il possesso de' soci, altrimenti resterebbe un ente morale non riconosciuto ed in conseguenza immediatamente colpito dalla legge. Difatto i moderni Tribunali più volte hanno dichiarato di non estendere la legge di soppressione agli enti morali benchè aventi un fine, ed uno scopo religioso, non ostante gl'individui conservano la propria persona, ed il loro peculio particolare o privato, Corte di Appello di Ancona 11 Gennaio 1869 tra il Demanio, e le maestre pie Venerini. Ritenuto e concesso tale radicale dominio, sarebbe composto quanto richiedono il Rmo Consultore, nonchè l'osservazione n°. 4 per la conservazione del voto con la norma contenuta nella Collettanea S. Conq. Episcoporum, et Regularium pag. 859. Tale norma fu apposta nel giorno 15 Giugno 1860, ed inserita nelle Costituzioni della societa dei Maristi «Professi in hoc instituto dominium radicale, uti ajunt suorum bonorum retinere poterunt, sed eis omnino interdicta est eorum administratio, et reddit.uum erogatio, atque usus. Debent propterea ante professionem cedere etiam private administrationem, usumfructum, et usum quibus eis placuerit, ac etiam suo instituto si ila pro eorum libitu existimaverit huic vero concessioni apponi poterit conditio quod sii quandocumque revocabilis; sed professus hoc jure revocandi in coscientia uti minime poterit, accedente Apostolicae Sedis placito. Quod etiam dicendum {60 [396]} erit de bonis quae post professionem titulo haereditario eis obvenerint. Poterunt vero de dominio sive per testamentum,sivede licentia tamen Superioris Generalis per actus inter vivos libere disponere quo ultimo eveniente casu, cessabit concessio ab eis facta quoad administrationem, usumfructum, et usum; nisi eam concessionem tempore eis beneviso formam voluerint, non obstante cessionem dominii. Professis autem vetitum non est ea proprietatis acta peragere de licentia Superioris, quae a legibus praescribuntur = Quidquid professi sua industria, vel intuito societatis acquisierint non sibi adscribere aut reservare poterunt; sed haec omnia inter communitatis borsa refundenda sunt ad cornmunem societatis utilitatem.»

            Invece il superiore nel S. IV n. 1 ha inserito una formola più concisa; mà se comprenda tutti i casi e condizioni contemplate nella precedente formola lo giudicheranno gli Emi Padri.

            Si proponeva pertanto nel num. 5 delle osservazioni che i Chierici, o Sacerdoti dopo avere emessi i voti perpetui non potessero conservare i benefici Ecclesiastici. Però tale ingiunzione non sarebbe stata eseguita nel S 11 n. 4 dove si legge patrimonia vel simplicia beneficia retinebunt sed neque administrare, neque iis perfrui poterunt nisi ad Rectoris voluntatem. D'altronde tranne il principio che i benefici secolari non devono concedersi ai regolari non avendone l'amministrazione rimarrebbe in sostanza il voto della povertà per cui potrebbe tollerarsi la ritenzione del semplice dominio, perchè se taluno dei soci ottenesse l'indulto della secolarizzazione nella penuria di provviste Ecclesastiche non rimanesse sfornito de' mezzi per sostentarsi, tanto più che è ben diversa la natura d'un semplice beneficio dai benefici residenziali; od aventi cura d'anime.

            Siegue la osservazione num. 16 sul noviziato. Benchè il fondatore avesse dichiarato di evitare tale nome pev non essere molestato, nondimeno nella recente edizione vi ha compilato l’ intero S. XIV, con dodici articoli. E nota a questa Congregazione la rigorosa disciplina inculcata dai Sacri Canoni segnatamente da Clemente VIII nella sua Costituzione Cum ad Regularem disciplinam, dove fra le altre prescrizioni si ordina {61 [397]} la completa separazione dei novizi dai professi - nonchè la loro unica occupazione nei soli esercizi spirituali, veggasi la Collettanea nel testè citato luogo. Se il Superiore ha provvisto al noviziato in genere sembra che non abbia eseguito l’ accennata occupazione nei soli esercizi spirituali, mentre nel n. 8 v' inserisce alcuni altri offici espressi in questi termini: non leve experimentum facturi sunt de studio, de scholis diurnis, et vespertinis de catechesi pueris facienda, acque de assistentia in dificilioribus casibus praestanda. Su tale punto implora una deroga al diritto comune in grazia del fine che si è proposto nel fondare l'Istituto, giacché gli enunciati esercizi esibiscono la prova per conoscere se gli aspiranti hanno attitudine ad assistere ed istruire la gioventù.

            Finalmente in quanto alla facoltà assoluta di rilasciare le Dimissorie si osserva nella osservazione 28 che la medesima fu già negata, e che qualche deroga parziale non potrebbe invocarsi come un precedente, molto più che la concessione verrebbe avversata dagli Ordinari.

            Sopra questi riflessi furono sempre contrapposte diverse risposte e nella posizione sembrava che si dimandassero le Dimissorie ad quemcunnque Episcopum. Peraltro si domandavano in genere per conservare l'unità ed amministrazione di regime segnatamente se un socio venisse dal respettivo Ordinario distaccato dalla Società, e deputato ad altro officio. D'altronde se in virtù dell'obbedienza, voto riservato alla S. Sede, dovea obbedire al proprio Superiore, simultaneamente non poteva essere soggetto e suddito dei respettivo Vescovo. Ciò nondimeno la facoltà assoluta di rilasciare le Dimissorie non è stata giammai concessa al Superiore. Per contrario questi nei recenti suoi scritti risponde che la detta facoltà delle Dimissorie non gli è stata assolutamente concessa, perchè nel 1869 si trattò dell' approvazione della Società in genere, e non già delle costituzioni, quantunque rammenti che nell'istesso Decreto gli fosse concessa la facoltà delle Dimissorie ad decennium a pro di tutti quelli che entrati nei suoi collegi, ed ospizi prima dei quattordici anni avessero a suo tempo abbracciato l'Istituto; e per gli adulti ne ha {62 [398]} implorato ed attenuto all’uopo speciale indulto. Al presente circoscrive la sua petizione alla concessione delle Dimissorie, ad Episcopum dioecesanum, e non intende di volere godere uno speciale privilegio di rilasciarle ad quemcumque Episcopum, privilegio che dopo il Concilio Tridentino devono nominatim et dirette concedersi. Adduce a tale proposito un Decreto della S. Congregazione del Concilio diretto a tutti i Superiori degli' ordini regolari del tenore seguente: Congregatio Concilii censuit Superiores regulares posse suo subdito itidem regulari, qui praeditus qualitatibus requisitis ordines suscipere voluerit, litteras dimissorias concedere, ad Episcopum tamen dioecesanum, nenpe illius monasterii, in cuius familia ab iis ad quos pertinet, Regularis positus esset. Tale disposizione sembrerebbe adattarsi al caso in grazia di un Istituto con voti semplici e comuni regole. Quindi il Fondatore al S. 6 n. 5 così propone tale articolo: «Quod vero ad sacros ordincs spectat, socii ab Episcopo dioecesis cos:iccipient a quo sunt ordinandi, iuxta Decretum Clementis VIII die 15 Martii 1596».

            Questo riepilogo mi sembra sufficiente in una indagine, sopra i quali le informazioni degli Ordinari, e gli opuscoli stampati offrono molti schiarimenti. D'altronde le osservazioni formano la base per confrontare le modificazioni senza entrare in discussioni, le quali richiederebbero un lungo e superfluo lavoro. Del resto Sua Eccellenza Rma Mons. Segretario di cotesta Congregazione, che come risulta dagli atti ha impiegato uno speciale lavoro sopra le Costituzioni, potrà fornire nella sua relazione agli Emi Padri più precisi dettagli, e raffrontare subito l'eseguite mutazioni nella ultima edizione. Finalmente il Sacerdote Bosco con iterate suppliche dimanda l’ assoluta approvazione dopo vari anni di trattative, e per tale scopo espressamente dichiara, che terrà eziandio conto di ogni correzione, modificazione, consiglio che nella Loro alta ed illuminata saviezza si degnassero proporre, o semplicemente consigliare a maggior gloria di Dio, ed a vantaggio delle Anime; così spera di Dorsi in regola coi respettivi Ordinari, e proseguire pacificamente le sue trattative a pro delle Missioni straniere. Considerato ciò {63 [399]} si concepisce una larga formola nel proporre il dubbio perchè l’ EE. LL. Rme nell'alto senno e sperimentata prudenza, di cui sono adorne, possano opporre, se lo crederanno necessario, tutti quei provvedimenti temporanei o definitivi, nonchè tutte quelle condizioni che reputeranno inserirvi.

 

 

DUBBIO

 

            Se, e come debbano approvarsi le recenti Costituzioni della Società Salesiana nel caso? {64 [400]} {65 [401]} {66 [402]}




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